Assenza di organizzazione: IRAP non dovuta anche se si tratta di personaggio famoso

Se il contribuente, nel caso in esame un noto personaggio televisivo, non è il responsabile dell'organizzazione che c'è dietro agli spettacoli non è tenuto a pagare l'IRAP anche se i guadagni derivanti dalla sua attività sono molto elevati.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29863/17, del 13 dicembre scorso, ha nuovamente inferto un colpo all’erario in materia di IRAP tale tributo , secondo i Giudici di legittimità, non è dovuto se l’artista non organizza gli eventi e non ne è il responsabile, anche a fronte di guadagni elevati da tale attività. Il contenzioso. Nel caso in esame un noto personaggio televisivo, proponeva ricorso dinanzi alla CTP avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2001. I Giudici del merito di primo grado accoglievano la sentenza che veniva appellata dall'Agenzia delle Entrate dinanzi alla CTR i Giudici di secondo grado accoglievano le motivazione dell’Agenzia delle Entrate. Avverso la sentenza sfavorevole il noto personaggio televisivo è ricorso in Cassazione sulla base di due motivi - nel primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe disapplicato il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione - con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamentando che la CTR, senza indagare sulle concrete modalità di esercizio dell'attività del contribuente, aveva ritenuto che un'attività produttiva di ingenti guadagni comportasse di per sé la realizzazione del presupposto impositivo voluto dalla legge. Requisiti impositivi. Per i Giudici di legittimità i motivi del ricorso sono fondati. Con la sentenza n. 26144 del 2008 la Corte di Cassazione, dopo aver enunciato i caratteri che contraddistinguono il presupposto impositivo dell'IRAP costituito dall'automa organizzazione, come elaborati dalla giurisprudenza, ha ritenuto che l'accertamento di tale requisito, a fronte dei rilievi mossi dal ricorrente, si palesava come affermazione non sorretta da congrua ed adeguata motivazione. La Cassazione osserva che la CTR, nella sentenza impugnata, ha affermato che l'organizzazione, che va dal reperimento di idonei locali all'allestimento delle scene, alla diffusione dello spettacolo, è condizione essenziale per lo svolgimento degli spettacoli realizzati dall'artista, con ciò realizzando quel valore aggiunto che determina i notevoli guadagni del contribuente, comprovati dall'IRAP versata negli anni dal 1998 al 2001, pari a complessivi € 125.761,00. Tale motivazione si manifesta insufficiente ed incongrua, posto che, per un verso, non chiarisce, a fronte delle deduzioni del contribuente di essersi avvalso, per lo svolgimento della propria attività artistica, solo di una truccatrice occasionale e di due autori di testi, essendo stati gli altri compensi corrisposti ad avvocati, ad un notaio, ad un consulente del lavoro e ad uno studio di consulenza legale e tributaria, se la struttura organizzativa di supporto all'attività svolta sia riferibile o meno ad altrui responsabilità ed interesse e, quindi, se l'artista sia o meno il responsabile dell'organizzazione per altro verso, attribuisce rilievo ai redditi prodotti, elemento invece non decisivo e comunque eccentrico rispetto al fondamento normativo dell'imposizione. In conclusione. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla CTR che in diversa composizione, provvederà anche in ordine alle spese presente giudizio.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 6 aprile – 13 dicembre 2017, n. 29863 Presidente Cappabianca – Relatore Esposito Fatto e diritto Rilevato che F.R. , attore, proponeva ricorso dinanzi alla C.T.P. di Roma avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2001 che la sentenza di accoglimento del ricorso del contribuente veniva impugnata dall’Agenzia delle entrate dinanzi alla C.T.R. del Lazio, che accoglieva l’appello che la Corte di cassazione, adita dal contribuente, con sentenza n. 26144 del 2008, annullava la decisione della C.T.R., ravvisando l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione al presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione che il giudice del rinvio, con sentenza del 12 ottobre 2011, accoglieva l’appello dell’Ufficio, rigettando il ricorso introduttivo del contribuente che avverso tale pronuncia ricorre per cassazione il contribuente, sulla base di due motivi che l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso che il ricorrente ha depositato memoria Considerato che con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 384 cod. proc. civ., sostenendo che la C.T.R. avrebbe disapplicato il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione che con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamentando che la C.T.R., senza indagare sulle concrete modalita’ di esercizio dell’attivita’ del contribuente, aveva ritenuto che un’attivita’ produttiva di ingenti guadagni comportasse di per se’ la realizzazione del presupposto impositivo voluto dalla legge che i due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati che con la citata sentenza n. 26144 del 2008 questa Corte, dopo aver enunciato i caratteri che contraddistinguono il presupposto impositivo dell’IRAP costituito dall’automa organizzazione, come elaborati dalla giurisprudenza, ha ritenuto che l’accertamento di tale requisito, a fronte dei rilievi mossi dal ricorrente, si palesava come affermazione non sorretta da congrua ed adeguata motivazione che la C.T.R., nella sentenza impugnata, ha affermato che l’organizzazione - che va dal reperimento di idonei locali all’allestimento delle scene, alla diffusione dello spettacolo - e’ condizione essenziale per lo svolgimento degli spettacoli realizzati dall’artista, con cio’ realizzando quel valore aggiunto che determina i notevoli guadagni del contribuente, comprovati dall’IRAP versata negli anni dal 1998 al 2001, pari a complessivi Euro 125.761,00 che tale motivazione si manifesta insufficiente ed incongrua, posto che, per un verso, non chiarisce - a fronte delle deduzioni del contribuente di essersi avvalso, per lo svolgimento della propria attivita’ artistica, solo di una truccatrice occasionale e di due autori di testi, essendo stati gli altri compensi corrisposti ad avvocati, ad un notaio, ad un consulente del lavoro e ad uno studio di consulenza legale e tributaria - se la struttura organizzativa di supporto all’attivita’ svolta sia riferibile o meno ad altrui responsabilita’ ed interesse e, quindi, se l’artista sia o meno il responsabile dell’organizzazione per altro verso, attribuisce rilievo ai redditi prodotti, elemento invece non decisivo e comunque eccentrico rispetto al fondamento normativo dell’imposizione che il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione, la quale provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.