Accertamento sui conti bancari, prova analitica al contribuente

In tema di accertamento sui conti bancari la prova è rimessa al contribuente il quale è tenuto a dimostrare la provenienza e la destinazione di ogni singolo pagamento.

Il contribuente non deve fornire una prova generica ma analitica”, indicando ogni versamento bancario al fine di dimostrare che ogni operazione contabile è estranea a fatti imponibili Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 2649/18, depositata il 2 febbraio . Contesto normativo. In materia l’art. 32, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, stabilisce che gli uffici finanziari possono invitare i contribuenti a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento, recando la presunzione legale relativa della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti correnti bancari. In particolare, qualora l'accertamento eseguito dell'Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio è a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica, ma analitica per ogni versamento bancario pertanto qualora il contribuente si limiti a deduzioni del tutto generiche sui versamenti effettuati senza fornirne giustificazioni concrete questi non potranno che essere recuperati a reddito dall’ufficio finanziario. Il successivo comma 7 del medesimo articolo prevede, inoltre, che l’ufficio può richiedere, previa autorizzazione del direttore dell’Agenzia delle entrate, alle banche, alle società', ecc., dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Nella fattispecie in esame il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento emesso per la ripresa a tassazione di Irpef a seguito di movimentazioni bancarie ex art. 32 d.P.R. n. 600/19073. Le Commissioni di primo e secondo grado hanno accolto il ricorso e l’ufficio ha proposto ricorso per Cassazione eccependo la violazione e falsa applicazione del citato art. 32. Superamento della presunzione legale. La Corte ha ritenuto che per superare la presunzione legale di cui all’art. 32 il contribuente deve fornire la prova liberatoria che gli accrediti o addebiti registrati sui conti bancari non si riferiscono ad operazioni imponibili, risultando necessario che il contribuente dimostri la provenienza e la destinazione dei singoli pagamenti. In particolare, il contribuente non deve fornire una prova generica, ma una prova analitica con indicazione di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ogni singola operazione sia estranea a fatti imponibili. Successivamente il giudice dovrà verificare in modo rigoroso l’efficacia delle prove fornite a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata I Giudici hanno ritenuto che la CTR non si è attenuta a tali principi essendosi limitata alla prospettazione fornita dal contribuente circa la provenienza delle somme. La giurisprudenza ritiene che l’accertamento basato sulla verifica di conti correnti bancari deve essere sempre motivato previo disconoscimento delle prove addotte dal contribuente quest’ultimo deve dimostrare che gli elementi desumibili dai movimenti bancari non sono collegabili ad operazioni imponibili e sono privi di rilevanza fiscale Cass. nn. 711/17 e 15857/16 . Ogni singola movimentazione bancaria deve trovare la propria giustificazione in una specifica operazione contabile e, in caso di non coincidenza tra gli importi indicati nei documenti presentati e quelli bancari, la movimentazione non risulta giustificata e, di conseguenza, l'amministrazione finanziaria può recuperare a tassazione l'intero importo della stessa CTP Milano n. 5322/16 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 9 gennaio – 2 febbraio 2018, numero 2649 Presidente Iacobellis – Relatore Conti Fatti e ragioni della decisione L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro S. U., impugnando la sentenza resa dalla CTR Toscana indicata in epigrafe, con la quale, confermando la pronunzia di primo grado, è stato ritenuto illegittimo l'accertamento emesso a carico del contribuente per la ripresa a tassazione di IRPEF sulla base di accertamenti bancari ex articolo 32 dPR numero 600/73. S. S. e S. T. costituitisi quali eredi di S. U., hanno chiesto il rigetto del ricorso. Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata. L'Agenzia ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 32 dPR c.2 e 7 numero 600/73 e dell'articolo 38 c.5 dPR numero 600/73. La CTR avrebbe fondato la decisione su una previsione normativa errata, non vertendosi in tema di redditometro, tralasciando di applicare i principi giurisprudenziali più volte espressi da questa Corte in tema di prova specifica necessaria per superare la presunzione posta a carico del contribuente dall'articolo 32 dPR numero 633/1972. Il motivo è fondato. Giova ricordare che questa Corte è ferma nel ritenere che la presunzione legale juris tantum nascente dall'articolo 32 c.1 numero 2 dpr numero 600/73, può essere vinta dal contribuente soltanto se offre la prova liberatoria che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che gli accrediti e gli addebiti registrati sui conti non si riferiscono ad operazioni imponibili, occorrendo all'uopo che vengano indicati e dimostrati dal contribuente la provenienza e la destinazione dei singoli pagamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti e dei prelievi Cass. numero 26111/2015, Cass. numero 21800/2017 . Ne consegue che il contribuente è tenuto a fornire non una prova generica, ma una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili, dovendo poi il giudice verificare in modo rigoroso l'efficacia dimostrativa delle prove fornite a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi valutazione di irragionevolezza ed inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancarie Cass. numero 221800/2017, Cass. numero 18081/2010, Cass. numero 22179/2008, Cass. numero 26018/2014-. Fatte tali premesse in diritto, la CTR non si è affatto conformata ai superiori principi. Ed invero, la CTR ha erroneamente richiamato, in motivazione, un parametro normativo articolo 38 c.5 dPR numero 600/73 spurio rispetto al tema dell'accertamento, pacificamente relativo a somme risultanti da accertamenti bancari alla stregua dell'articolo 32 dPR numero 633/1973, in tal modo ponendo in essere una falsa applicazione della disposizione appena ricordata. Peraltro, risulta evidente l'errore nel quale è incorsa la CTR che, invece di verificare se il contribuente, per superare la presunzione nascente dalla su richiamata disposizione, avesse fornito in concreto la prova specifica idonea a giustificare i movimenti bancari sui quali si era fondato l'accertamento-tre assegni di terzi intestati a S. U. e dallo stesso incassati si è limitata per l'un verso ad indicare la prospettazione del contribuente in ordine alla provenienza delle somme ed alla circostanza che le stesse erano già state sottoposte ad imposizione. Così facendo, il giudice di appello ha valorizzato elementi irrilevanti quali la provenienza delle somme ed invece omesso di compiere la verifica in ordine a quanto dedotto dal contribuente che, secondo quanto sopra ricordato, avrebbe invece richiesto una prova specifica dell'estraneità delle movimentazioni a fatti imponibili. Nè la valorizzazione della natura non reddituale dei flussi finanziari, allegati e non contestati dall'Ufficio, avrebbe potuto sortire un effetto favorevole al contribuente, in assenza di una chiara indicazione degli specifici elementi indicati dal contribuente per giustificare le movimentazioni anzidette. Tanto è sufficiente per escludere che in discussione vi sia un accertamento di fatto che impedisca a questa Corte l'esame del profilo di censura, invece puntualmente correlato alle prospettate violazione e falsa applicazione di legge. Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Toscana, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Toscana, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.