Conformità degli atti digitali notificati per posta

L’ufficio finanziario può sottoscrivere accertamenti in formato digitale ma se viene notificata copia cartacea a mezzo posta è necessario che attesti la conformità all’originale informatico.

La mancanza di conformità tra originale di notifica depositata dall’Agenzia delle Entrate e quelle del ricorrente, non consente di verificare la conformità dell’atto cartaceo con quello digitale, con conseguente nullità della notifica cartacea. Quanto precede è contenuto nella sentenza n. 388/01/2017 della CTP di Teramo. Infatti, se nella copia dell’atto notificato manca l’attestazione di conformità dell’atto stesso non vi è certezza che la copia notifica a mezzo posta sia uguale all’atto originale informatico, determinando la nullità della notifica. Sul tema, il codice dell’amministrazione digitale d.lgs. n. 82/2005, come modificato dal d.lgs. n. 179/2016 prevede all’art. 23, comma 1, che in caso di esigenza di disporre di una copia cartacea per la notifica dell’atto tributario, le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è attestata da un pubblico ufficiale. Il successivo comma 2 stabilisce che le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico hanno la stessa efficacia probatoria dell’orinale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta . Nella fattispecie, la società contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento che l’Agenzia delle Entrate gli aveva notificato in modalità cartacea e in origine sottoscritto digitalmente, eccependo che la copia cartacea non aveva un’attestazione di conformità all’originale per cui la notifica era inesistente per violazione dell’art. 23 del Cad. L’ufficio da parte sua ribadiva la correttezza della notifica eseguita e del conseguente recupero d’imposta. Accertamento digitale copia analogica. La CTP ha preliminarmente riconosciuto la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di notificare la copia analogica di un avviso di accertamento digitale, ai sensi dell’art. 3- bis d.lgs. n. 82/2005 e dell’art. 3 d.lgs. n. 39/1993. Al fine della notifica della copia si applica comunque la disciplina di cui all’art 23 del Cad che prevede due ipotesi la copia digitale su cui è riportato il visto di conformità ha la stessa efficacia probatoria dell’originale se è attestato da un pubblico ufficiale se la copia è priva della conformità ha lo stesso valore di prova dell’originale solo la conformità non è espressamente disconosciuta. Pertanto se nella copia notificata manca l’attestazione di conformità non vi è certezza che questa sia uguale rispetto all’originale informatico determinando la nullità per mancanza dei requisiti previsti atteso che il destinatario può affidarsi solo sulla copia per fondare la sua difesa. Nel caso in esame, la conformità era sta praticamente disconosciuta in quanto la copia notificata alla società aveva l’attestazione in bianco mentre l’originale di notifica depositato dall’ufficio recava delle correzioni a penna inesistenti sula copia notificata. I Giudici della CTP hanno così dichiarato la nullità dell’atto notificato per la mancanza di conformità tra originale di notifica depositata dall’amministrazione e quelle del ricorrente attesa l’impossibilità di verificare la conformità dell’atto cartaceo con quello digitale.

