Iscrizioni a ruolo, contraddittorio non obbligatorio

L’obbligo del contraddittorio non sussiste in tutti i casi di iscrizione a ruolo ma solo qualora ci siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione dei redditi.

Tale obbligo non è configurabile nel caso in cui la verifica implica un controllo documentale sui dati contabili indicati in dichiarazione Cass. n. 10644/2018 . L’art. 36- bis, d.P.R. n. 600/1973 prevede il controllo c.d. automatizzato delle dichiarazioni dei redditi da cui deriva la comunicazione di regolarità o irregolarità e il conseguente invio dell’avviso bonario con tale procedura l’amministrazione finanziaria provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti. L’art. 6, comma 5, legge n. 212/2000 prevede che l’ufficio prima di procedere alle iscrizioni a ruolo, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, inviti il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. È necessario distinguere due tipi di controllo effettuati il primo attiene ai casi in cui il controllo attiene alla correzione di errori di calcolo o versamenti insufficienti il secondo riguarda la correzione dei dati contenuti in dichiarazione. In quest’ultimo si verifica la nullità del ruolo, qualora sia stato omesso l’avviso bonario, ma nei soli casi di aspetti particolarmente rilevanti nella dichiarazione. Il caso. Nella fattispecie in esame il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento emessa dopo il controllo formale della dichiarazione relativamente ai tributi dichiarati ed in parte non versati oppure versati in ritardo. In primo e secondo grado è stato accolto il ricorso del contribuente la CTR ha accolto, in particolare, l’appello incidentale del contribuente riguardante l’omissione dell’avviso bonario da parte dell’ufficio. La Corte, accogliendo il ricorso dell’amministrazione, ha ritenuto valida la cartella di pagamento per omesso invio dell’avviso bonario, atteso che tale preventivo adempimento sussiste solo in casi particolari, che non ricorrono nel caso in esame, nel quale la cartella è stata emessa per il recupero di imposta dichiarata e non versata. Obbligo del contraddittorio? In tema di riscossione la normativa vigente art. 6, comma 5, l. n. 212/2000 non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo, ex art. 36- bis d.P.R. n. 600/73, ma solo qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione , situazione che non ricorre nel caso in esame, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili indicati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo. Del resto, hanno rilevato i giudici, se il legislatore avesse voluto prevedere il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi indicati in dichiarazione, non avrebbe previsto la limitazione di cui al citato comma 5 dell’art. 6. La giurisprudenza di legittimità ha affermato già in precedenza che in caso di controllo della dichiarazione tributaria è legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ex art. 36- bis d.P.R. n. 600/1973 in quanto non è necessario un previo avviso di recupero Cass. n. 12129/2017 . L’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dall’art. 36- bis , comma 3, d.P.R. n. 600/1973, e dall’art. 54- bis , comma 3, d.P.R. n. 633/1972, non richiede la preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali, ma richieda rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione Cass n. 1711/2018 .

Corte di Cassazione, sez. V, ordinanza 29 novembre 2017 – 4 maggio 2018, n. 10644 Presidente Virgilio – Relatore Tedesco Rilevato che - il contribuente impugnava la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi per l'anno 2001 relativamente a tributi dichiarati ed in parte non versati oppure versati tardivamente - la Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo tardiva la notificazione della cartella - contro la sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle entrate ribadendo che la notificazione della cartella era stata eseguita tempestivamente, nel rispetto dei termini previsti dalla disciplina transitoria di cui al D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis convertito in L. n. 156 del 2005 la notificazione era stata eseguita il 7 aprile 2006, con riferimento a dichiarazione presentata nel 2002 - ha proposto appello incidentale anche il contribuente, censurando la sentenza in relazione ai motivi non accolti nullità della notificazione della cartella e violazione dell'obbligo di invio del preventivo invito al contribuente di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 6 - la Ctr ha accolto il motivo di appello incidentale riguardante la omissione dell'avviso bonario, ritenendo assorbiti gli altri motivi dell'appello incidentale e principale - contro la sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi - la contribuente ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato. Considerato che - in via preliminare va rigettata l'eccezione del controricorrente, di difetto di rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato - in proposito, per dare ragione della infondatezza della stessa eccezione, è sufficiente richiamare il seguente principio In tema di contenzioso tributario, l'Avvocatura dello Stato, per proporre ricorso per cassazione in rappresentanza dell'Agenzia delle entrate, deve avere ricevuto da quest'ultima il relativo incarico, del quale, però, non deve farsi specifica menzione nel ricorso atteso che l'art. 366 c.p.c., n. 5, inserendo tra i contenuti necessari del ricorso l'indicazione della procura, se conferita con atto separato , fa riferimento esclusivamente alla procura intesa come negozio processuale attributivo dello ius postulandi peraltro, non necessario quando il patrocinio dell'Agenzia delle entrate sia assunto dall'Avvocatura dello Stato e non invece al negozio sostanziale attributivo dell'incarico professionale al difensore Cass. n. 22434/2016 14785/2011 - il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis convertito in L. n. 156 del 2005 art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - il secondo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, là dove la Ctr ha ritenuto invalida la cartella per omesso invio dell'avviso bonario, senza considerare che tale preventivo adempimento si impone solo in casi particolari, che non ricorrevano nel caso in esame, nel quale la cartella fu emessa per il recupero di imposta dichiarata e non versata art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - il terzo motivo denuncia motivazione illogica e contraddittoria in ordine a un punto decisivo della controversia, là dove la Ctr ha ritenuto che l'elevato ammontare delle imposte iscritte a ruolo costituisce, ex se, motivo di rilevante incertezza - il primo motivo è inammissibile - la Commissione di primo grado ha accolto l'eccezione del contribuente sulla tardività della notificazione della cartella - la Ctr, investita con appello principale della relativa questione, ha accolto una diversa ragione di censura del contribuente, ritenendo assorbito il resto - l'Agenzia ha riproposto la questione con apposito motivo di ricorso, ma la relativa questione non è proponibile in questa sede, non già per la ragione indicata dal controricorrente, che sembra imputare all'Avvocatura dello Stato di non avere riproposto in sede di legittimità lo specifico motivo di impugnazione contro la sentenza di primo grado , ma per una ragione diversa, dipendente dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso proposto dall'Amministrazione infra , da cui discende l'applicabilità del principio secondo cui nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale nella specie, la ravvisata inammissibilità dell'atto di appello , con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l'accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l'esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio, salva l'eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate Cass. n. 23558/2014 conf, n. 4804/2007 - sono fondati infatti il secondo e il terzo motivo di ricorso in tema di riscossione delle imposte, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione , situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso Cass. n. 8343/2012 . - ciò posto è evidente l'errore in cui è incorsa la Ctr nel momento in cui ha ritenuto che l'invio dell'avviso bonario pregiudicasse, per ciò solo, la validità della iscrizione, essendo d'altra parte evidente che l'incertezza costituisce una qualificazione che non risente dell'entità dell'importo iscritto - il ricorso incidentale condizionato - in quanto ripropone le questioni su cui i giudici di appello non si sono pronunciati, avendole ritenute assorbite dalla statuizione adottata, interamente favorevole per il contribuente - è inammissibile, in quanto le relative questioni possono essere dedotte davanti al giudice di rinvio Cass. n. 574/2016 - in conclusione vanno accolti il secondo e il terzo motivo del ricorso principale inammissibili il primo motivo dello stesso ricorso principale e il ricorso incidentale - si impone in relazione ai motivi accolti la cassazione della sentenza, con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame attenendosi ai principi di cui sopra e regolerà le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale dichiara inammissibili il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti rinvia alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo in diversa composizione anche per le spese.