Redditometro: prova liberatoria del contribuente di disponibilità derivanti da liberalità o altra provenienza all’interno della famiglia

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, ai sensi dell'art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973, ed il contribuente deduca che tale spesa sia il frutto di liberalità o di altra provenienza, la relativa prova deve essere fornita dal contribuente con la produzione di documenti.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, ai sensi dell'art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973, ed il contribuente deduca che tale spesa sia il frutto di liberalità o di altra provenienza, la relativa prova deve essere fornita dal contribuente con la produzione di documenti, dai quali emerga non solo la disponibilità all'interno del nucleo familiare di tali redditi, ma anche l'entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente interessato dall'accertamento, pur non essendo onere del contribuente dare la prova rigorosa e puntuale dell'impiego proprio di detti redditi per l'acquisizione degli incrementi patrimoniali, attesa la fungibilità delle diverse fonti di provvista economica. Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione con l’ ordinanza del 28 marzo 2018, n. 7757. Il caso. Il Fisco ha rettificato, ai sensi dell'art. 38, commi 4, 5, 6, d.P.R. 602/73 c.d. redditometro , il reddito dichiarato da un contribuente ai fini IRPEF per l'anno 2007, in relazione a incrementi patrimoniali realizzati fra il 2006 e 2007 e a spese ed acquisti con compartecipanti terreno agricolo e fabbricato . Il Giudice del gravame ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo non dimostrato dal contribuente che il reddito accertato era in tutto o in parte costituito da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte. Presunzioni Gli Ermellini, con la pronuncia citata, hanno appurato che la sentenza impugnata è affetta dal denunciato vizio motivazionale, non emergendo le ragioni per cui la CTR abbia ritenuto che la prova offerta dal contribuente non era idonea a contrastare le presunzioni dell'Ufficio, non risultando quale era la documentazione esaminata e perché gli elementi in essa contenuti non erano idonei a dimostrare che il maggior reddito accertato era costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte. Pertanto, gli Ermellini, cassando la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, hanno rinviato la controversia, anche per le spese, al Giudice del gravame in diversa composizione. Prova contraria liberatoria. Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alle spese per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa, a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973, riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte e non anche la dimostrazione del loro impiego negli acquisti effettuati, in quanto la prima circostanza è idonea, da sola, a superare la presunzione dell'insufficienza del reddito dichiarato in relazione alle spese sostenute. Nessun'altra prova deve dare il contribuente circa l'effettiva destinazione del reddito esente o sottoposto a tassazione separata agli incrementi patrimoniali se non la dimostrazione dell'esistenza di tali redditi Cass. Civ., sez. V, sentenza n. 6396/2014 . Il contribuente, al fine di ridurre o azzerare la pretesa impositiva, può dimostrare che le spese sono state sostenute da altri soggetti autonomamente titolari di reddito gli elementi indicativi di capacità contributiva trovano talvolta spiegazione nei redditi posseduti da altri componenti il nucleo familiare oppure che non ha avuto la disponibilità del bene o del servizio nell’anno di imposta interessato da accertamento. Il contribuente ha facoltà di giustificare il suo tenore di vita provando di aver riscosso somme a titolo di disinvestimenti patrimoniali, di aver ottenuto finanziamenti, di essere stato beneficiario di eredità, donazioni, vincite e risarcimenti patrimoniali o dichiarando e documentando di essere stato titolare di reddito agrario, che risulta imponibile solo in minima parte, in base all'applicazione delle rendite catastali. La presunzione dell’Agenzia delle Entrate di un maggior reddito sulla base dei calcoli del redditometro va comunque contrapposta alla prova contraria fornita dal contribuente. Il calcolo dell’Amministrazione Finanziaria viene meno qualora l’incremento patrimoniale sia stato effettuato con denaro altrui Cass., sez. Tributaria, n. 8127/2016 . Ai fini della prova liberatoria del contribuente in tema di accertamento sintetico si deve tener conto che l’immobile è stato acquistato tramite somme elargite dal padre del contribuente a titolo di liberalità CTR n. 651/2013 . La prova liberatoria del contribuente in tema di accertamento sintetico può essere costituita da copia degli assegni e dei bonifici tratti o disposti su conti correnti bancari intestati ai genitori del contribuente stesso CTR n. 270/2011 . Secondo diverso orientamento ai fini della prova liberatoria per l’accertamento sintetico non è sufficiente da parte del contribuente la dimostrazione di una mera disponibilità finanziaria pregressa, essendo richiesto, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio, la