



imposte indirette | 11 Gennaio 2018
Illegittima la sanzione al contribuente che non utilizza Entratel per la compensazione dei crediti IVA
La Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo dichiara illegittima la sanzione comminata al contribuente per non aver questi utilizzato i servizi telematici Entratel e Fisconline ai fini della compensazione dei propri crediti IVA.



Il caso. Un contribuente impugnava l’atto di contestazione in forza del quale l’Agenzia delle Entrate di Bergamo gli applicava una sanzione pari a € 1.125,00 per aver effettuato la compensazione orizzontale dei propri crediti annuali IVA attraverso il servizio remote banking dei modelli F24, anziché con i servizi telematici Entratel e Fisconline.
L’illegittimità della sanzione. Chiarissima la Commissione Tributaria sul punto, la quale, riprendendo quanto già stabilito dalla Commissione Finanze della Camera con la risoluzione del 16 dicembre 2006, n. 7-00051, ribadisce che: «non esiste nel nostro ordinamento alcuna fattispecie sanzionatoria connessa all’errata utilizzazione del canale o mezzo di pagamento dei tributi».
Preso inoltre atto della regolarità del versamento di quanto dovuto dal contribuente, nonché della conoscibilità da parte dell’Amministrazione finanziaria dei dati trasmessi, la Commissione accoglie il ricorso.






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