Illegittimità del fondo patrimoniale usato come schermo contro il Fisco

Laddove l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia, l'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale, alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c

Il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione va ricercato non già nella natura dell'obbligazione, ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità. Il caso. L’art. 167 c.c. stabilisce che Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia . L’art. 170 c.c., a sua volta, dispone che La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia . La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8881 dell’11 aprile 2018, ha chiarito quali sono i presupposti di aggredibilità” del fondo patrimoniale. Nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna accoglieva l'appello proposto dal contribuente avverso la pronuncia di primo grado, che ne aveva respinto il ricorso contro l'iscrizione ipotecaria, notificatagli dall'Agente della riscossione e successivamente eseguita su beni immobili ricompresi in un fondo patrimoniale costituito ex artt. 167 ss. c.c La CTR osservava in particolare che, pur ammettendosi, in astratto, l'iscrizione ipotecaria anche sui beni facenti parte del fondo patrimoniale famigliare, tuttavia essendo il fondo de quo costituito sin dal 1992, ciò, di per sé, implicava l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria impugnata. L'Agente della riscossione proponeva quindi ricorso per cassazione avverso la decisione, denunciando, tra le altre, il vizio motivazionale della sentenza, laddove la Commissione Tributaria Regionale, pur ammettendo l'astratta iscrivibilità dell'ipoteca per crediti tributari su beni costituiti in fondo patrimoniale, ne aveva escluso la legittimità per il solo fatto che il fondo era stato istituito nel 1992. Fondo patrimoniale. Il ricorso, secondo la Suprema Corte, era fondato. Evidenziano infatti i Giudici di legittimità che, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 d.P.R. n. 602/1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale, alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., essendo legittima laddove l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono comunque ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa. In tema di fondo patrimoniale, sottolinea ancora la Corte, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo va dunque ricercato non già nella natura dell'obbligazione, ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari nel cui ambito vanno peraltro incluse anche le esigenze volte al mantenimento e sviluppo della famiglia , ovvero per il potenziamento della capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi Cass., ordinanza n. 3738/2015 . E grava comunque sul debitore, che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari. La sentenza impugnata era quindi errata in diritto, laddove, in particolare, non aveva in alcun modo affrontato la questione dell'estraneità ai bisogni della famiglia dei debiti tributari rispetto ai quali era stata disposta l'iscrizione ipotecaria, né quella della conoscenza di tale circostanza da parte dell'Agente della riscossione, né, infine, quella dell'onere probatorio, gravante, come detto, sul contribuente ipotecato. Conclusioni e osservazioni. La scelta dei coniugi di costituire un fondo patrimoniale rappresenta uno dei modi legittimi di attuazione dell'indirizzo economico familiare, secondo quanto enucleato anche dalla giurisprudenza civile. Viceversa, solo quando sia dimostrata l'idoneità della costituzione del fondo patrimoniale ad ostacolare il soddisfacimento dell'obbligazione tributaria tale strumento giuridico finisce per costituire uno dei vari mezzi di sottrazione del patrimonio alla garanzia di adempimento del debito contratto con il Fisco. L'iscrizione ipotecaria è quindi ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale, alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., laddove, come anche concluso nella sentenza in commento, l’accertamento relativo alla riconducibilità dei debiti alle esigenze della famiglia va rimesso al giudice di merito, che può eventualmente legittimare la possibilità per l’ufficio di poter prescindere dal divieto di esecuzione di cui al citato articolo 170. Quanto poi ai criteri cui tale accertamento deve conformarsi, come visto, sono ricompresi nei detti bisogni familiari, anche le esigenze volte al pieno mantenimento e sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi Cass. n. 5684/06 , laddove peraltro anche operazioni meramente speculative possono essere ricondotte ai bisogni della famiglia, allorché appaia certo, in punto di fatto, che esse siano state poste in essere al solo fine di impedire un danno sicuro al nucleo familiare Cass. n. 15862/2010 . Del resto, è invece irrilevante qualsiasi indagine riguardo alla anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, in quanto l’art. 170 c.c. non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti