Appello tributario senza deposito della ricevuta di spedizione

Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello , che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante , al momento della costituzione entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.

Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello , unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza . Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione con la ordinanza del 6 febbraio 2018, n. 2870. La vicenda. Il giudice del gravame ha dichiarato inammissibile il gravame del fisco, in ragione dell'omesso deposito da parte dell'Amministrazione, all'atto della costituzione in giudizio, della ricevuta postale di spedizione della raccomandata per mezzo della quale il ricorso in appello era stato notificato alla controparte. Avverso la sentenza de giudice del gravame il fisco ha proposto ricorso per cassazione, denunciando nullità della sentenza per violazione dell'art. 22 d.lgs. n. 546/1992 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., osservando come dall'avviso di ricevimento prodotto il giudice tributario d'appello avrebbe potuto ugualmente rilevare la tempestività del gravame proposto. La pronuncia. Gli Ermellini, con la pronuncia citata, hanno accolto per fondatezza il ricorso in cassazione del fisco sulla base delle seguenti argomentazioni. - L'avviso di ricevimento prodotto in copia dall'Amministrazione all'atto della costituzione nel giudizio d'appello, seppure recante in bianco l'indicazione della data di spedizione, reca il timbro datano a tondo dell'ufficio postale di distribuzione con la data del 16 settembre 2011. - La sentenza di primo grado, depositata il 31 gennaio 2011 e non notificata, è stata resa in giudizio pendente tra le parti successivamente alla data del 4 luglio 2009, essendo stato il ricorso in primo grado avverso l'atto impositivo impugnato notificato il 13 ottobre 2009, il termine lungo applicabile ex art. 327, comma 1, c.p.c., nella sua formulazione applicabile, ratione temporis , di 6 mesi, veniva a scadere il 31 luglio 2011. - Poiché detto giorno cadeva di domenica, giusta l'art. 155, comma 3, c.p.c. la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Tuttavia, essendo il 1° agosto il primo giorno del periodo di sospensione feriale, ne consegue che, tenuto conto del periodo di sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre secondo l'art. 1 l. n. 742/1969 nella sua formulazione applicabile ratione temporis , l'ultimo giorno utile per la proposizione dell'appello veniva a scadere il 16 settembre 2011, sicché, come comprovato, con fede privilegiata, dal succitato timbro datario dell'ufficio postale, l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della società è da ritenersi proposto nei termini, dovendo quindi la sentenza impugnata essere cassata per violazione dell'art. 53 in relazione all'art. 22 d.lgs. n. 546/1992. Riflessioni. Non costituisce motivo d'inammissibilità ricorso o dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l'avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza Cass. n. 24825/17 . In merito alla possibilità dell’avviso di ricevimento di surrogare la ricevuta in caso di mancato deposito non è corretto sostenere che la data di spedizione acquisisca natura di atto pubblico solo nella ricevuta e non nell’avviso di ricevimento. La stampigliatura con macchina numeratrice e datatrice dà ai documenti postali la natura di atti pubblici anche l’avviso di ricevimento, in parte qua, ha,quindi, natura di atto pubblico. Bisogna considerare l’ipotesi in cui il ricorrente/appellante non abbia depositato la ricevuta di spedizione e la data di spedizione sia apposta a mano o dattiloscritta, a questo punto il valore di atto pubblico non è presente. La data di ricezione del plico, ai fini dell’ammissibilità del ricorso/appello, è necessario sia anteriore alla scadenza del termine per la presentazione dello stesso. È così che si può affermare la certezza che il ricorso/appello sia stato tempestivo. Il tracciamento automatizzato con le macchine operatrici assicura la relazione intercorrente tra mittente e ufficio postale e tra questi ed il destinatario del plico, garantendo l’identità dei dati relativi a giorno e modi di spedizione tanto sul modulo per l’accettazione della raccomandata quanto sull’avviso di ricevimento, entrambi sempre generati dal sistema operativo di Poste Italiane. In epoca più risalente e, comunque, laddove non vi sia, per qualsivoglia ragione, l’inserimento automatico e meccanografico dei dati di spedizione sull’avviso di ricevimento, resta compito tipico dell’agente postale per osservare quelle ineludibili esigenze di certezza legale connaturate alla posta raccomandata secondo la normativa nazionale, internazionale e contrattuale l’annotazione a propria cura o comunque il controllo del numero della raccomandata e della sua data di spedizione, tanto che la giurisprudenza chiarisce, sul punto, che la veridicità dell’apposizione della data mediante il timbro postale a calendario è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, poiché si riferisce all’attestazione di attività compiute dal pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni in relazioni alla ricezione. In conclusione, ove sull’avviso di ricevimento manchino in tutto in parte ovvero siano d’incerta paternità i dati alfanumerici sulla data e l’ufficio postale di accettazione, essi sono surrogati, con efficacia di atto pubblico anche in difetto di sottoscrizione, dal timbro datario dell’ufficio postale di partenza che attesti l’avvenuta consegna per l’inoltro in forme e modi equipollenti a quelli della ricevuta di spedizione, mentre si deve giungere a conclusione opposta nel il caso in cui numero, data e ufficio postale di accettazione non siano riportati con stampigliatura meccanografica dall’ufficio postale ovvero i dati alfanumerici sulla data e l’ufficio di accettazione non siano asseverati da timbro postale ma siano semplicemente manoscritti o comunemente dattiloscritti.