La mancata sottoscrizione del ruolo da parte del funzionario non determina la nullità dell'atto

La mancata sottoscrizione del ruolo o della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non determina la nullità dell'atto, poiché l’apposizione della firma è essenziale solo quando la legge lo prevede espressamente.

Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 1545 depositata il 22 gennaio 2018. Il caso. Una società ha ricevuto in notifica 5 cartelle relative alla riscossione di tributi iscritti a ruolo. Innanzi al Giudice di prima istanza essa ha eccepito, in via preliminare, la nullità per omessa sottoscrizione. Il Giudice del gravame in riforma della pronuncia del Giudice di prima istanza, ha accolto l’appello della società e pertanto ha annullato le 5 cartelle per difetto di prova della sottoscrizione del ruolo da parte del Fisco. Avverso la statuizione dei Giudici di gravame, il Fisco ha presentato ricorso per cassazione, eccependo, peraltro, la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 d.P.R. numero 602/1973, rubricato formazione e contenuto dei ruoli e l'illegittimo ribaltamento dell'onere probatorio in ordine alla sottoscrizione del ruolo. La cartella di pagamento non può essere annullata solo perché priva di sottoscrizione. Nell'accogliere il ricorso in Cassazione del Fisco, gli Ermellini hanno statuito che, in assenza di una normativa specifica, la cartella di pagamento cosi come pure il ruolo non può essere annullata solo perché priva di sottoscrizione, dovendo le ragioni che portano alla nullità di specifici atti essere espressamente previste dalla legge. Ad avviso della Corte suprema, infatti, fatta eccezione per alcuni atti fiscali, quali ad esempio l'avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, che è nullo ai sensi dell'art. 42 d.P.R. numero 600/73 e dell'art. 56 d.P.R. numero 633/72 se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, per tutti gli altri atti amministrativi vige il principio che l'atto amministrativo non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso . Pertanto, l'omessa sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non incide, in alcun modo, sulla validità dell' iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente. Inoltre, essendo un atto amministrativo, la cartella esattoriale e il ruolo in essa riportato sono assistiti da una presunzione di legittimità che spetta al contribuente e non all'Amministrazione finanziaria superare mediante prova contraria. Pertanto, i Giudici di legittimità hanno cassato la sentenza emessa dal Giudice del gravame, non essendosi attenuta ai predetti principi, con rinvio alla stessa in diversa composizione, per rivalutare la vicenda processuale. Conclusioni. L'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 d.P.R. numero 602/1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice Corte di Cassazione, sez. V Civile, sentenza numero 26142/2017 . Per quanto riguarda la sottoscrizione dell'atto, giova ricordare il principio di diritto secondo il quale in via generale la cartella esattoriale quale elemento di riscossione degli importi dovuti nei ruoli deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto Ministeriale che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l'indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite l'apposito numero di codice . La regolarità della cartella dunque non dipende tanto dall'apposizione di un sigillo o di un timbro o di una sottoscrizione illeggibile, quanto dal fatto che sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo tributario del potere di emetterla. L'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente, non implica l'invalidità dell'atto, dipendendo l'esistenza dello stesso dal fatto che sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo. Peraltro, a norma dell'art. 25, d.P.R. numero 602/1973 la cartella, quale documento per la riscossione dei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con il relativo decreto ministeriale, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale CTP, sez. IV - Lecce, numero 3275/2016 . Prive di rilievo giuridico sono le doglianze relative alla eccepita carenza di sottoscrizione della cartella opposta. Infatti, nell'art. 25, d.P.R. numero 602/73, negli art. 1 e 6 d.m. numero 321/99, nell'art. 8 d.lgs. numero 32/01 prevedono alcunché in ordine alla invocata sottoscrizione CTR, numero 1774/2014 il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente del resto, anche la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge . Cass., sez. T., numero 19761/2016 . Non è necessario che gli atti dell'agente della riscossione e quindi anche la cartella di pagamento siano sottoscritti dal funzionario dell'ufficio, essendo sufficiente che essi siano incontrovertibilmente riferibili all'ufficio medesimo cioè che rechino l'intestazione Equitalia Spa” o Serit Sicilia Spa” . Del resto, la cartella di pagamento deve essere redatta in conformità al modello Ministeriale, che non prevede la sottoscrizione