IRAP: l’entità dei compensi o dei costi non rileva ex se ai fini dell’individuazione dell’autonoma organizzazione

L’entità dei compensi e dei costi non costituisce elemento utile per desumere il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione di un professionista ai fini IRAP.

L'entità del reddito, ai fini dell'imposta in esame, costituisce un dato neutro”, essendo peraltro chiaro che il minimo indispensabile”, anche in termini di costi, varia a seconda del settore di attività del professionista. Il caso. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4851 del 1° marzo 2018, è nuovamente tornata sui presupposti per individuare una autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP. Nel caso di specie, il contribuente, medico di base convenzionato col SSN, ricorreva avverso la decisione della CTR del Lazio, che, riformando la decisione di primo grado, aveva ritenuto infondata la domanda diretta ad ottenere il rimborso dell'IRAP versata negli anni dal 2006 al 2008. Il ricorrente censurava in particolare l'operato della CTR, laddove questa, pur mancando obiettivi riscontri di un'attività autonomamente organizzata e della presenza di dipendenti, enfatizzava erroneamente l'ammontare dei costi sopportati dal contribuente per lo svolgimento dell'attività. Autonoma organizzazione Secondo la Suprema Corte il ricorso era fondato. In effetti il Giudice d'Appello, secondo i Giudici di legittimità, non aveva infatti accertato l'autonoma organizzazione secondo i parametri elaborati dalla giurisprudenza della Cassazione per tutte Cass., SSUU, n. 9451/2016 , laddove si affermava che, riguardo al presupposto dell'IRAP, il decisivo requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente a sia responsabile dell'organizzazione b impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure impieghi più di un collaboratore con mansioni di segreteria, ovvero meramente esecutive. La Corte osserva, del resto, che il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione di un professionista, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell'attività esercitata e, dall'altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all'aspetto personale es. studio professionale, veicolo strumentale, etc. , rappresentando, così, un mero elemento passivo dell'attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto organizzativo cfr Cass., n. 23557/2016 Cass. n. 23552/2016 . Stante la scorretta applicazione delle norme di diritto che governano l'imposta, secondo la Suprema Corte, si rendeva pertanto indispensabile un’indagine di merito, erroneamente elusa dal giudice regionale. Conclusioni. Il requisito della autonoma organizzazione” ricorre in sostanza quando il contribuente a sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse b impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l' id quod plerumque accidit , il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui non ricorrendo comunque il detto requisito dell'autonoma organizzazione quando il contribuente responsabile dell'organizzazione si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive . In tale quadro non rileva l'entità del reddito della contribuente, che, ai fini dell'imposta in esame, costituisce invece un dato neutro”. È ovvio del resto che il minimo indispensabile”, anche in termini di costi, varia a seconda del settore di attività del professionista è diversa la dotazione strumentale di un dentista o di un radiologo rispetto a quella di un avvocato o di un ragioniere . Non bisogna in ogni caso dimenticare che l’imposta colpisce, con carattere di realità, un fatto economico, diverso dal reddito. La base imponibile dell’Irap è strutturata in modo da non coincidere, necessariamente, con la somma di retribuzioni, interessi e profitti, i quali rilevano non per il loro effettivo ammontare, ma solo nella misura in cui trovano capienza nel valore aggiunto che si è creato, nei limiti, cioè, in cui tale valore si è prodotto. Come ancora confermato dalla Corte di Cassazione sentenza n. 10777/2013 , per l’IRAP, a differenza delle imposte dirette, non ha, in conclusione, rilevanza il reddito o il patrimonio in sé, ma lo svolgimento di un’attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 19 dicembre 2017 – 1 marzo 2018, n. 4851 Presidente Schirò – Relatore Cirillo Ragioni della decisione Costituito il contraddittorio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 , osserva con motivazione semplificata 1. Il dott. B.V. ricorre avverso la decisione della CTR Lazio che il 29 aprile 2016, riformando la decisione di primo grado, ha ritenuto infondata la domanda del contribuente, medico di base convenzionato col SSN, diretta a ottenere il rimborso dell'IRAP versata 2008, 2007, 2006 . L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. 2. Premesso che la motivazione della sentenza d'appello rispetta il minimo costituzionale, il che comporta la reiezione del primo motivo, col secondo mezzo il ricorrente censura per violazione di norme di diritto sostanziali l'operato della CTR, laddove questa, pur mancando obiettivi riscontri di un'attività autonomamente organizzata e della presenza di dipendenti eccedentari, come dedotto sin dal primo grado, enfatizza erroneamente l'ammontare dei costi sopportati dal contribuente per lo svolgimento dell'attività. 3. In effetti il giudice d'appello non ancora l'accertamento dell'autonoma organizzazione ai parametri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte ed in particolare fa malgoverno di principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass., se. un., n. 9451 del 2016, laddove si afferma in generale che, riguardo al presupposto dell'IRAP, il decisivo requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente a sia responsabile dell'organizzazione b impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure impieghi più di un collaboratore con mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. 4. Riguardo al punto centrale dell'apparato argomentativo, si osserva che il valore assoluto dei compensi Cass., se. 6-5, n. 22705 del 2016 e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione di un professionista, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell'attività esercitata e, dall'altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all'aspetto personale es. studio professionale, veicolo strumentale, etc. , rappresentando, così, un mero elemento passivo dell'attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto organizzativo Cass., se. 6-5, n. 23557 del 2016 conf Cass., se 6 -5, n. 23552 del 2016 . 5. Tali parametri, orientativi d'ineludibili indagini di fatto Cass., se un., cit. , non risultano globalmente rispettati né concretamente valutati dal giudice d'appello, ove si consideri che, con ragionamento giuridico del tutto anapodittico, la CTR trascura gli indicatori offerti nel giudizio di merito dalla parte contribuente circa l'utilizzo di due dipendenti part time per mansioni di segreteria e pulizia. Trattasi di avvalimento che, in tesi generale, non inficia di per se stesso l'applicazione del principio di diritto sopra indicato Cass., se un., attesa la necessità per il giudice di merito d'indagare sulle concrete modalità d'impiego delle due unità lavorative parte time, onde verificare se l'attività di collaborazione delle stesse possa essere equiparata alla collaborazione di un'unità lavorativa a tempo pieno Cass., se 6-5, nn. 16595- 14353 - 383 del 2017 . Il che, stante la scorretta applicazione delle norme di diritto che governano l'imposta, rende indispensabile un'indagine di merito, invece, erroneamente elusa dal giudice regionale e tale da integrare il vizio di cui al n. 3 dell'invocato art. 360 del codice di rito. Consequenzialmente il ricorso va accolto nei sensi sopra precisati e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente Commissione tributaria regionale in diversa composizione, per nuovo esame, alla luce dei criteri indicati, nonché per la statuizione sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo di ricorso rigetta il primo motivo di ricorso cassa la sentenza in relazione al motivo accolto rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.