Il fisco può contestare l'omessa dichiarazione di attività finanziarie nei paradisi fiscali sulla sola base della lista Falciani

Gli elementi contenuti nella lista Falciani sono sufficienti a fondare la pretesa del fisco in quanto anche un solo indizio può giustificare la rettifica, purché lo stesso sia grave e preciso, ovvero caratterizzato dall'alta valenza probabilistica connessa alla provenienza interna dei dati bancari. Il giudice d'appello ha disapplicato la presunzione legale di sottrazione a tassazione delle attività finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata e non dichiarate art. 12 d.l. n. 78/2009, conv. in l. n. 102/2009 .

Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 3276/18 del 12 febbraio. La vicenda. I giudici di merito hanno ritenuto infondata la presunzione di maggior reddito contestata a un contribuente che era presente nella nota lista Falciani. Secondo il giudice del gravame la pretesa erariale era priva di fondamento poiché il fisco aveva soltanto rilevato l'indicazione del nominativo del contribuente nella lista, senza però rafforzare questo indizio con altri elementi. Il fisco con il ricorso in Cassazione ha lamentato la violazione da parte del giudice del gravame della presunzione legale di sottrazione a tassazione delle attività finanziarie detenute nei Paesi a fiscalità privilegiata e non dichiarate di cui all'art. 12 d.l. n. 78/2009. Pronuncia. Gli Ermellini, con la pronuncia citata, hanno accolto il ricorso de fisco ritenendo errate le determinazioni del giudice del gravame in quanto adottate in violazione del principio di legittimità, espresso proprio con riguardo alla lista Falciani, per cui anche un solo indizio può giustificare la pretesa fiscale, se grave e preciso, ovvero dotato dall'alta valenza probabilistica connessa alla provenienza interna dei dati bancari. Riflessioni. L’art. 12, comma 1, d.l. n. 78/2009 enuncia espressamente che le norme del presente articolo sono finalizzate a dare attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti all’OCSE in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l'attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonché di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati. L’ art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009 stabilisce che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai comma 1, 2 e 3 dell'art. 4 d.l. n. 167/2009, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. Spetta al contribuente fornire la prova contraria che gli investimenti e le attività finanziarie estere non dichiarate non dichiarate nel quadro rw in realtà sono stati costituiti attraverso redditi già assoggettati a tassazione oppure non dichiarati. Trattandosi di presunzione legale relativa è ammessa la prova contraria da parte del contribuente, il quale ha l'onere di dimostrare che l'attività illecitamente detenuta all'estero non sia frutto di evasione o che il periodo d'imposta in cui il reddito è stato prodotto non sia più accertabile. In pratica, sulla base di tale presunzione, fatta salva la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria, per la quale si ritiene che possa essere ammesso qualsiasi mezzo, l’intero investimento estero ha natura reddituale. In proposito si osserva come la norma non richieda all’Amministrazione finanziaria di ricondurre il reddito presuntivo ad una delle categorie previste dall’art. 6 TUIR, né contenga una presunzione di appartenenza ad una delle sei fattispecie impositive che potrebbero essere soggette ad imposizione secondo modalità differenti tassazione ordinaria, tassazione separata o imposta sostitutiva . In aggiunta a questa presunzione, il medesimo comma 2 dell’art. 12 stabilisce che in tale caso, le sanzioni previste dall’art. 1 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate . La stessa Cassazione con sentenza n. 2662/18 del 4 febbraio ha ritenuto che tale presunzione è applicabile solo dal 2009 in quanto la relativa disposizione non può considerarsi retroattiva. In tema di c.d. lista Falciani” la Cassazione con sentenza n. 25951/15 ha confermato la piena utilizzabilità da parte della nostra Amministrazione finanziaria. I dati contenuti nella lista - trasmessi dall’autorità finanziaria francese a quella italiana attraverso i canali di collaborazione previsti dalla Direttiva n. 77/799/CEE - sono quindi utili ai fini degli accertamenti fiscali nei confronti dei contribuenti italiani, Sono utilizzabili nell'accertamento e nel contenzioso con il contribuente, i dati bancari acquisiti dal dipendente di una banca residente all'estero e ottenuti dal fisco italiano mediante gli strumenti di cooperazione comunitaria, senza che assuma rilievo l'eventuale illecito commesso dal dipendente stesso e la violazione dei doveri di fedeltà verso l'istituto datore di lavoro e di riservatezza dei dati bancari, che non godono di copertura costituzionale e di tutela legale nei confronti del fisco medesimo. Spetta al giudice di merito, in caso di rilievi avanzati dall'amministrazione, valutare se i dati in questione siano attendibili, anche attraverso il riscontro delle contestazioni mosse dal contribuente Cass., sez. Trib., n. 17503/16 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 10 gennaio – 12 febbraio 2018, n. 3276 Presidente Iacobellis – Relatore Carbone Fatto e diritto Atteso che In ordine ad atto di contestazione emesso nei confronti di P.E.S. per omessa dichiarazione di attività finanziarie detenute in Svizzera nell’anno d’imposta 2003, l’Agenzia delle Entrate impugna per cassazione il rigetto dell’appello erariale contro l’annullamento di primo grado. Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata. Da anteporre nell’esame per il suo carattere potenzialmente assorbente, il secondo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per la natura apparente della sua motivazione il motivo è infondato, poiché il giudice d’appello ha espresso una chiara ratio deciderteli assenza di prove a conforto delle risultanze della c.d. Lista Falciani , sicché non ricorre quell’impercettibilità del fondamento decisorio che rende solo apparente la motivazione grafica Cass. SU 22232/2016 . Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 12, D.L. 78/2009 e il terzo violazione dell’art. 2697 c.c., per aver il giudice d’appello ignorato la presunzione legale di evasione i motivi sono fondati, poiché, innestando la ratio decidendi sul rilievo che l’Agenzia delle Entrate non ha dedotto alcun elemento ulteriore a conforto di quanto riportato nella Lista Falciani , il giudice d’appello ha mostrato di disapplicare la presunzione legale di sottrazione a tassazione delle attività finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata e non dichiarate art. 12 d.l. 78/2009, conv. I. 102/2009 , oltre a discostarsi dal principio di legittimità espresso proprio riguardo alla Lista Falciani, per cui anche un solo indizio può giustificare la pretesa fiscale, se grave e preciso Cass. 8605/2015 , ovvero dotato dell’alta valenza probabilistica connessa alla provenienza interna dei dati bancari Cass. 9760/2015 . Il ricorso va accolto nei motivi primo e terzo, respinto il secondo la sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese. P.Q.M. Accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, respinto il secondo cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.