Riassunzione del processo dinanzi al Giudice competente: il contributo unificato si paga due volte

Nel caso in cui il processo venga instaurato e si svolga di fronte ad un ufficio giudiziario e poi, a seguito della dichiarazione di incompetenza del giudice adito sia traslato di fronte ad altro ufficio, vengono attivate due macchine processuali, ciascuna con i propri costi, ragione per cui alla nuova iscrizione a ruolo di fronte al Giudice individuato come competente si correla la debenza di un nuovo pagamento del contributo unificato.

Il caso. La questione trae origine dalla notifica di una cartella di pagamento avvenuta ad opera del Ministero della Giustizia con cui veniva intimato il pagamento del contributo unificato relativo ad una causa instaurata dinanzi al Giudice di Pace e successivamente traslata al Tribunale a seguito della declaratoria di incompetenza del primo. Parte ricorrente, impugnando con ricorso la cartella di pagamento, asseriva la illegittimità della pretesa inerente il pagamento del contributo unificato poiché già pagato al momento della iscrizione a ruolo della causa dinanzi al Tribunale, essendo praticamente identica la questione controversa. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso asserendo che non era possibile pretendere il pagamento del contributo per ben 2 volte, atteso che si trattava sostanzialmente dello stesso processo traslato dal Giudice di Pace al Tribunale. La Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione dei primi giudici, con condanna alle spese del Ministero, riprendendo pedissequamente e testualmente la medesima motivazione non è possibile pretendere di pagare due volte, trattandosi sostanzialmente dello stesso processo traslato dal Giudice di Pace al Tribunale . Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale proponeva ricorso per cassazione il Ministero e controricorso e ricorso incidentale la persona fisica. Nel ricorso principale il Ministero della Giustizia deduceva l’illegittimità della sentenza per carenza di motivazione e motivazione apparente per essersi la Commissione Tributaria Regionale limitata a rinviare alla motivazione della decisione di primo grado senza aver esaminato criticamente i motivi di appello. Nel merito, veniva contestata l’illegittimità della sentenza per violazione degli art. 8 e 14 d.P.R. n. 115/2002, per avere la Commissione errato nel ritenere non dovuto il pagamento del contributo unificato per la causa azionata dinanzi al Giudice di Pace in quanto pagato all’atto della iscrizione a ruolo della causa dinanzi al Tribunale, al quale la causa medesima era traslata a seguito della declaratoria di incompetenza del primo giudice. Resisteva con controricorso la parte che proponeva altresì ricorso incidentale con il quale lamentava l’omessa liquidazione a suo favore delle spese del primo grado di giudizio. Attivate due macchine processuali. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8912 depositata il 7 marzo 2018, ha accolto il ricorso del Ministero della Giustizia ritenendo dovuto il contributo unificato anche all’atto della prima iscrizione a ruolo della causa, avvenuta dinanzi al Giudice di Pace. Infatti, chiarisce la Cassazione, nonostante l’art. 9, comma 1, d.P.R. n. 115/02 Testo unico in materia di spese di giustizia non preveda espressamente la debenza del contributo unificato nel caso di riassunzione della causa a seguito di dichiarazione di incompetenza, il duplice pagamento è dovuto in quanto la funzione del contributo unificato è quella di coprire il costo” di funzionamento della macchina processuale. Pertanto, qualora il processo venga instaurato e si svolga di fronte ad un ufficio giudiziario dichiaratosi poi incompetente e prosegua, previa riassunzione, dinanzi al Giudice ritenuto competente, vengono attivate due macchine processuali, ciascuna con i propri costi, ragione per cui alla nuova iscrizione a ruolo di fronte al giudice individuato come competente si correla la debenza di un nuovo pagamento del contributo unificato. Le conclusioni raggiunte dai Giudici di merito in primo e in secondo grado in base alle quali non sarebbe possibile pretendere il pagamento del contributo unificato due volte trattandosi stanzialmente dello stesso processo traslato dal Giudice di Pace al Tribunale non sarebbero ad avviso della Corte condivisibili in quanto l’identità processuale si sostanzia nella salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda iniziale , non interferendo con la questione legata ai costi del processo. La Cassazione ha altresì ribadito un importante principio già espresso varie volte in tema di motivazione della sentenza, statuendo la nullità della sentenza motivata per relationem alla sentenza impugnata mediante mera adesione alla stessa, in maniera del tutto acritica e senza che venisse dato conto delle doglianze esposte dall’appellante alla statuizione di primo grado ex multis , C. Cass., nn. 18625/2010 15483/2008 2268/2016 2196/2003, ord. n. 15884/2017 . In tal modo, infatti secondo la Corte, resterebbe impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo non potendo ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame . In virtù di quanto sopra, la Cassazione ha pertanto accolto il ricorso principale, rigettando quello incidentale con compensazione delle spese tra parti.