L’uso abitativo è il discrimine per la concessione del beneficio “prima casa”

La Cassazione è interrogata in merito alla possibilità per il contribuente di ottenere il beneficio cosiddetto prima casa” anche nel caso in cui sia già in possesso di un altro immobile utilizzato come studio professionale.

Sul punto la Cassazione con ordinanza n. 27376/17, depositata il 17 novembre. La vicenda. La CTR Campania aveva accolto la domanda del contribuente per ottenere l’annullamento dell’avviso di liquidazione emesso nei suoi confronti per negargli il beneficio della prima casa” relativo all’acquisto di un immobile. La CTR rilevava che nonostante il contribuente avesse indicato nel rogito come casa di abitazione un immobile acquistato in precedenza, detto primo acquisto immobiliare era stato, invece, adibito a studio professionale. Di conseguenza, secondo la CTR, doveva essere concesso il beneficio richiesto per il secondo immobile adibito, invece, ad abitazione. Avverso la decisione della Commissione Tributaria ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate. Idoneità all’uso abitativo. La ricorrente deduce in Cassazione la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, nota II bis , d.P.R. n. 131/1986, osservando che il beneficio non spetta a chi è già proprietario di un immobile abitativo nello stesso Comune. La Cassazione ha osservato che per l’applicazione del beneficio prima casa” ad un’unità immobiliare da destinare a propria abitazione bisogna preventivamente rilevare che il destinatario del beneficio non sia in possesso di un altro immobile idoneo ad essere destinato a tale uso ed inoltre bisogna valutare la dichiarazione formale, nell’atto di compravendita, di voler stabile la residenza nel Comune dove è ubicato l’immobile acquistato. Ne consegue che chi abbia il possesso di altra casa valutata come non idonea all’uso abitativo, sia per circostante di natura oggettiva es inabitabilità che di natura soggettiva es fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative , può ugualmente godere dell’agevolazione . In conclusione la S.C. ha evidenziato che la sentenza d’appello si sia discostata da questi principi trascurando i dovuti rilievi dichiarativi e catastali. In ragione di ciò la Corte ha accolto il ricorso cassando la sentenza impugnata e rinviando a diversa composizione della CTR Campania.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 13 settembre – 17 novembre 2017, n. 27376 Presidente Schirò – Relatore Cirillo Ragioni della decisione La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 e considerato che il collegio in camera consiglio ha pieno potere decisorio Cass., Sez. U, n. 7433 del 2009 , osserva con motivazione semplificata 1. L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR-Campania laddove ha accolto la domanda del contribuente diretta a ottenere l’annullamento dell’avviso di liquidazione notificato il 14 ottobre 2010 per negare all’avv. B.A. benefici della prima casa riguardo all’acquisto immobiliare compiuto il omissis con rogito per notar P. . Il contribuente resiste con controricorso. 2. Il giudice di merito osserva che, se è vero che il contribuente ha acquistato nel 2007 altro appartamento adibito a studio ma indicato nel rogito come casa di abitazione censita in categoria catastale A/2, tuttavia non risulta dall’atto - ovvero aliunde - che egli avesse chiesto e applicato i benefici per la prima casa , invece chiesti e applicati per il secondo acquisto immobiliare del 2010. 3. La ricorrente censura la sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziali tariffa p.I, art. 1, nota all. d.P.R. n. 131/1986 , rilevando che il beneficio in parola non spetta a chi è già proprietario di immobile abitativo nel medesimo territorio comunale Cass. n. 8350 del 2016 e n. 1264 del 2015 . 4. Tanto premesso, il collegio osserva che costituisce ius receptum la considerazione che la normativa subordinata l’applicazione del beneficio in parola all’acquisto di un’unità immobiliare da destinare a propria abitazione nel comune di residenza o se diverso ove si svolge la propria attività, alla non possidenza di altro immobile idoneo ad essere destinato a tale uso e alla dichiarazione formale, posta nell’atto di compravendita, di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato Cass. n. 21289 del 2014 . Ne consegue che chi abbia il possesso di altra casa valutata come non idonea all’uso abitativo, sia per circostanze di natura oggettiva es. inabitabilità che di natura soggettiva es. fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative può ugualmente godere dell’agevolazione Cass. n. 2418 del 2003 e n. 8771 del 2000 . Ha, inoltre, diritto alla suddetta agevolazione pure chi, al momento dell’acquisto, sia proprietario di altro immobile utilizzato come studio professionale e quindi in concreto non idoneo ad essere abitato, allorquando ciò sia comprovato dal successivo accatastamento in A/10 Cass. n. 23064 del 2012, in motivazione . 5. Il che comporta che la sentenza d’appello, discostatasi dai superiori principi di diritto nel trascurare i dovuti rilievi dichiarativi e catastali, dia luogo allo scrutinio ex art. 360-bis, cod. proc. civ. con la cassazione dell’impugnata decisione e il rinvio della causa al giudice di merito, il quale dovrà riesaminare la fattispecie concreta e le fonti di prova alla luce dei principi regolativi enunciati sub § 4. La definizione delle spese del giudizio di legittimità è rimessa al giudice di rinvio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza in relazione al motivo accolto rinvia alla Commissione tributaria regionale delle Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.