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 23 novembre 2017 – 6 febbraio 2018, n. 2870 Presidente Cirillo – Relatore Napolitano Fatto e diritto Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e , dell'art. 1 bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016 dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue Con sentenza n. 2910/17/2015, depositata il 3 luglio 2015, la CTR della Sicilia — sezione staccata di Catania — disposta la separazione tra due appelli proposti avverso sentenze diverse, nel pronunciare sull'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 43/1/2011 della CTP di Ragusa, che aveva accolto il ricorso della M. S.r.l. avverso avviso di accertamento per IRES, IVA ed IRAP per l'anno 2005, dichiarò inammissibile il gravame, in ragione dell'omesso deposito da parte dell'Amministrazione, all'atto della costituzione in giudizio, della ricevuta postale di spedizione della raccomandata per mezzo della quale il ricorso in appello era stato notificato alla controparte. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, cui la M. S.r.l. di seguito società resiste con controricorso. Con l'unico motivo l'Agenzia delle Entrate denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., osservando come dall'avviso di ricevimento prodotto il giudice tributario d'appello avrebbe potuto ugualmente rilevare la tempestività del gravame proposto. Il motivo è manifestamente fondato, alla stregua dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze nn. 13452 e 13453 del 29 maggio 2017, secondo le quali Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello , che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante , al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello , unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza . Va in proposito ricordato che laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo la Corte è anche giudice del fatto e può accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito il che rileva soprattutto quando, come nel caso di specie, è in gioco l'ammissibilità dell'appello e quindi il passaggio o no in cosa giudicata della sentenza di primo grado, trattandosi di verifica che la Corte deve compiere anche d'ufficio ex actis Sez. U. n. 6994 del 24 marzo 2010 conf. Cass. sez. 3, n. 16780 del 13 agosto 2015 , anche ai fini del terzo comma dell'art. 382 cod. proc. civ. Cass. sez. 2, n. 3004 del 17 febbraio 2004 conf. Cass. sez. 3, n. 19222 del 20 agosto 2013 . Ciò è ribadito in sedes materiae dalle precitate decisioni delle sezioni unite riguardo alla cd. prova di resistenza vedasi par. 5.13 e par. 6 delle motivazioni . Ciò premesso, nella fattispecie in esame la relativa verifica ha esito positivo. L'avviso di ricevimento prodotto in copia dall'Amministrazione all'atto della costituzione nel giudizio d'appello, seppure recante in bianco l'indicazione della data di spedizione, reca il timbro datano a tondo dell'ufficio postale di distribuzione con la data del 16 settembre 2011. Incontroverso in fatto che la sentenza di primo grado, depositata il 31 gennaio 2011 e non notificata, è stata resa in giudizio pendente tra le parti successivamente alla data del 4 luglio 2009, essendo stato il ricorso in primo grado avverso l'atto impositivo impugnato notificato il 13 ottobre 2009, il termine lungo applicabile ex art. 327, comma 1, c.p.c., nella sua formulazione applicabile, ratione temporis, di sei mesi, veniva a scadere il 31 luglio 2011. Poiché detto giorno cadeva di domenica, giusta l'art. 155, comma 3, c.p.c. la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Tuttavia, essendo il 1° agosto il primo giorno del periodo di sospensione feriale, ne consegue che, tenuto conto del periodo di sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre secondo l'art. 1 della l. n. 742/1969 nella sua formulazione applicabile ratione temporis, l'ultimo giorno utile per la proposizione dell'appello veniva a scadere il 16 settembre 2011, sicché, come comprovato, con fede privilegiata, dal succitato timbro datario dell'ufficio postale, l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della società è da ritenersi proposto nei termini, dovendo quindi la sentenza impugnata essere cassata per violazione dell'art. 53 in relazione all'art. 22 del d. lgs. n. 546/1992. Il giudice di rinvio, cui la causa va quindi rimessa per nuovo esame, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia — sezione staccata di Catania in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.