Commissione Tributaria Provinciale, sez. I – Teramo, sentenza 13 – 29 novembre 2017, n. 388 Presidente Perla – Relatore Papa Svolgimento in fatto e in diritto Il ricorrente, impugnava ravviso di accertamento con cui l'agenzia delle entrate di Teramo provvedeva a recuperare i ricavi in nero relativi alla vendita di un appartamento. La parte, eccepiva in via pregiudiziale l'inesistenza dell'atto per violazione dell'art. 23 D.Lgs. 82/05 per l'assenza dell'attestazione di conformità tra la copia analogica dei provvedimento e l'originale informatico di cui esso rappresentava una riproduzione sempre in via pregiudizialmente deduceva l'inesistenza dell'atto opposto per mancanza dei requisiti di forma dell'attestazione di conformità, con conseguente nullità dell'avviso di accertamento impugnato per difetto di legittimazione attiva quale conseguenza del difetto di sottoscrizione in violazione dell'art. 42 D.P.R. 600/73, anche perché il soggetto sottoscrittore non era funzionario di carriera. Nel inerito nullità del {'recupero, poiché non era stato attivato il contradditorio endo processuale, mancata indicazione dei calcoli del calcolo degli interessi. Nel merito evidenziava come il bene era stato venduto a 130 mila Euro e non a 200 mila Euro, per cui non vi era stata alcun evasione d'imposta. L'ufficio si è costituito e, in primo luogo, ha sostenuto che l'asserita mancanza di attestazione di conformità dell'atto notificato è priva di fondamento in quanto è stato rispettato il disposto dell'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005 Codice dell'amministrazione digitale e il funzionario era in possesso della qualifica prevista, confermando, pertanto, la piena legittimità dell'atto prodotto in formato digitale, considerato che il funzionario era anche un funzionario di carriera. In merito poi all'eccepita mancanza di legittimazione attiva, quale conseguenza del difetto di sottoscrizione, l'ufficio ha replicato producendo in giudizio l'esito della verifica di firma digitale rilasciata dall'ente gestore relativo alla firma apposta, da cui risulta la piena validità del certificato di firma digitale in tutti i suoi elementi. Nel merito evidenziava come il conteggio degli interessi era stato esplicato nell'atto, in relazione alla vicenda sottesa al recupero chiariva che il legale rappresentante della società, unitamente alla omissis , aveva querelato l'avvocato omissis che aveva comprato l'appartamento, facendo figurare come acquirente la omissis per godere dei benefici prima casa. Inoltre lo stesso avrebbe fatto dichiarare in atti che l'immobile era comprato a 130 mila Euro, anziché 200 mila, poiché i 70 mila residui sarebbe stato utilizzati in nero per compensare il lavori svolto dall'avvocato o da svolgere a favore del legale rappresentante della ditta. L'ufficio quindi riteneva che il recupero dei 70 mila Euro quale ricavo in nero derivava dalla denuncia fatta dalla parte. Concludeva per il rigetto del ricorso. In via preliminare si deve premettere, come per le comunicazioni degli atti tributari vanno richiamate, in via generale, le disposizioni del codice in tema di domicilio fiscale. Al riguardo, il comma 1 dell'articolo 3-bis, al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, contempla la facoltà di ogni cittadino di indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite al successivo comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata quale suo domicilio digitale. A sua volta, il comma 4bis dell'articolo 3-bis dispone che, in assenza del domicilio digitale di cui al comma I, le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata coti avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n, 39. Pertanto per le comunicazioni degli atti tributati possono trovare applicazione le disposizioni relative ai cittadini privi di domicilio digitale, con conseguente comunicazione di copia analogica dei documenti tributari informatici. Orbene l'art. 23 al co.I del codice dell'amministrazione digitale copie analogiche di documenti informatici prevede che in caso di esigenza di disporre di una copia cartacea ai fini della notifica dell'atto tributario le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato . In assenza dell'attestazione del pubblico ufficiale, viene in rilievo altresì il comma 2 dell'art. 23, secondo cui le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro, conformità non è espressamente disconosciuta . La verifica di conformità si articola in due parti verifica della provenienza e della validità della sottoscrizione ai sensi dell'art. 62 del DPCM e verifica dei requisiti di integrità ed immodificabilità del documento. L'esito di tale verifiche deve essere attestato nel documento cartaceo, unitamente nome e cognome del funzionario numero di pagine dell'atto, data e firma del funzionario autorizzato, nel caso di specie nella copia notificata alla parte l'attestazione risulta in bianco. Pertanto poiché la copia notifica al contribuente reca tale parte in bianco a differenza della copia prodotta in atti dall'ufficio, l'eccezione di nullità della parte è fondata, La difformità tra atto notificato e l'originale rende nullo l'atto notificato, poiché l'attestazione di conformità all'originale ex art. 23 citato è stabilita proprio per consentire ai destinatario dell'atto di avere la certezza che quella ricevuta sia uguale all'originale informatico elaboralo dall'ufficio. Quindi se nella copia dell'atto notificata manca l'attestazione di conformità dell'atto non vi è certezza che la copia notificata sia uguale rispetto all'atto originale informatico determinando la nullità perché mancanza dei requisiti fondamentali previsti dalle norme considerato che è solo sulla copia che il destinatario fa affidamento e su cui deve difendersi e fondare anche al sua difesa Cass. 6017/2003, Cass. 6017/2003, 21555/2006, 14686 del 2007, 18127/2008, 20993/2013 . Tanto è vero ciò che l' originale di notifica depositato dall'ufficio rispetto a quello notificato alla parte, reca correzioni a penna inesistenti sulla copia notificata ai ricorrente, infatti a pg. 20 dell'accertamento del ricorrente la data è 22 dicembre 2016 , mentre nell'originale prodotta dall'ufficio il 22 risulta corretto a penna in 23 , come l'attestazione di conformità che è presente sull'originale di notifica dell'ufficio, ma non nella copia notificata alla parte. L'originale di notifica depositato dall'ufficio , inoltre presenta ulteriori correzioni a penna non presenti sulla copia notifica ai ricorrente, il n. degli allegati che nella copia del ricorrente sono indicati in 1 e in quelli dell'ufficio sono corrette in 2 stessa cosa per il numero delle pagine che nella copia del ricorrente sono indicati in 2 e in quelle dell'ufficio sono corrette in 38 . La mancanza di conformità tra originale di notifica depositata dall'Af e quelle del ricorrente, non permettono di verificare la conformità dell'atto cartaceo con quello digitale, con conseguente nullità dell'atto notificato Anche nel inerito il ricorso comunque sarebbe fondato, poiché secondo quando rappresentato dall'ufficio l'appartamento sarebbe stato venduto a 200 mila Euro, sulla base della querela dell'amministratore della società ricorrente, in luogo dei 130 mila dichiarata, pertanto i 70 mila Euro mancati, sulla base delle deduzioni dell'ufficio sarebbe stati corrisposti in nero all' omissis per i servizi da questo prestati, se così fosse, la società non avrebbe incassato i 70 mila Euro, ina li avrebbe pagati in nero a omissis , per cui effettivamente nessun ricavo è stato effettuato dalla società dalla vendita dell'appartamento, perché lo stesso è stato pagato 130 mila Euro. Accoglie il ricorso. Condanna l'agenzia al pagamento delle spese di liti che si liquidano in Euro 1000,00 oltre iva e cap. P.Q.M. Accoglie il ricorso Condanna l'agenzia al pagamento delle spese di liti che si liquidano in Euro 1000,00 oltre iva e cap.