Organizzazione autonoma o non: il presupposto per l'IRAP dovuta dall’avvocato aiutato dalla moglie

Il presupposto dell’autonoma organizzazione per l’IRAP, richiesto dall’art. 2 d.lgs. n. 446/1997, ricorre quando il professionista responsabile dell’organizzazione si avvalga, pur senza un formale rapporto di associazione, delle collaborazione di un altro professionista, ove ricorrano alcune situazioni specifiche.

Sul tema la Cassazione con ordinanza n. 1089/18, depositata il 18 gennaio. Il fatto. La controversia oggetto di giudizio per cassazione trae origine nel corso di procedimento davanti alla C.T.R. Liguria nei confronti di un avvocato avente oggetto l’avviso di accertamento relativo all’IRAP. Il Giudice, adito in secondo grado, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate quanto alla debenza dell’IRAP da parte del contribuente. In particolare, secondo la C.T.R., il legale aveva utilizzato in modo permanente un altro professionista, nella specie la moglie, per l’attività professionale integrando così il requisito dell’autonoma organizzazione. Avverso la decisione di merito ricorre per cassazione l’avvocato deducendo violazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 446/1997 Istituzione dell'IRAP , in quanto il medesimo, al contrario di quanto prospettato dai Giudici di merito, non si avvaleva, pe la sua attività, di alcun collaboratore. Il presupposto dell’autonoma organizzazione. La Suprema Corte ha richiamato i consolidati principi in materia secondo i quali il requisito dell’autonoma organizzazione, previsto dall’art. 2 d.lgs. n. 446/1997, ricorre quando il contribuente a sia responsabile dell’organizzazione, b impieghi beni strumentali eccedenti il minimo previsto per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, c si avvalga in modo non occasionale di un lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive SS.UU. n. 9451/16 . Inoltre, la Corte ha precisato che il presupposto dell’ autonoma organizzazione ricorre quando il professionista responsabile dell’organizzazione si avvalga, pur senza un formale rapporto di associazione, delle collaborazione di un altro professionista, nella caso di specie il coniuge, stante il presumibile intendo di giovarsi delle reciproche competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, si da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente delle professionalità di ciascun componente dello studio Cass n. 1136/17 . Contitolarità dello studio legale. Nella fattispecie la Cassazione ha rilevato che è integrato l’elemento dell’autonoma organizzazione in relazione alla contitolarità dello studio legale del contribuente con la moglie, anche senza la prova esplicita del carattere associato dello studio professionale. In conclusione, sulla base di tali considerazioni la S.C. ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 6 dicembre 2017 – 18 gennaio 2018, numero 1089 Presidente Iacobellis– Relatore Conti Fatti e ragioni della decisione Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di M.P. , esercente la professione di avvocato, dell’avviso di accertamento relativo all’IRAP, versata nell’anno 2007, la C.T.R. Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, nell’accogliere l’appello dell’Ufficio quanto alla debenza dell’IRAP da parte del contribuente, ha riformato la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso del contribuente ritenendo che, sulla base degli elementi acquisiti, il legale avesse utilizzato in modo permanente altro professionista legale per l’espletamento dell’attività professionale, tanto integrando il requisito dell’autonoma organizzazione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Liguria, affidato ad un motivo. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso, mentre il ricorrente ha depositato memoria. Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata. Il motivo con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione di legge e, in particolare, degli artt. 2 e 3 del d.lgs. 446/1997, per non avere la CTR considerato che il contribuente non si avvaleva di alcun collaboratore, è manifestamente infondato. Giova premettere che il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza numero 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto il requisito dell’autonoma organizzazione - previsto dall’articolo 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, numero 446 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente a sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse b impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. Questa Corte, inoltre ha precisato che il presupposto dell’ autonoma organizzazione , richiesto dall’articolo 2 del d.lgs. numero 446 del 1997, ricorre quando il professionista responsabile dell’organizzazione si avvalga, pur senza un formale rapporto di associazione, della collaborazione di un altro professionista nella specie, del coniuge , stante il presumibile intento di giovarsi delle reciproche competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio Cass. numero 1136/2017 Orbene, nel caso di specie la CTR ha ritenuto integrato l’elemento dell’autonoma organizzazione in relazione alla contitolarità dello studio legale del contribuente con la di lui coniuge, anche in assenza di prova circa il carattere associato dello studio professionale. Ancorché la parte ricorrente abbia dedotto che la creazione di un’associazione professionale di fatto integrasse una mera supposizione, non risulta in alcun modo che il professionista abbia dimostrato l’irrilevanza di tale fattore rispetto alla sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione. Né può revocarsi in dubbio che siffatto onere probatorio, incombendo sul contribuente, avrebbe dovuto sostanziarsi nella piena dimostrazione dell’assenza di rilevanza dell’attività del coniuge avvocato rispetto alla produzione di reddito e, conseguentemente, dell’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione, invece indubbiamente conclamato dalla presenza, all’interno del medesimo studio, di un altro legale capace di rafforzare, attraverso le proprie competenze, l’offerta dell’altro collega con il quale opera in regime di contitolarità come ritenuto, con accertamento di fatto non sindacabile, dalla stessa CTR. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza, dando atto, ai sensi dell’articolo 13 c.1 quater dPR numero 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dell’articolo 13 comma 1 quater d.PR numero 115/2002 P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 1000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto, ai sensi dell’articolo 13 c.1 quater dPR numero 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dell’articolo 13 comma 1 quater d.PR numero 115/2002