estranei ai bisogni della famiglia sorti successivamente alla costituzione del fondo, ma estende la sua efficacia anche ai crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in revocatoria ordinaria Cass. nn. 3251/96, 4933/05 . Divieto di esecuzione sui beni destinati al fondo? In conclusione, l’istituto del fondo patrimoniale, che consiste, in sostanza, in un vincolo posto nell’interesse della famiglia su di un complesso di beni determinati immobili, mobili registrati o titoli di credito e realizza la costituzione di un patrimonio separato o destinato, finalizzato all’esclusivo soddisfacimento dei diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione esistenti nell’ambito della famiglia, giustifica il divieto di esecuzione sui beni destinati al fondo e sui relativi frutti . Questi, in virtù della loro specifica destinazione, rispondono dunque soltanto per obbligazioni assunte nell’interesse della famiglia, laddove l’art. 2901, in tema di revocatoria ordinaria, stabilisce comunque che Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni 1 che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento 2 che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione . La costituzione del fondo patrimoniale può essere dunque dichiarata inefficace anche a mezzo di azione revocatoria ordinaria, laddove sussistano le condizioni esistenza di un valido rapporto di credito, effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore di un atto traslativo, ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l’atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 8 marzo – 11 aprile 2018, n. 8881 Presidente Cirillo – Relatore Manzon Rilevato che Con sentenza in data 17 ottobre 2016 la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna accoglieva l'appello proposto da C.A.G. avverso la sentenza n. 167/1/12 della Commissione Tributaria Provinciale di Modena che ne aveva respinto il ricorso contro l'iscrizione ipotecaria notificatagli dall'Agente della riscossione in data 6 ottobre 2010 e successivamente eseguita su beni immobili ricompresi in un fondo patrimoniale costituito ex artt. 167 ss. cod. civ La CTR osservava in particolare che, pur ammettendosi in astratto l'iscrizione ipotecaria anche sui beni facenti parte del fondo patrimoniale famigliare, tuttavia essendo il fondo de quo costituito sin dal 1992, ciò, di per sé, implicava l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria impugnata. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agente della riscossione deducendo tre motivi. Gli intimati contribuente ed agenzia fiscale non si sono difesi. Considerato che Con il primo, il secondo ed il terzo motivo - ex art. 360, primo comma, nn. 3-4, cod. proc. civ. - l'Agente della riscossione ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative ed il vizio motivazionale radicale, poiché la Commissione tributaria regionale, pur ammettendo l'astratta iscrivibilità dell'ipoteca per crediti tributari su beni costituiti in fondo patrimoniale, ne ha escluso la legittimità nel caso di specie perché il fondo de quo è stato istituito nel 1992. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono fondate. Va ribadito che - In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23876 del 23/11/2015, Rv. 637586- 01 - In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della famiglia ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3738 del 24/02/2015, Rv. 634646 - 01 - In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore Sez. 5, Sentenza n. 22761 del 09/11/2016, Rv. 641645- 01 . La sentenza impugnata contrasta con i principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali. La CFR emiliana infatti, pur ammettendo l'iscrivibilità dell'ipoteca fiscale su beni costituiti in fondo patrimoniale ex artt. 167, ss. cod. civ., tuttavia si è limitata ad escluderne la legittimità nel caso di specie per il solo fatto che il fondo fosse stato costituito nel 1992, senza peraltro minimamente spiegare la ragione giuridica di tale suo convincimento e non essendo la stessa altrimenti percepibile dal tenore della pronuncia. Ciò di per sé costituisce motivo di illegittimità della pronuncia medesima, secondo il principio di diritto che La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01 . Peraltro, la sentenza impugnata è comunque errata in diritto appunto per il contrasto evidente con gli arresti giurisprudenziali citati sopra ed in particolare perché non ha in alcun modo affrontato la questione dell'estraneità ai bisogni della famiglia dei debiti tributari titolanti l'iscrizione ipotecaria de qua né quella della conoscenza di tale circostanza da parte dell'Agente della riscossione nè quella dell'onere probatorio della circostanza medesima, in quanto gravante sul contribuente ipotecato ed essendo in merito irrilevante la riferibilità dei debiti medesimi all'esercizio come nel caso di specie di un impresa. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi proposti, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.