prova della durata del possesso in capo al contribuente protratta fino al momento dell'impiego dei proventi Cass., sez. T, n. 26333/2017 . Quanto alla prova liberatoria a carico del contribuente per contrastare l'accertamento sintetico, non è sufficiente la dimostrazione dell'esistenza di disponibilità finanziarie ovvero è necessaria l'ulteriore dimostrazione che proprio quelle disponibilità finanziarie siano state utilizzate per sostenere le spese poste a fondamento dell'accertamento da parte del Fisco c.d. nesso eziologico tra spese effettuate e disponibilità finanziarie . Il legislatore individua l'oggetto della prova liberatoria a carico del contribuente unicamente nella dimostrazione della identità della spesa per incrementi patrimoniali con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta per la norma, quindi, non è sufficiente la prova della sola disponibilità di redditi - e men che mai di redditi esenti ovvero di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta - ma è necessario anche la prova che la spesa per incrementi patrimoniali sia stata sostenuta, non già con qualsiasi altro reddito ovviamente dichiarato , ma proprio con redditi redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta”. Senza la prova anche del nesso eziologico tra possesso di redditi e spesa per incrementi patrimoniali , questa spesa siccome univocamente indicativa, per presunzione di legge, della percezione di un reddito corrispondente continua a produrre i suoi effetti presuntivi a danno del contribuente, non avendo lo stesso superato la forza della presunzione iuris tantum la stessa si presume posta, a suo svantaggio, dalla norma . CTR, sez. I-Roma, n. 68/2014 . Ai fini della prova liberatoria per l’accertamento sintetico non è sufficiente da parte del contribuente la dimostrazione di una mera disponibilità finanziaria pregressa, essendo richiesto, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio, la prova della durata del possesso in capo al contribuente protratta fino al momento dell'impiego dei proventi.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 9 gennaio - 28 marzo 2018, n. 7757 Presidente Iacobellis – Relatore La Torre Ritenuto in fatto L.R. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento, preceduto da questionario, notificato ai sensi dell'art. 38 commi 4, 5, 6, del d.P.R. 602/73 c.d. redditometro , rettificava il reddito dichiarato da L.R. ai fini Irpef per l'anno 2007, in relazione a incrementi patrimoniali realizzati fra il 2006 e 2007 e spese e acquisti con compartecipanti terreno agricolo e fabbricato , ha rigettato l'appello del contribuente. In particolare la CTR, richiamando giurisprudenza di legittimità, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo non dimostrato dal contribuente che il reddito accertato fosse in tutto o in parte costituito da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta ala fonte. L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. Il Collegio autorizza la redazione della motivazione in forma semplificata. Considerato in diritto 1. Col primo motivo del ricorso si deduce carenza motivazionale, essendosi la CTR limitata a richiamare la sentenza Cass. n. 21661/2010, non consentendo di comprendere il compiuto svolgimento del percorso motivazionale. 2. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo, col quale si deduce violazione di legge art. 38 d.P.R. 602/73 in relazione all'art. 53 cost. . 2.1.Va premesso che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, ai sensi dell'art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, ed il contribuente deduca che tale spesa sia il frutto di liberalità o di altra provenienza, la relativa prova deve essere fornita dal contribuente con la produzione di documenti, dai quali emerga non solo la disponibilità all'interno del nucleo familiare di tali redditi, ma anche l'entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente interessato dall'accertamento Cass. n. 1332 del 26/01/2016, Cass. n. 25104 del 26/11/2014 , pur non essendo onere del contribuente dare la prova rigorosa e puntuale dell'impiego proprio di detti redditi per l'acquisizione degli incrementi patrimoniali in termini Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6396 del 19/03/2014 , attesa la fungibilità delle diverse fonti di provvista economica. 2.2. Alla luce delle superiori premesse la sentenza impugnata è affetta dal denunciato vizio, non emergendo le ragioni per cui la CTR ha ritenuto che la prova offerta dal contribuente non fosse idonea a contrastare le presunzioni dell'Ufficio, non risultando quale fosse la documentazione esaminata e perché gli elementi in essa contenuti non fossero idonei a dimostrare che il maggior reddito accertato fosse costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte. La conclusione della CTR risulta, così, una mera affermazione, senza indicazione dell'iter logico che l'ha determinata. Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata in relazione al primo motivo del ricorso, con rinvio alla CTR del Lazio, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo del ricorso dichiara assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio in diversa composizione.