Valida la notifica della cartella esattoriale al socio

Al socio di una società di persone non è necessario notificare l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, essendo sufficiente la notifica della cartella di pagamento.

Lo stesso socio comunque può contestare la pretesa originaria, impugnando insieme all’atto notificato anche gli atti presupposti avviso accertamento , se la notificazione sia stata omessa o risulti irregolare Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 800/18, depositata il 16 gennaio . Contesto normativo. E’ bene ricordare che il socio di una società di persone ha una coobbligazione solidale diretta, come prevede l’art. 2267 c.c., secondo cui i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale e per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci. Nel caso di società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita art. 2313 c.c. . Il caso. Nella fattispecie in esame l’ufficio finanziario ha recuperato a tassazione i maggiori redditi di partecipazione non dichiarati da uno dei soci di una società di persone in particolare notificando la cartella di pagamento al socio accomandante, atteso che l’avviso di accertamento era stato già notificato nei confronti della società. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di appello in quanto i giudici hanno ritenuto invalida la cartella in quanto non preceduta dalla notifica del prodromico avviso di accertamento, anche nei confronti del socio accomandante destinatario della stessa. La Corte ha ritenuto che al socio di una società di persone responsabile solidalmente e illimitatamente dei debiti della società o, nel caso del socio accomandante di una s.a.s., come nel caso di specie, non è necessario notificare l’avviso di accertamento emesso a carico della società, essendo sufficiente la notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di mora. E’ comunque garantito il diritto di difesa del socio/contribuente che può comunque contestare la pretesa impositiva originaria, impugnando insieme all’atto notificato anche quelli presupposti, la cui notificazione sia stata omessa o risulti irregolare. I Giudici, accogliendo il ricorso, hanno ritenuto che la CTR si era manifestamente discostata dal suddetto principio per cui ha cassato la sentenza rinviando la causa alla competente Commissione tributaria. In conclusione. Sul tema la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non è necessario notificare direttamente al socio l’avviso di accertamento o la cartella di pagamento che è stata già formalmente comunicata alla società di persone. Infatti la notifica di un atto tributario avverso una società produce effetti in termini di prescrizione anche sul socio. In altri termini, essendo il socio di una società di persone illimitatamente responsabile in relazione alle obbligazioni tributarie contratte dalla società stessa, il debito della società si trasforma” in debito del socio e non è pertanto necessaria la notifica dell’accertamento. Tuttavia per poter innescare” tale coobbligazione solidale diretta è necessario che al socio venga recapitato un atto successivo che lo possa coinvolgere come condebitore solidale. Il socio che non ha partecipato al processo avviato nei confronti della società, dovrà comunque essere messo nella condizione di potersi difendere dalla pretesa impositiva dovrà dunque essergli riconosciuta la facoltà di impugnare l’atto di messa in mora e tutti gli altri atti allo stesso presupposti Cass. n. 16713/16 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 8 novembre 2017 – 16 gennaio 2018, n. 800 Presidente Schirò – Relatore Solaini Fatto e diritto Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti la parte contribuente ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, l'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR del Lazio, relativa a una ripresa a tassazione per i maggiori redditi di partecipazione non dichiarati da parte di uno dei soci di una società di persone in proporzione della quota , in particolare, mediante invio della sola cartella al socio accomandante, essendosi l'avviso d'accertamento consolidatosi in capo alla società di persone. L'ufficio denuncia la violazione degli artt. 2304, 2313, e 2315, c.c., nonché degli artt. 12, 24, 25, 45 e 50 del DPR 602/73, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d'appello avrebbero ritenuto invalida la cartella, perché non preceduta dalla notifica del prodromico atto impositivo, anche nei confronti del socio accomandante destinatario della stessa. Il Collegio ha deliberato di adottare la presente ordinanza in forma semplificata. Il ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte E', infatti, consolidato il principio in virtù del quale al socio di una società di persone responsabile solidalmente e illimitatamente dei debiti tributari della società, o, nel caso del socio accomandante di una società in accomandita semplice - come nella specie -, limitatamente alla quota conferita, ai sensi dell'art. 2313 cod. civ. Cass. n. 7016 del 2003 non è necessario notificare l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, essendo sufficiente la notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di mora , fermo restando, però, che il suo diritto di difesa è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria, impugnando insieme all'atto notificato anche quelli presupposti, la cui notificazione sia stata omessa o risulti irregolare Cass.nn. 10584 del 2007 20704, 25765 e 27189 del 2014 Cass. n. 7836/15 . I giudici d'appello si sono manifestamente discostati dal superiore principio v. motivazione della sentenza impugnata . La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Laz4 in diversa composizione.