Cass., numero 2234/11 Cass., numero 19700/2012 . Secondo l'art. 12, comma 4, d.P.R. numero 602/1973 il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato e che con la sottoscrizione diviene esecutivo cioè costituisce titolo esecutivo tuttavia l'art. 1, comma 5- ter , lett. e , d.l. numero 106/05, introdotto dalla legge di conversione numero 156/05, ha previsto che le disposizioni contenute nell'art. 12 cit., comma 1 e 4, si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice, per cui l'innovazione ha portata retroattiva, trattandosi di legge interpretativa. La validazione, dunque, è costruita come procedura informatica che conferisce garanzia di autenticità del ruolo formato dall'ufficio impositore Cass., numero 17198/2017 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 10 – 22 gennaio 2018, n. 1545 Presidente Cirillo – Relatore Luciotti Rilevato che 1. In controversia relativa ad impugnazione di dodici cartelle di pagamento recanti l’iscrizione a ruolo per tributi di varia natura per l’importo complessivo di 66.228,82 Euro, la Commissione tributaria regionale della Campania con la sentenza n. 7102 del 15 luglio 2016, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla S.A. s.r.l., annullava cinque delle predette cartelle per difetto di prova - da fornirsi dall’amministrazione finanziaria o dall’agente della riscossione - della sottoscrizione del ruolo, dichiarando il difetto di giurisdizione sulle altre cartelle recanti l’iscrizione a ruolo per crediti di natura previdenziale e per violazione del codice della strada, come tali non aventi natura tributaria. 2. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione, su unico motivo, avverso la predetta statuizione. Resistono con controricorso M.C. e M.P.G., quali soci della società contribuente, cessata in corso di causa precisamente in data 26/03/2015 , nonché l’Equitalia Servizi Riscossione s.p.a. che propone ricorso incidentale adesivo al ricorso principale. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 risulta regolarmente costituito il contraddittorio. 4. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell'ordinanza in forma semplificata. Considerato che 1. Con l’unico motivo, rubricato violazione e falsa applicazione dell'articolo 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 2697c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. , l’Agenzia ricorrente sostiene che i giudici di appello erano incorsi nella violazione delle disposizioni censurate operando anche un illegittimo ribaltamento dell’onere probatorio in ordine alla sottoscrizione del ruolo. 2. Il motivo è fondato e va accolto. 3. Invero, fatta eccezione per alcuni limitati e specifici atti fiscali, come ad esempio l’avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, che è nullo, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42 , se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato cfr. Cass. n. 18758 del 2014 e la giurisprudenza ivi citata , vige il principio che l’atto amministrativo non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva annullato un provvedimento di diniego di condono esclusivamente in ragione dell'assenza di firma, omettendo qualunque ulteriore verifica Cass., n. 11458 del 2012 . 4. Orbene, sulla base di tale principio questa Corte ha affermato che il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio - al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana - non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente cfr. Cass. n. 19671 del 2016 che richiama Cass. n. 26053/15, n. 6199/15, n. 6610/13, nonché Corte cost. n. 117 del 2000, secondo cui sostituisce diritto vivente il principio in base al quale l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene . Si è così precisato che il ruolo esattoriale - quale atto amministrativo - è assistito da una presunzione di legittimità, che spetta al contribuente superare mediante prova contraria la presunzione iuris tantum di legittimità opera anche nei giudizi in cui è parte l'amministrazione che ha formato l'atto Cass. 24 febbraio 2004, n. 3654, Rv. 570463 Cass. 2 marzo 2012, n. 3253, Rv. 621447 [ ] prova che il contribuente era in grado di ottenere tramite istanza di accesso [ ]. Peraltro, la disposizione dell'art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973 è interpretata dall'art. 1, comma 5-ter, lett. e, d.l. n. 106 del 2005, conv. l. n. 156 del 2005, nel senso che il ruolo si intende formato e reso esecutivo anche mediante la validazione dei dati cfr. Cass. n. 26546 del 2016 in termini Cass. n. 1449 del 2017 . 5. Pertanto, poiché la CTR non si attenuta ai suddetti principi, invero citando una pronuncia di questa Corte n. 2808 del 2013 afferente alla diversa questione del difetto di rappresentanza sostanziale e della rilevanza a tal fine del fatto notorio, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR che, in diversa composizione, provvederà alla rivalutazione della vicenda processuale nonché alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.