IRAP non dovuta per compensi alti

L’elevato ammontare dei ricavi e dei compensi a terzi non è indice di autonoma organizzazione ai fini del versamento dell’IRAP.

Il giudice di merito è tenuto a valutare in concreto l’apporto di tali prestazioni all’effettivo svolgimento dell’attività del contribuente ossia deve verificare se il coinvolgimento di tali professionalità sia o meno estraneo al bagaglio professionale del contribuente Corte di Cassazione, ordinanza n. 9431/18, depositata il 17 aprile . Contesto normativo. L’IRAP d.lgs. n. 446/1997 è dovuta da aziende, enti o liberi professionisti ovvero da tutti coloro che esercitano un’attività anche non commerciale l’esercizio del lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’IRAP solo nel caso in cui si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il parametro dell’autonoma organizzazione, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, sussiste quando il contribuente è il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità impieghi, inoltre, beni strumentali eccedenti, secondo l’ id quod plerumque accidit , il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore con mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. La vicenda. Nella fattispecie in esame il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR relativa ad alcuni avvisi di accertamento IRAP anni d’imposta 2008-2011. Il ricorrente ha eccepito l’erronea valutazione fatta dal giudice circa il requisito dell’autonoma organizzazione derivante dall’ammontare dei costi anche in relazione all’ammontare dei ricavi e dalla presenza di prestazioni fornite da terzi senza la verifica in concreto della natura e finalità. La Corte ha ritenuto che il requisito dell’autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente, responsabile dell’organizzazione, ricorra a beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile. In tal senso, l’elevato ammontare dei ricavi, dei compensi e delle spese non è indice di autonoma organizzazione e neppure le spese per acquisto di bei strumentali. Secondo la Corte, nel caso in oggetto, i giudici di merito avevano ritenuto rilevante la presenza e il totale dei compensi relativi all’attività professionale del contribuente senza valutare i concreto apporto di tali prestazioni allo svolgimento dell’attività del contribuente ossia senza considerare se tali professionalità fossero o meno estranee alla vera professione svolta dal contribuente. I Giudici di merito devono tener conto del dato relativo ai compensi a terzi la cui valutazione può determinare una realtà diversa ai fini della decisione finale Cass. n. 1820/17 . Alla luce di quanto sopra la Corte ha accolto il ricorso del contribuente, cassando la sentenza di appello e rinviando la causa al altra sezione della Commissione tributaria regionale. Precedenti giurisprudenziali. La giurisprudenza di legittimità, sul tema dell’autonoma organizzazione, ha evidenziato il requisito lavoro, ritenendo che l’impiego in modo non occasionale di lavoro altrui di una segreteria o collaboratore con mansioni solo esecutive non determina l’elemento impositivo per il pagamento dell’IRAP da parte del professionista. In tal caso è dovuta l’IRAP per lavoro svolto da terzi in quanto il presupposto di tale imposta è la sussistenza di un’autonoma struttura organizzativa esterna” che ricorre allorché il professionista impieghi beni strumentali eccedenti il minimo Cass. 9478/17 . Anche il ricorso al lavoro di terzi per la fornitura di tutti i necessari servizi dalla telefonia al segretariato in forma rilevante e non occasionale, ma continuativa, integra il presupposto dell’esercizio abituale di un’attività organizzata in modo autonomo, non rilevando che la struttura posta a sostegno e potenziamento dell’attività professionale del contribuente sia fornita da personale dipendente o da un terzo in base ad un contratto di fornitura Cass. 1089/18 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 24 gennaio - 17 aprile 2018, n. 9431 Presidente Cirillo – Relatore Solaini Fatto e diritto Con ricorso in Cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria, nei cui confronti l'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR del Friuli Venezia Giulia, relativa ad alcuni avvisi d'accertamento Irap per il periodo d'imposta dal 2008 al 2011. Con il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi, il ricorrente, da una parte deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 42 commi 1 e 3 del DPR n. 600/73, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., e dall'altro, il vizio di motivazione, per essere stato omesso l'esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., sul medesimo profilo di censura, in quanto, erroneamente i giudici d'appello avrebbero ritenuto valido l'avviso impugnato, benché sottoscritto da funzionario privo della qualifica richiesta v. p. 6 del ricorso e con una delega, impersonale, generica e priva del termine di validità v. p. 7 del ricorso . Con un terzo motivo, il ricorrente deduce il vizio di violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 446/97, in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d'appello, in violazione della norma di cui alla rubrica hanno ritenuto sussistere il requisito dell'autonoma organizzazione, dall'ammontare dei costi anche in rapporto all'ammontare dei compensi e dalle presenza di prestazioni fornite da terzi senza verificarne in concreto natura e finalità. Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata. Il primo motivo e secondo motivo sono inammissibili, per difetto di autosufficienza, ex art. 366 primo comma n. 6 c.p.c., in quanto, in riferimento sia all'eccezione del difetto della qualifica richiesta in capo al funzionario che ha sottoscritto l'atto, sia in riferimento all'eccezione del difetto della delega a sottoscrivere il medesimo atto, perché impersonale e generica, il contribuente non ha dimostrato di aver coltivato la doglianza fin dal ricorso introduttivo, benché abbia dichiarato alla p. 7 di aver sollevato tali questioni negli scritti difensivi, ma senza riportare e localizzare la censura, pertanto, appare fondata l'eccezione dell'ufficio che trattasi di motivi nuovi. Il terzo motivo è fondato. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte il requisito della autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive Cass. sez. un. n. 9451 del 2016, Cass. n. 18881/16 , inoltre, l'elevato ammontare dei ricavi, dei compensi e delle spese non è indice di autonoma organizzazione Cass. ord. n. 23557/16 e neppure le spese per beni strumentali Cass. ord. n. 23552/16 vedi, inoltre, Cass. n. 25831/16, resa inter partes. Nel caso di specie, i giudici d'appello hanno ritenuto determinante la presenza e l'ammontare dei compensi a terzi per prestazioni inerenti all'attività professionale del contribuente, senza un esame del concreto apporto di tali prestazioni all'effettivo svolgimento dell'attività del contribuente, senza cioè, verificare se il coinvolgimento di tali professionalità, fosse o meno estraneo al bagaglio professionale del contribuente Cass. ord. n. 1820/17 inoltre, i medesimi giudici d'appello non hanno indicato da dove avessero tratto il convincimento che tali apporti fossero non occasionali. Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata, e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia. P.Q.M. Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo e secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, in diversa composizione.