Coniugi e avvocati nello stesso studio: IRAP da pagare

L’avvocato si avvale della collaborazione del coniuge, che è anch’essa avvocato presumibile l’intento di giovarsi delle reciproche competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze.

La questione affrontata dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n. 10998/18, depositata l’8 maggio, attiene al rimborso IRAP per gli anni 2003-2008 di un avvocato. Il caso. A ricorrere ai Giudici di legittimità è stata l’Agenzia delle Entrate, deducendo che i Giudici di appello, erroneamente, avevano ritenuto insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, benché il contribuente – un avvocato, nel caso di specie - si fosse avvalso di lavoro altrui nella forma di collaborazioni non occasionali e per prestazioni afferenti all’esercizio della propria attività . Decidendo in forma semplificata, il S.C. ha ritenuto fondato il motivo. In particolare, facendo applicazione del consolidato principio secondo il quale in tema di IRAP, il presupposto dell’autonoma organizzazione - ex art. 2 d.lgs. n. 446/1997 – ricorre quando il professionista responsabile dell’organizzazione si avvalga, pur senza un formale rapporto di associazione, della collaborazione di un altro professionista del coniuge avvocato, nella specie , stante il presumibile intento di giovarsi delle reciproche competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio Cass, ord. nn. 1136/17, 1820/17 . Sistematicità del rapporto di collaborazione. Nella fattispecie esaminata dalla Cassazione, la collaborazione non occasionale è desumibile anche dai non trascurabili compensi in favore del coniuge, anch’essa avvocato. Inoltre, tale collaborazione era volta ad aumentare le capacità professionali del contribuente .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 21 febbraio – 8 maggio 2018, n. 10998 Presidente Manzon – Relatore Solaini Fatto e diritto Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti il contribuente non ha spiegato difese scritte, l'ente impositore impugna la sentenza della CTR dell'Emilia-Romagna, relativa al silenzio rifiuto serbato dall'Agenzia delle Entrate, nei confronti della istanza di rimborso dell'IRAP per gli anni 2003-2008. L'ufficio deduce la violazione dell'art. 2 e dell'art. 3 del d.lgs. n. 446/97, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, i giudici d'appello, in violazione delle norme di cui alla rubrica avevano ritenuto insussistente il requisito dell'autonoma organizzazione, benché il contribuente, esercente la professione di avvocato, si fosse avvalso di lavoro altrui nella forma di collaborazioni non occasionali e per prestazioni afferenti all'esercizio della propria attività. Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata. Il motivo è fondato. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, In tema di IRAP, il presupposto dell' autonoma organizzazione , richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, ricorre quando il professionista responsabile dell'organizzazione si avvalga, pur senza un formale rapporto di associazione, della collaborazione di un altro professionista nella specie, del coniuge , stante il presumibile intento di giovarsi delle reciproche competenze, ovvero della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio Cass. ord. n. 1136/17, 1820/17 - non massimata - . Nel caso di specie, la collaborazione non occasionale, desumibile anche dai non trascurabili compensi in favore del coniuge, anch'esso avvocato, era volta ad aumentare le capacità professionali del contribuente, per prestazioni relative alla medesima attività, attesa la sistematicità del rapporto di collaborazione, a nulla rilevando il mancato impiego di personale dipendente. La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia. P.Q.M. Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia - Romagna, in diversa composizione.