L’agevolazione sull’imposta di registro per la proprietà contadina richiede il rispetto di precise formalità

Per fruire dei benefici fiscali sull’imposta di registro nel trasferimento, il contribuente deve provare di aver diligentemente agito per ottenere la prevista certificazione dell’Ispettorato agrario competente in sostanza egli deve provare non solo la tempestiva presentazione della richiesta, ma anche di aver seguito l’iter producendo ulteriori documenti eventualmente richiesti. Non può beneficiare delle riduzioni di imposta previste per la piccola proprietà contadina l'imprenditore agricolo professionale che, pur avendo i requisiti sostanziali, non produce entro tre anni dalla registrazione dell'atto il certificato previsto dalla norma.

Tali principi sono stati precisati dalla Cassazione con l'ordinanza 117/18 del 4 gennaio. La vicenda. Nel caso di specie, il fisco ha notificato un avviso di liquidazione ad un contribuente per la maggiore imposta di registro in conseguenza del disconoscimento dei benefici per la piccola proprietà contadina. L'avviso è stato motivato dal fatto che non era stato prodotto, entro tre anni dalla registrazione dell'atto di acquisto dei terreni, il certificato definitivo attestante la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Il contribuente ha impugnato tale provvedimento, lamentando che la mancanza del documento era dipesa dall'inerzia degli uffici competenti al rilascio, ma che in ogni caso i requisiti sostanziali erano soddisfatti. Entrambi i Giudici di merito censurando l’operato del fisco hanno annullato la pretesa erariale. Imprenditore agricolo e certificazione. I Giudici di legittimità, con la pronuncia citata, hanno rilevato che il Giudice del gravame aveva erroneamente fondato la decisione sul presupposto che le caratteristiche di imprenditore agricolo potevano essere riscontrate anche direttamente dal giudice a prescindere dalla certificazione. Tale principio derivava da alcune precedenti pronunce della Cassazione, nelle quali però l'accertamento giudiziale consentito al Giudice tributario era diretta conseguenza del mancato rilascio della certificazione dell'Ispettorato agrario nonostante la tempestiva richiesta da parte dell'interessata. Gli Ermellini, in particolare hanno evidenziato che, ai fini dell'agevolazione, il contribuente deve provare di aver diligentemente agito per conseguire la certificazione. Deve cioè provare non solo la tempestiva presentazione della richiesta, ma anche di aver seguito l‘iter producendo ulteriori documenti eventualmente richiesti. In tal caso è possibile dimostrare la colpa della parte pubblica. Nel caso di specie, secondo gli Ermellini, l'interessato non ha fornito alcuna prova sulla ventilata inerzia dell'ufficio con la conseguenza che ai fini del beneficio era tenuto a presentare entro il termine perentorio di tre anni il certificato definitivo, in assenza del quale era legittima la richiesta delle imposte in misura ordinaria. Di conseguenza occorre dare prevalenza alla forma rispetto alla sostanza. Conclusioni. L'acquirente di un terreno, i permutanti e l'enfiteuta devono produrre, al momento della registrazione, lo stato di famiglia e un certificato dell'Ispettorato provinciale agrario che attesti i requisiti. Invece del certificato si può presentate un'attestazione provvisoria dell'Ispettorato da cui risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio. Ma entro il termine di tre anni dalla registrazione dell’atto deve presentare alle Entrate il certificato definitivo, attestante che i requisiti sussistevano alla stipula dell'atto. In difetto sono dovute le normali imposte artt. 3 e 4 l. n. 604/1954 . L'intempestiva presentazione del certificato definitivo di cui all’art. 3 l. n. 604/1954, determina la decadenza dal beneficio fiscale, a meno che il contribuente non dimostri la circostanza che il ritardo nella presentazione del certificato sia imputabile alla condotta colpevole dell'amministrazione competente al rilascio del certificato stesso Cass. n. 882/16 . L'intempestiva presentazione del certificato definitivo, di cui agli artt. 3 e 4 della l. n. 604/1954, determina la decadenza dal relativo beneficio fiscale, salvo che il contribuente non dimostri che il ritardo sia riconducibile alla esclusiva responsabilità dell'amministrazione tenuta al rilascio dell'atto, fermo restando, altresì, la necessità di dimostrare di aver agito con la dovuta diligenza per ottenere in tempo utile detto certificato CTR Bari n. 638/16 . In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto