Legittimo l’accertamento della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate

Anche gli uffici periferici hanno poteri di verifica nei confronti dei contribuenti è, pertanto, legittimo l’accertamento basato sull’ispezione della Direzione regionale delle Entrate.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30372, del 18 dicembre 2017, ha affermato che è valido l’accertamento nei confronti del contribuente effettuato dalla Direzione Regionale delle Entrate gli uffici periferici hanno gli stessi poteri di verifica nei confronti del contribuente. Il fatto. Nel maggio 2014 la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello proposto da una SRL avverso la sentenza, appellata in via principale dall’Agenzia delle Entrate, della Commissione Tributaria Provinciale i Giudici del merito di secondo grado avevano accolto il ricorso proposto dalla SRL principalmente contro l’avviso di accertamento IRES. La CTR osservava, in particolare, che era fondata in via pregiudiziale l’eccezione, oggetto del ricorso incidentale della SRL, di illegittimità derivata” dell’atto impositivo impugnato a causa della incompetenza della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate ad effettuare la verifica su cui tale atto si basava. Valido il ricorso notificato via PEC. La Corte di Cassazione rileva preliminarmente l’infondatezza dell’eccezione di nullità del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, in quanto notificato a mezzo PEC, presso il difensore domiciliatario della società contribuente. I Giudici di legittimità, seguendo sull’argomento l’ampia giurisprudenza della Cassazione, ribadiscono che tale tipo di notificazione è consentita dalla normativa secondaria e relativi provvedimenti attuativi dell’art. 3- bis , legge n. 53/1994 in particolare d.m. n. 44/2011 provvedimento del 16 aprile 2014, Ministero della Giustizia, Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati . I Giudici di legittimità ricordano che vi è, comunque, da ribadire che in ogni caso vale l’ulteriore principio di diritto che l'irritualità della notificazione di un atto nella specie, controricorso in Cassazione a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica nella specie, in estensione.doc”, anziché formato.pdf” ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale , essendosi tale scopo” senz’altro raggiunto nel caso di specie, posto che la resistente controricorrente si è ampiamente difesa con il controricorso. La Cassazione evidenzia anche che l’eccezione è esclusivamente formulata sulla base della normativa riguardante le notifiche telematiche nel processo tributario speciale, che tuttavia pacificamente non risulta applicabile al processo avanti la Cassazione, se non in via integrativa”, non sussistendo un rito di legittimità differenziato” per le liti tributarie. Il ruolo delle Entrate regionali negli accertamenti. Nel ricorso l’Agenzia delle Entrate censura la violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative e di normazione secondaria, poiché la CTR ha annullato l’atto impositivo impugnato a causa della affermata incompetenza della Direzione regionale delle Entrate per la Regione nel caso in esame di trattava della Sicilia ad effettuare la verifica che lo basava. Per i Giudici di legittimità la censura è fondata. I Giudici di legittimità ribadiscono che In tema di accertamenti tributari, le Direzioni regionali delle Entrate sono munite, in virtù delle previsioni di autorganizzazione dell'Agenzia delle Entrate, adottate in diretta attuazione dell'art. 66, comma 3, d.lgs. n. 300/1999, dei poteri di accesso, ispezione e verifica ispettiva, il cui esercizio, peraltro, è stato successivamente riconfigurato dall'art. 27, comma 13, d.l. n. 185/2008, conv., con modif., nella l. n. 2/2009, che ha riservato alle medesime Direzioni tali poteri di verifica nei confronti di contribuenti titolari di ingenti volumi di affari . In conclusione la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale , in diversa composizione, che si dovrà pronunciare anche per le spese del presente giudizio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 22 novembre – 18 dicembre 2017, n. 30372 Presidente Cirillo – Relatore Manzon Rilevato che Con sentenza in data 8 maggio 2014 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in via pregiudiziale ed assorbente accoglieva l'appello incidentale proposto dalla M. srl avverso la sentenza -appellata in via principale dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale n. 610/3/10 della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva accolto il ricorso proposto dall'appellante incidentale contro l'avviso di accertamento IRES ed altro 2004. La CFR osservava in particolare che era fondata in via pregiudiziale l'eccezione oggetto del gravame incidentale della società contribuente di illegittimità derivata dell'atto impositivo impugnato a causa della incompetenza della Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate ad effettuare la verificata che tale atto basava. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l' Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico. Resiste con controricorso la società contribuente. Considerato che In via preliminare di rito si deve affermare l'infondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso agenziale in quanto notificato a mezzo PEC presso il difensore domiciliatario della società contribuente. Il Collegio intende infatti da seguito alla giurisprudenza di questa Corte Sez. 6-5, Ordinanza n. 20307 del 07/10/2016, Rv 641104 e più di recente Sez. 6-5, 15984/2017, non massimata secondo la quale tale tipo di notificazione è consentita dalla normativa secondaria e relativi provvedimenti attuativi dell'art. 3 bis, legge 53/1994 in particolare d.m. 44/2011 provvedimento del 16 aprile 2014, Ministero della giustizia, Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati . Peraltro, vi è comunque da ribadire che in ogni caso vale l'ulteriore principio di diritto che L'irritualità della notificazione di un atto nella specie, controricorso in cassazione a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica nella specie, in estensione.doc , anziché formato.pdf' ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016, Rv. 639285 — 01 sul punto cfr. anche SU, Sentenza n. 11383 del 31/05/2016, Rv. 639971 , essendosi tale scopo senz'altro raggiunto nel caso di specie, posto che la resistente controricorrente si è ampiamente difesa con il controricorso. Infine sul punto decisionale preliminare de quo, va anche rilevato che l'eccezione è esclusivamente formulata sulla base della normativa riguardante le notifiche telematiche nel processo tributario speciale, che tuttavia pacificamente non risulta applicabile al processo avanti la S.C. di Cassazione, se non in via integrativa , non sussistendo un rito di legittimità differenziato per le liti tributarie in questo senso funditus Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 e più di recente in senso pienamente adesivo Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640602 — 01 . Ciò considerato e statuito in limine, con l'unico motivo dedotto —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. l'agenzia fiscale ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative e di normazione secondaria, poiché la CTR ha annullato l'atto impositivo impugnato a causa della affermata incompetenza della Direzione regionale delle entrate per la Regione Siciliana ad effettuare la verifica che lo basava. La censura è fondata. Va ribadito che In tema di accertamenti tributari, le Direzioni regionali delle Entrate sono munite, in virtù delle previsioni di autorganizzazione dell'Agenzia delle Entrate, adottate in diretta attuazione dell'art. 66, comma 3, del d.lgs. n. 300 del 1999, dei poteri di accesso, ispezione e verifica ispettiva, il cui esercizio, peraltro, è stato successivamente riconfigurato dall'art. 27, comma 13, del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., nella l. n. 2 del 2009, che ha riservato alle medesime Direzioni tali poteri di verifica nei confronti di contribuenti titolari di ingenti volumi di affari Sez. 6 5, Ordinanza n. 20856 del 14/10/2016, Rv. 641304 01 . La sentenza impugnata, con l'affermazione della incompetenza funzionale all' istruttoria procedimentale amministrativa della Direzione regionale siciliana dell'Agenzia delle entrate e la conseguente statuizione di invalidità dell'atto impositivo impugnato, è chiaramente difforme dal principio di diritto di cui al citato arresto giurisprudenziale e merita senz'altro di per sé la cassazione, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.