Dichiarazione dei redditi: accertamento valido anche se notificato solo al marito

In caso di dichiarazione dei redditi congiunta la notifica dell’avviso di accertamento eseguita al solo marito è valida.

Pertanto la cartella di pagamento diretta alla moglie, non legalmente separata al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, non è affetta da nullità, ferma restando la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento delle imposte e degli accessori iscritti a ruolo a nome del marito Cass. m. 8921/2018 . L’articolo 17 legge n. 114/1977, rationae temporis , prevede la facoltà dei coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, di presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi, compresi quelli di cui al precedente articolo 4, lett. c , d.P.R. n. 597/1973. In tale ipotesi la dichiarazione va presentata all'ufficio delle imposte o all'ufficio nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del marito. La notifica della cartella dei pagamenti dell’IRPEF è effettuata nei confronti del marito, mentre gli accertamenti in rettifica sono eseguiti a nome di entrambi i coniugi - che sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi -, e notificati al solo marito. Responsabilità solidale dei coniugi La responsabilità solidale dei coniugi che abbiano presentato dichiarazione congiunta dei redditi per il pagamento dell'imposta, della soprattassa, della pena pecuniaria e degli interessi iscritti a ruolo a nome del marito prevista della legge n. 114/1977, trova fondamento nella scelta da essi volontariamente operata dagli stessi di presentare la dichiarazione congiunta, accettando i rischi della relativa disciplina. Rientra infatti nella discrezionalità del legislatore prevedere ipotesi di solidarietà tributaria purché il coobbligato non sia estraneo alla posizione del debitore principale , ed è salva la possibilità per la moglie - entro i termini decorrenti dalla notifica dell'atto con il quale la stessa venga per la prima volta a conoscenza della pretesa tributaria nei suoi confronti - di contestare nel merito l'obbligazione del coniuge Cass. n. 19026/2014 . Il caso. Nella fattispecie la contribuente ha impugnato la cartella di pagamento concernente le imposte dirette per l’anno 1996, emessa dopo l’avviso d accertamento, notificato solo al coniuge legalmente separato e divenuto definitivo per omessa impugnazione annualità per cui i coniugi avevano presentato una dichiarazione unica dei redditi ex articolo 17, legge n. 114/1977 . L’amministrazione finanziaria ha eccepito che in modo erroneo la CTR aveva ritenuto necessaria la notifica alla contribuente dell’accertamento atteso che la separazione dei coniugi era avvenuta prima della notifica dell’atto al solo marito. La Corte ha ritenuto che la dichiarazione dei redditi congiunta, all’epoca di detta normativa, consentita ai coniugi non legalmente ed effettivamente separati, era una facoltà che produceva tutte le conseguenze vantaggiose o meno , anche ai fini della notificazione degli atti impositivi, a prescindere dalla vicenda matrimoniale. Tale norma prevedeva che l’ufficio notificasse al solo marito l’avviso di accertamento o cartella di pagamento, ferma restando la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento delle imposte e degli accessori iscritti a ruolo a nome del marito. In base a quanto precede, i Giudici hanno ritenuto che l’Agenzia delle Entrate ha eseguito correttamente la notifica al solo marito, attesa la separazione fosse intervenuta prima della notifica, trovando piena applicazione la disciplina normativa di cui al citato articolo 17, in tema di dichiarazione congiunta dei coniugi. Pertanto non è affetta da nullità la cartella di pagamento diretta alla contribuente a seguito della omessa notifica dell’avviso di accertamento.

