Gli atti richiesti dal questionario e prodotti in ritardo sono inutilizzabili in giudizio

L’omessa o ritardata produzione dei documenti in risposta ad un questionario, determina l’inutilizzabilità degli stessi nella successiva fase del giudizio. Se l’ufficio finanziario evidenzia nel questionario la richiesta di documenti nonché le conseguenze circa la mancata esibizione, la ritardata produzione dei medesimi comporta la loro inutilizzabilità in sede contenziosa

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4001/18, depositata il 19 febbraio. Contesto normativo. In base all’art. 32, comma 1 n. 3, d.P.R. n. 600/1973 l’ufficio finanziario può invitare i contribuenti ad esibire e trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento il medesimo ufficio può estrarre copia ovvero trattenere i documenti, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a 60 giorni dalla ricezione il successivo comma n. 4 prevede la possibilità per l’ufficio di inviare questionari rilevanti ai fini dell’accertamento. L’invio del questionario previsto in sede di accertamento fiscale dal citato art. 32, al fine di fornire dati, notizie e chiarimenti, assicura – giusta i canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria – un dialogo preventivo tra Amministrazione finanziaria e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni onde evitare l’instaurazione di successivi contenziosi. Il caso. Nella fattispecie l’ufficio ha inviato un questionario alla contribuente ai fini del redditometro, chiedendo tutta la documentazione riguardante l’acquisto di una autovettura tra cui copia del contratto di finanziamento. Tale contratto veniva prodotto solo durante la fase di adesione dopo la notifica dell’accertamento e conseguentemente l’ufficio ha emesso avviso di accertamento, impugnato dal contribuente. I Giudici del merito hanno ritenuto che agli atti non fosse rinvenibile alcun rifiuto di esibizione di documentazione per cui hanno accolto le ragioni del contribuente. La Corte ha accertato preliminarmente che il questionario inviato rispondesse ai canoni previsti, evidenziando che l’ufficio aveva richiesto tutta la documentazione riguardante l’autovettura copia del libretto, copia del contratto di acquisto nonché eventuale finanziamento per cui la mancata risposta al questionario non poteva non qualificarsi come un rifiuto all’esibizione dei documenti richiesti. I Giudici hanno ritenuto, quindi, che l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità in sede contenziosa di cui all’art 32 d.P.R. n. 600/73, solo se l’ufficio informa lo stesso contribuente mediante un invito specifico e puntuale all’esibizione, unitamente all’avviso circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza. Atteso che il questionario riportava i predetti avvisi al contribuente, la Commissione di appello avrebbe dovuto ritenere inutilizzabile il contratto di finanziamento esibito. Inutilizzabilità. La sanzione dell’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, di cui all’art. 32, opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all’esibizione da parte dell’Amministrazione, purché accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, e si giustifica – in deroga ai principi di cui agli art. 24 e 53 Costituzione – per la violazione dell’obbligo di leale collaborazione con il fisco. L’omessa risposta al questionario legittima l’accertamento induttivo da parte dell’ufficio, finanziario incombendo al contribuente di fornire la prova dei presupposti dei componenti negativi di reddito, comprese la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, nonché la loro congruità Cass. n. 20303/17 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza 10 gennaio – 19 febbraio 2018, n. 4001 Presidente Iacobellis – Relatore Mocci Fatto Rilevato che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione semplificata che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva solo parzialmente accolto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Brescia. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di P.G. contro un avviso di accertamento IRPEF, per l'anno 2007. Diritto Considerato che il ricorso è affidato a due motivi che, col primo rilievo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4 la CTR avrebbe affermato, in modo del tutto assiomatico e senza alcuna motivazione al riguardo, come non fosse rinvenibile in atti alcun rifiuto di esibizione di documentazione espressamente indicata dall'Ufficio che, con la successiva doglianza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, si invoca violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 32, giacchè il divieto di considerazione di documenti non prodotti in sede di risposta al questionario avrebbe riguardato tutti i documenti e sarebbe stata sufficiente la mera colpa che l'intimata non ha resistito che il primo motivo non è fondato che l'erronea affermazione della CTR circa la mancanza di un rifiuto all'esibizione non determina la violazione dell'art. 116 c.p.c., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale e che è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime Sez. 3, n. 11892 del 10/06/2016 che è invece fondato il secondo motivo che, per un verso, in effetti - e diversamente dall'affermazione della CTR - il questionario, prodotto col gravame e riprodotto nel corpo del ricorso, mostra come l'Ufficio avesse espressamente richiesto tutta la documentazione riguardante l'autovettura targata OMISSIS Si prega voler fornire al riguardo, oltre a copia del libretto di circolazione, copia del contratto di acquisto ed eventuale finanziamento, ove presente, con l'indicazione degli importi delle rate mensili , sicchè, a fronte della predetta richiesta, la mancata risposta al questionario non poteva essere qualificata che come un rifiuto anche all'esibizione della documentazione che, per altro verso, in tema di accertamento tributario, l'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, solo in presenza dello specifico presupposto, la cui prova incombe sull'Amministrazione, costituito dall'invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza Sez. 6-5, n. 27069 del 27/12/2016 Sez. 6-5, n. 11765 del 26/05/2014 che la trascrizione del questionario riporta anche i predetti avvisi, sicchè la CTR avrebbe dovuto reputare inutilizzabile il contratto di finanziamento esibito dalla contribuente che, dunque, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Motivazione semplificata.