Ricostruzione del fatturato basata sul valore di mercato indicato nelle riviste specialistiche

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10660/2018, respinge il ricorso di una s.r.l. legittimo per il Fisco ricostruire il fatturato usando come parametro anche il valore indicato nelle riviste.

La ricostruzione del fatturato basata sulla differenza tra il valore indicato in due riviste specialistiche è legittima. Parola della Cassazione, che con l’ordinanza del 4 maggio 2018 n. 10660 ha respinto il ricorso presentato da una s.r.l. del settore della rivendita auto. Il caso. L’impresa aveva chiuso i bilanci costantemente in perdita per quattro annualità e il Fisco, a seguito di un contraddittorio con la società, aveva rettificato un originario accertamento per costi non deducibili ponendo a base dei calcoli la differenza tra il valore indicato nella prima rivista e quello indicato sulla seconda rivista. Accertamento. La s.r.l. ricorse in Appello senza ottenere esito positivo i Giudici del merito avevano infatti ritenuto corretti i calcoli dell’ufficio e nuovamente i Giudici di legittimità hanno confermato tale parere. La sentenza è stata chiaramente motivata in ordine ai criteri dei calcoli effettuati per le differenze riscontrate tra i prezzi di cessione delle vetture e quelli normali di mercato, attraverso l’impiego delle riviste suddette si legge nell’ordinanza della Cassazione al riguardo, contrariamente a quanto esposto dalla ricorrente, la CTR ha eseguito una media tra i dati indicati nelle due riviste, traendone una percentuale media di riduzione per tutte le vetture oggetto d’accertamento. Inoltre, il motivo appare carente di autosufficienza, poiché il contribuente non ha esplicitato chiaramente le ragioni per cui ha ritenuto che il calcolo dell’ufficio sarebbe erroneo, senza neppure indicare, tra l’altro, il prezzo medio contestato . Fonte fiscopiu.it

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 13 dicembre 2017 4 maggio 2018, n. 10660 Presidente Bruschetta Relatore Caiazzo Fatto e diritto Rilevato che La Effegidi s.r.l. impugnò un avviso d'accertamento per costi non deducibili, relativi a consumi di carburante non sufficientemente documentati, e maggiori ricavi per il 2004, desunti da accertamento induttivo in ordine a compravendite di autovetture effettuate nell'ambito di una gestione antieconomica, caratterizzata dal fatto che, a partire dal 1995, il valore degli acquisti aveva sempre superato quello delle vendite e che, dal 2001 al 2004, l'impresa aveva chiuso i bilanci costantemente in perdita. A seguito di contraddittorio con il contribuente, l'ufficio aveva rettificato l'originario accertamento - cioè la ricostruzione del fatturato - ponendo a base dei calcoli effettuati la differenza tra il valore indicato nella rivista omissis e quello indicato sulla rivista omissis . La Ctp accolse parzialmente il ricorso, ritenendo che l'ufficio avesse illegittimamente utilizzato il metodo induttivo e che il calcolo eseguito fosse sbagliato. L'Agenzia delle entrate propose appello, accolto dalla Ctr che argomentò la legittimità dell'accertamento induttivo, sulla base del rilievo che la dichiarazione dei redditi della società, per vari anni, aveva riportato rilevanti perdite, e la correttezza del calcolo eseguito dall'ufficio, in ordine ai maggiori ricavi, peraltro rivisto a seguito delle osservazioni del contribuente, anche alla luce della mancata costituzione della parte appellata. La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L'Agenzia si è costituita al solo fine di partecipare all'udienza di discussione. Considerato che Con il primo motivo è stata denunziata la violazione del D.Lgs. n. 526 del 1992, art. 36, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa apparente pronuncia della Ctr sui presupposti dell'accertamento induttivo. Con il secondo motivo è stata denunziata la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, in quanto la Ctr ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo nonostante la regolare tenuta della contabilità e l'insussistenza delle presunzioni gravi, precise e concordanti. Con il terzo motivo è stata denunziata l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, in ordine ai criteri dei calcoli effettuati per la ricostruzione del fatturato e, in particolare, con riguardo all'utilizzazione della rivista omissis invece di quella omissis . Il ricorso è infondato. Il primo motivo non ha pregio in quanto la Ctr ha pronunciato in ordine ai presupposti dell'accertamento induttivo, relativi alla gestione antieconomica dell'impresa accertata, richiamando analiticamente e in maniera appropriata la giurisprudenza formatasi sulla questione. La Ctr ha affermato altresì la ricorrenza delle presunzioni legittimanti l'accertamento ritenendo corretti i calcoli dell'ufficio ricostruiti dettagliatamente nella parte espositiva del processo . Il secondo motivo è infondato, in quanto la Ctr ha correttamente applicato l'art. 39, comma 1, lett. d , avendo l'ufficio effettuato l'accertamento analitico-induttivo erroneamente definito induttivo dal ricorrente da ritenere legittimo anche in presenza di regolare contabilità, ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente Cass., ord. n. 26036/15 , ravvisata nel caso concreto nel fatto che i ricavi erano costantemente superiori ai costi e nella redazione dei bilanci, dal 2001 al 2004, in costante perdita Cass., n. 9084/17 . Il terzo motivo è del pari infondato, poichè la sentenza è stata chiaramente motivata in ordine ai criteri dei calcoli effettuati per le differenze riscontrate tra i prezzi di cessione delle vetture e quelli normali di mercato, attraverso l'impiego delle riviste suddette. Al riguardo, contrariamente a quanto esposto dalla ricorrente, la Ctr ha eseguito una media tra i dati indicati nelle due riviste, traendone una percentuale media di riduzione per tutte le vetture oggetto d'accertamento. Inoltre, il motivo appare anche carente di autosufficienza, poichè il contribuente non ha esplicitato chiaramente le ragioni per cui ha ritenuto che il calcolo dell'ufficio sarebbe erroneo, senza neppure indicare, tra l'altro, il prezzo medio contestato. Nulla per le spese, considerato che l'Agenzia delle entrate non ha depositato il controricorso o la memoria. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.