Corte di Cassazione, sez. V Civile, ordinanza 14 febbraio – 17 aprile 2018, n. 8921 Presidente Locatelli – Relatore Guida Ritenuto in fatto L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti di Ma. Gi., che è rimasta intimata, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana in seguito CTR citata in epigrafe che, respingendo l'appello dell'Ufficio, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato illegittima la cartella di pagamento, emessa nei confronti della contribuente in seguito ad avviso di accertamento, notificato al coniuge legalmente separato e divenuto definitivo per omessa impugnazione, riguardante imposte dirette per l'anno 1996, annualità per la quale i coniugi avevano presentato una dichiarazione unica dei redditi, ai sensi dell'art. 17, legge 13 aprile 1977, n. 114, nel testo applicabile ratione temporis. Il giudice d'appello ha così motivato la decisione non risulta emesso e notificato alla medesima contribuente alcun avviso di accertamento inerente la motivazione della pretesa tributaria. In particolare si osservano gli elementi in atto circa l'intervenuta separazione in data precedente la notifica dell'accertamento al coniuge tanto da pienamente configurare la fattispecie prevista dall'art. 17 della legge 114/1977. . Considerato in diritto 1. Coll'unico motivo di ricorso, sotto la rubrica Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 17 L. 114/77 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. si denuncia che la CTR abbia erroneamente ritenuto necessaria la notifica alla contribuente dell'avviso di accertamento prodromico all'emissione della cartella di pagamento in quanto la separazione dei coniugi era intervenuta prima della notifica dell'avviso al solo marito. Si deduce, infatti, che, avendo la contribuente ed il coniuge optato, per l'annualità in contestazione, per la dichiarazione congiunta ex art. 17 citato, l'avviso di accertamento riguardante lo stesso periodo d'imposta dovesse essere notificato al solo marito, ciò che era effettivamente accaduto, come riconosciuto anche dal giudice d'appello. 1.1. Il motivo è fondato. La Corte ha già avuto modo di affermare che, ai sensi del succitato art. 17, la dichiarazione dei redditi congiunta, all'epoca consentita ai coniugi non legalmente ed effettivamente separati, era una facoltà che, ove liberamente esercitata dagli interessati, produceva tutte le conseguenze vantaggiose o meno che, in base alle legge, ne connotavano il peculiare regime, anche in punto di notificazione degli atti impositivi, a prescindere dalla successiva vicenda matrimoniale. La norma, per quanto qui rileva dichiarazione congiunta dei coniugi , prevedeva che l'Amministrazione finanziaria notificasse al solo marito l'avviso di accertamento o la cartella di pagamento , ferma rimanendo la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento delle imposte e degli accessori iscritti a ruolo a nome del marito, fatta valere attraverso la notifica, diretta alla moglie, della cartella di pagamento, o dell'avviso di mora. Ciò non dava luogo a dubbi di legittimità costituzionale per violazione del diritto di difesa della contribuente art. 24 Cost. , dovendosi escludere che la mancata impugnazione, da parte del marito, dell'avviso di accertamento a lui notificato, rendesse definitiva l'obbligazione tributaria nei confronti della moglie separata, avendo costei la possibilità di impugnare autonomamente la cartella di pagamento o l'avviso di mora a lei diretti e di fare valere, in tale sede, tutte le possibili ragioni di contestazione, nel merito, della pretesa tributaria, avuto appunto riguardo alla mancata notifica diretta degli atti precedenti Cass. 6/07/2016, n. 13733 18/11/2015, n. 23553 . Venendo al caso in esame, contrariamente a quanto stabilito dalla CTR, si osserva che l'Agenzia delle entrate ha correttamente notificato l'avviso di accertamento al solo marito della contribuente, sebbene la separazione dei coniugi fosse intervenuta prima della stessa notifica, trovando piena applicazione, per l'anno d'imposta 1996, la disciplina dettata dal succitato art. 17, in tema di dichiarazione congiunta dei coniugi non legalmente separati al momento della presentazione dell'unica dichiarazione dei redditi . Non si è, quindi, verificata alcuna nullità della cartella di pagamento diretta alla contribuente per effetto dell'omessa notifica, all'interessata, dell'avviso di accertamento. 2. Accolto il motivo di ricorso, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con la cassazione della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente. 3. È congruo compensare, tra le parti, le spese dei gradi di merito, visto che l'indirizzo di questa Corte, in virtù del quale è stata risolta la controversia, è andato maturando in epoca successiva al giudizio dinanzi alle Commissioni territoriali. Le spese processuali del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente compensa, tra le parti, le spese processuali dei gradi di merito e condanna l'intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.