di terreni agricoli stabilite, a favore della piccola proprietà contadina, dalla l. n. 604/1954, il contribuente che non adempia l'obbligo di produrre all'Ufficio il previsto certificato definitivo entro il prescritto termine decadenziale di tre anni dalla registrazione dell'atto, non perde il diritto ai benefici qualora provi di aver operato con adeguata diligenza allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile, richiedendola tempestivamente, e che il superamento del predetto termine sia dovuto a colpa degli uffici competenti, avendo gli stessi indebitamente ritardato il rilascio della documentazione CTP Roma n. 42/12 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, sentenza 5 dicembre 2017 – 4 gennaio 2018, n. 117 Presidente Iacobellis – Relatore Mocci Rilevato in fatto che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto l'impugnazione di G.Z. avverso l'avviso di liquidazione per l'imposta di registro, per l'anno 2008 Considerato in diritto che il ricorso è affidato a due motivi che, col primo, l'Agenzia assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 I. n. 604/1954 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. che, a fronte del termine di decadenza di tre anni, la mancata produzione del certificato entro tale termine non avrebbe potuto essere surrogato dalla certificazione provvisoria, sicché il mancato assolvimento dell'onere avrebbe necessariamente comportato la decadenza dall'agevolazione che, col secondo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 4 bis d.l. n. 194/2009, dell'art. 11 disp. prel. c.c. nonché dell'art. 43 DPR n. 445/2000 e dell'art. 36 I. n. 183/2011, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. giacché la CTR avrebbe erroneamente affermato che l'obbligo del deposito del certificato sarebbe venuto meno per l'ipotesi di specie, laddove la nuova disciplina legislativa sarebbe entrata in vigore il 1 gennaio 2012, mentre il termine triennale dalla conclusione del contratto sarebbe spirato il 9 dicembre 2011 che l'intimato ha resistito che il primo motivo è fondato che, nella decisione impugnata, la CTR ha dato atto della sussistenza in fatto dei presupposti, nella specie mai contestata dall'Agenzia e provati agli atti del giudizio sicché il Giudice Tributario addirittura può autonomamente accertare l'esistenza dello status di coltivatore diretto anche a prescindere dalla certificazione che tale affermazione si fonda su Sez. 5, n. 11610/03 e sulle successive Sez. 6-5, 10248 del 02/05/2013 e Sez. 5, n. 8326 del 09/04/2014 , la quale peraltro si riferiva ad una fattispecie diversa, in cui l'accertamento giudiziale era stato conseguenza del diniego delle agevolazioni, per la mancata produzione nel termine della prescritta certificazione, non rilasciata dall'Ispettorato competente nonostante la tempestività della richiesta che, nella presente ipotesi, va riconfermato il principio per il quale, in tema di agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina stabilite dalla I. n. 604 del 1954, il contribuente che non adempia l'obbligo di produrre all'Ufficio il certificato definitivo attestante la sua qualifica di imprenditore agricolo professionale entro il termine decadenziale di tre anni dalla registrazione dell'atto, non perde il diritto ai benefici ove provi di aver diligentemente agito per conseguire la certificazione in tempo utile senza riuscire nello scopo per colpa degli uffici competenti, e detta diligenza, che deve essere adeguata alle circostanze concrete, richiede al contribuente non solo di formulare tempestivamente l'istanza ma anche di seguirne l’iter , fornendo la documentazione mancante eventualmente richiesta dall'ufficio Sez. 5, n. 9842 del 19/04/2017 Sez. 6-5, n. 15489 del 26/07/2016 Sez. 5, n. 10406 del 12/05/2011 Sez. 5, n. 9159 del 16/04/2010 che, pertanto, in mancanza di un'inerzia da parte della P.A., l'interessato è tenuto a presentare entro il termine perentorio di tre anni il certificato definitivo, senza il quale sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie Sez. 6- 5, n. 15489 del 26/07/2016 Sez. 6-5, n. 25438 del 17/12/2015 che anche il secondo motivo è fondato, giacché l'atto considerato è precedente all'entrata in vigore della legge n. 183/2011 che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con la reiezione del ricorso introduttivo che le spese del giudizio devono essere interamente compensate. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetto il ricorso introduttivo. Compensa le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione.