Contraddittorio, tutelato anche per accessi brevi

Il rispetto del principio del contraddittorio va assicurato anche per gli atti di accesso istantanei finalizzati all’acquisizione della documentazione.

Il termine dilatorio di 60 giorni per attivare il contraddittorio tra amministrazione e contribuente art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 , si applica anche per gli accessi brevi” nel rispetto dei principi costituzionali di collaborazione e buona fede tra fisco e contribuente Cass. n. 5999/18, depositata il 12 marzo . Contesto normativo. L’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 Statuto del contribuente stabilisce il diritto del contribuente sottoposto a verifica fiscale di presentare all’ufficio, entro 60 giorni, osservazioni e richieste, che dovranno essere valutate dallo stesso ente impositore. L’accertamento non può essere emesso prima della scadenza di tale termine, fatta eccezione per situazioni di particolare urgenza da motivare la norma in esame non contempla alcuna sanzione in caso di violazione, prevedendo una forma di contraddittorio differito rispetto alla verifica ovvero un contraddittorio preventivo da svolgere subito dopo il processo verbale e prima dell’emissione dell’accertamento. Tale norma va interpretata nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento determina l’illegittimità dell’atto impositivo emesso prima, fatta eccezione per la presenza di oggettive specifiche ragioni d’urgenza prova a carico dell’Agenzia delle entrate, ad esempio, nelle ipotesi di pericolo di gettito erariale o accertamenti collegati alla consumazione di reati tributari . La vicenda. Nel caso in esame, la società contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento emesso per mancato rispetto del termine dilatorio di cui trattasi. Sia i giudici di prime cure che quelli di appello hanno annullato l’avviso di accertamento e l’ufficio finanziario ha proposto ricorso per cassazione eccependo che tale termine dilatorio non si applica nei casi di accesso breve”. La Corte ha ritenuto che l’inosservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212/2012, determina l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus ” , poiché tale termine è posto a garanzia del principio del contraddittorio procedimentale, il quale rappresenta la primaria espressione dei principi costituzionali di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è finalizzato al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Secondo i Giudici tali garanzie statutarie si applicano anche agli atti di accesso istantanei diretti all’acquisizione di documentazione sia perché il citato art. 12 non prevede alcuna distinzione relativamente alla durata dell’accesso - risultando necessario anche in caso di accesso breve” o di redazione di un verbale di chiusura delle operazioni -, sia perché, anche in caso di accesso breve” si verifica quella peculiarità che giustifica, quale controbilanciamento, le garanzie contenute in tale norma Cass, SS.UU., n. 24823/15 , peculiarità che si manifesta nella autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca di elementi valutativi sfavorevoli allo stesso. La giurisprudenza. Sul tema la precedente sentenza Cass. n. 3060/18 ha riconosciuto, in modo analogo, le garanzie al contribuente sottoposto ad accessi o verifiche, con la particolarità che la Guardia di Finanza è tenuta alla redazione e consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni in ogni caso di accesso o ispezione nei locali della impresa, ivi compresi i documenti finalizzati alla raccolta di documentazione. La giurisprudenza di merito ha affermato la nullità dell’accertamento emesso prima del termine dilatorio di 60 giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica, essendo la conseguenza di un vizio del procedimento atteso che le operazioni devono chiudersi con un verbale di contraddittorio e che il medesimo deve essere emesso dopo lo spirare de termine previsto dall’ art. 12, l. n. 212/2000 CTP Rieti n. 65/2016 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 5 dicembre 2017 – 12 marzo 2018, n. 5999 Presidente Iacobellis – Relatore Conti Fatti e motivi della decisione L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione R.G.N. 16017/2016 , affidato a due motivi, contro la DPM di D.C. C Snc, impugnando la sentenza resa dalla CTR Toscana, indicata in epigrafe, con la quale è stato confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento emesso a carico della società in relazione alla ripresa a tassazione di IVA e IRAP per l'anno 2005 per mancato rispetto del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7. La società intimata ha depositato controricorso e memoria. L'Agenzia delle entrate ha, altresì, proposto ricorso per cassazione R.G.N. 16019/2016 , affidato a quattro motivi, contro D.C., socio della DPM di D.C. C. snc, impugnando la sentenza resa dalla CTR Toscana n. 2290/29/2015 con la quale è stato accolto l'appello del contribuente ed annullato l'avviso di accertamento emesso a carico del socio della società in relazione all'annullamento dell'atto emesso per violazione del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, a carico del sodalizio pronunziato con altra sentenza emessa in pari data. La parte intimata ha depositato controricorso e memoria. I due ricorsi vanno riuniti stante la connessione parzialmente soggettiva. I procedimenti possono essere definiti con motivazione semplificata. Esaminando il ricorso R.G.N. 16017/2016, con il primo motivo l'Agenzia deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e art. 2697 c.c Sostiene che il termine dilatorio di cui al ricordato art. 12 non si applicherebbe alle ipotesi di accesso breve presso il contribuente finalizzato all'acquisizione di documentazione. La censura è manifestamente infondata. Questa Corte ha di recente ritenuto che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus , poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva . Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito esonerativo dall'osservanza del termine , la ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'ufficio Cass. sez. unite 18184/2013 va, inoltre, considerato che le dette garanzie statutarie operano già in fase di accesso, concludendosi anche tale attività con la sottoscrizione e consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni svolte, e ciò alla stregua delle prescrizioni dell'art. 52, comma 6, del decreto IVA ovvero dell'art. 33 del decreto sull'accertamento siffatte garanzie si applicano anche agli atti di accesso istantanei finalizzati all'acquisizione di documentazione come nel caso di specie, ove, come affermato dalla CTR, l'accesso breve , teso a reperire documentazione, è avvenuto in data 18-10-2010 e si è esaurito il giorno successivo , sia perchè la citata disposizione non prevede alcuna distinzione in ordine alla durata dell'accesso, ed è, comunque, necessario, anche in caso di accesso breve , redigere un verbale di chiusura delle operazioni in senso conf. Cass. 2593/14 e Cass. 15624/14 , sia perchè, anche in caso di accesso breve , si verifica quella peculiarità che, secondo Cass. Sez. Unite 24823/2015, giustifica, quale controbilanciamento, le garanzie di cui al cit. art. 12 peculiarità consistente nella autoritativa intromissione dell'Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca di elementi valutatiti a lui sfavorevoli -cfr. Cass. n. 7988/2016. L'impugnata sentenza, affermando l'illegittimità dell'avviso in questione fondato su accesso breve per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, si è dunque uniformata ai superiori principi e non merita censura. Il rigetto del primo motivo determina l'assorbimento del secondo. Passando all'esame del ricorso per cassazione R.G.N. 16019/2016, lo stesso è infondato. Ed infatti, l'esito del giudizio relativo all'impugnazione proposta dalla società ed il definitivo annullamento dell'accertamento emesso nei suoi confronti conseguente al rigetto del ricorso per cassazione r.g.n. 16019/2016 non può che determinare, in relazione al presupposto costituito dall'accertamento nei confronti della società, la caducazione della pretesa fiscale azionata nei confronti del socio cfr. Cass. 31043/2017 . Conseguentemente il ricorso dell'Agenzia va rigettato. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. Riunisce i ricorsi recanti nn. 16017/2016 e 16019/2016. Rigetta i ricorsi r.g.n. 16017/2016 e r.g.n. 16019/2016. Condanna Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in favore di ciascuno dei controricorrenti in Euro 3500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi. Compensa tra le parti le spese del ricorso n. 16017/2016. Motivazione Semplificata.