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 7 marzo – 11 aprile 2018, numero 8912 Presidente Chindemi – Relatore Mondini Fatti della causa 1. Ba. Mi. impugnava nei confronti del Ministero della Giustizia sia la cartella esattoriale con cui le veniva chiesto il pagamento del contributo unificato relativo ad una causa istaurata davanti al giudice di Pace di Forlì e poi traslata per competenza al Tribunale della città, sia il conseguente preavviso di fermo amministrativo di autoveicolo, notificatole dall'agente per la riscossione Equitalia Romagna s.p.a., eccependo la non debenza del contributo preteso per avere essa ricorrente pagato il contributo al momento della iscrizione della causa davanti al Tribunale e la non sequestrabilità del veicolo in quanto destinato al trasporto di soggetto portatore di handicap. 2. L'adita commissione tributaria provinciale di Forlì rigettava la richiesta del Ministero della Giustizia d'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione, rigettava altresì l'eccezione del medesimo Ministero di incontestabilità del contributo per essere ormai divenuta definitiva la cartella solo tramite l'impugnazione della quale il contributo avrebbe potuto essere contestata, e accoglieva il ricorso sul motivo che la Mi. aveva pagato il contributo al momento della iscrizione della causa davanti al Tribunale e che non è possibile pretendere di pagare due volte trattandosi sostanzialmente dello stesso processo traslato dal giudice di Pace al Tribunale . 3. Sull'appello del Ministero, la commissione regionale della Emilia Romagna, di fronte alla quale non era riproposta dalla contribuente la questione della non sequestrabilità del veicolo, con sentenza in data 7.3.2011, confermava la pronuncia impugnata, sulla base della motivazione che segue Motivi della decisione Osserva il collegio che la decisione di I grado merita di essere confermata, non ritiene di potersi discostare dalla conclusione a cui sono giunti i Primi Giudici sui punti sopra indicati 1 la mancata integrazione del contraddittorio, 2 la tardività del ricorso. Nel merito condivide pienamente quanto espresso nella decisione di 1. grado che sinteticamente può essere espresso con precisione riportando la seguente frase non è possibile pretendere di pagare due volte trattandosi sostanzialmente dello stesso processo traslato dal giudice di Pace al Tribunale la commissione condannava il Ministero al pagamento delle spese del grado, liquidate in Euro 600,00 oltre accessori di legge. 4. Il Ministero ricorre, con cinque motivi, per la cassazione della suddetta sentenza. 5. Mi. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale articolato su tre motivi. Motivi della decisione 1. Con i cinque motivi di ricorso, il Ministero della Giustizia, deduce 1.1 violazione e/o falsa applicazione degli articoli 111, comma 6, della Costituzione, 132, comma 2, numero 4 c.p.c, 118 disp. att. c.p.c, artt. 1, comma 2, 36, comma 2, nnumero 2 e 4, artt. 53 e 54 del D.Lgs. 546/92, in relazione all'articolo 360, comma 1, nnumero 3 e 4, c.p.c, per essersi la commissione tributaria limitata a rinviare alla motivazione della decisione di primo grado senza dar conto di avere esaminato i motivi dell'appello 1.2. in subordine, difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 5, c.p.c. 1.3.violazione e/o falsa applicazione degli articoli 111, comma 1, Costituzione, 102, comma 2, c.p.c. nonché degli artt. 10 e 14, commi 1 e 2, del D.Lgs. 546/92, in relazione all'articolo 360, comma 1, nnumero 3 e 4, c.p.c, per avere la commissione omesso di integrare il contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione, litisconsorte necessario relativamente alla questione sollevata da Mi. riguardo alla non sequestrabiltà del veicolo 1.4 violazione e/o falsa applicazione dell'art 21, comma 1, D.Lgs. 546/92, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 4, c.p.c, per avere la commissione respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, relativamente alla contestazione della debenza dell'imposta, malgrado tale contestazione fosse da ritenersi tardiva perché non proposta tramite impugnazione della cartella notificata a Mi. il 10.11.2007 1.5.violazione e/o falsa applicazione degli articoli 9 e 14, D.P.R. 115/2002, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c. per avere la commissione errato nel ritenere che il contributo unificato da versarsi per la pretesa azionata davanti al Giudice di Pace non fosse dovuto avendo la Mi. pagato il contributo unificato per la nuova iscrizione della causa a ruolo davanti al Tribunale ove la causa era stata riassunta a seguito della declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace. 2. Con i tre motivi di ricorso incidentale, Mi. deduce 2.1 violazione dell'articolo 91 c.p.c. per avere la commissione omesso di liquidare a favore di essa controricorrente le spese del primo grado di giudizio 2.2. in subordine, violazione dell'articolo 112 c.p.c, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 4, c.p.c, per omessa pronuncia sulla domanda di liquidazione delle spese di primo grado 2.3. violazione dell'articolo 2333 c.c., in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c, per avere la commissione tributaria regionale liquidato una somma Euro 600,00 più accessori irrisoria e non coerente con i principi sanciti dalla norma del codice civile. 3. Il primo motivo di ricorso è fondato 3.1. la motivazione della sentenza impugnata si esaurisce in quanto riportato al punto 3. della superiore esposizione in fatto 3.2. sono pertinenti i richiami fatti dal Ministero alle pronunce di questa Corte nnumero 18625/2010 15483/2008 2268/2006 2196/2003, tutte nel senso di recente ribadito della Sezione Sesta-5, con ordinanza numero 15884/2017, la quale ha affermato In tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. numero 546 del 1992, nonché dell'articolo 118 disp. att. c.p.c, la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame . 4. La sentenza deve pertanto essere cassata. 5. E' possibile decidere la causa nel merito, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c. affrontando la questione centrale ed esclusivamente di diritto, posta con il quinto motivo di ricorso 5.1. l'articolo 9, comma 1, del D.P.R. 115/02 Testo unico in materia di spese di giustizia stabilisce che è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario salvo quanto previsto dall'articolo 10 5.2. la lettera della legge correla il contributo alla inscrizione a ruolo 5.3. l'articolo 10 non menziona il caso di riassunzione della causa a seguito di dichiarazione di incompetenza 5.4. il contributo ha la funzione di coprire il costo di funzionamento della macchina processuale ed è la forfetizzazione dei tributi giudiziari dovuti secondo la legislazione previgente per ogni singolo atto del processo 5.5. nel caso in cui il processo venga instaurato e si svolga di fronte ad un ufficio giudiziario e poi, a seguito di dichiarazione di incompetenza del giudice adito, sia traslato di fronte ad altro ufficio, vengono attivate due macchine processuali e ciascuna di esse ha propri costi 5.6. alla nuova iscrizione a ruolo di fronte al giudice individuato come competente si correla la debenza di un nuovo pagamento del contributo unificato 5.7. la tesi sostenuta dalla difesa del Ministero della Giustizia con il quinto motivo di ricorso, sulla base della nota emessa dal medesimo Ministero in data 29.9.2003 ad integrazione e chiarimento della circolare numero 3 del 13.5.2002, è corretta 5.8. le parole della legge secondo le quali il contributo è dovuto per ciascun grado del giudizio , da un lato, non contrastano con quanto precede posto che esse significano che il contributo di iscrizione a ruolo è dovuto non una sola volta indipendentemente dalla articolazione del processo in un grado o in più gradi, ma ogni volta in cui vi è una iscrizione a ruolo di fronte a giudici di grado diverso, dall'altro lato, sono suscettive di interpretazione a supporto della conclusione raggiunta perché confermano che il contributo è dovuto nuovamente quando la causa è iscritta a ruolo di fronte ad un giudice diverso da quello inizialmente adito 5.9. né vale l'osservazione, fatta della commissione tributaria provinciale e ripetuta dalla commissione regionale, a mente della quale non è possibile pretendere il pagamento del contributo due volte trattandosi sostanzialmente dello stesso processo traslato dal giudice di Pace al Tribunale , in quanto l'indubbia identità tra processo riassunto e processo svoltosi davanti al giudice incompetente si sostanzia nella salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda iniziale Cass.19030/2008 , ma non interferisce con la questione del costo del processo 5.10. in ragione di quanto precede, assorbiti gli altri motivi di ricorso principale, guardando al merito, l'iniziale ricorso della Mi. va respinto. 6 . Accolto il ricorso principale risulta per ciò stesso da rigettare il ricorso incidentale. 7. La novità del tema discusso giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, decide nel merito con rigetto dell'iniziale ricorso di Ba. Mi. Compensa le spese.