Non paga l’IRAP l’avvocato che si avvale delle domiciliazioni presso i colleghi

L’avvocato che si avvale di consulenti e domiciliazioni esterne non deve assolvere il tributo IRAP in quanto non c’è autonoma organizzazione presupposto per il pagamento dell’imposta.

Con l’ordinanza n. 26332 del 7 novembre 2017, la Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha stabilito che i compensi a colleghi per le elezioni di domicilio non costituiscono elementi idonei a integrare la configurabilità di un'autonoma organizzazione in capo all’avvocato. Il caso. La vicenda riguarda un contenzioso tributario tra l’Agenzia delle Entrate e un avvocato. Nel caso in esame l’Agenzia delle Entrate è ricorsa in Cassazione impugnando la sentenza della CTR una delle motivazioni del ricorso era relativa al silenzio rifiuto che l’Agenzia delle Entrate aveva riservato nei confronti dell’istanza di rimborso dell’IRAP per gli anni 2005, 2006 e 2007, lamentando il vizio di nullità della sentenza. Nell’impugnare la sentenza, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la CTR si sarebbe limitata ad affermare che i compensi a terzi sono verosimilmente” imputabile a prestazioni esterne senza indicare le fondi dalle quali avrebbe desunto tale verosimiglianza. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate afferma che i Giudici di appello avevano ritenuto non sussistere il requisito dell’autonoma organizzazione, quale presupposto d’imposta al quale il ricorrente doveva essere assoggettato, per il fatto che si era avvalso, nell’esercizio della professione forense di lavoro altrui” per l’Agenzia delle Entrate la CTR ha erroneamente ritenuto di prescindere dalla natura e dalla rilevanza dell’attività concretamente svolta dai terzi collaboratori. L’autonoma organizzazione. Si evidenzia che la Corte di Cassazione con una sentenza n. 1544, del 27 gennaio 2014 , nel respingere il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha affermato che un professionista che si avvale di un lavoratore a part-time non deve versare l’IRAP perché non rappresenta un indice di una presenza di un’autonoma organizzazione. I Giudici di legittimità, con la citata sentenza, evidenziano che, ferma restando la definizione normativa di autonoma organizzazione, il fatto indice” costituito dall’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui non possa essere considerato di per sé solo, secondo un giudizio aprioristico che prescinda da qualunque valutazione di contesto e da qualunque apprezzamento di fatto in ordine al contenuto ed alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, manifestazione indefettibile della sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione. Domiciliazioni presso i colleghi Con riferimento alla sentenza oggetto del presente commento, i Giudici rigettano il ricorso e confermano quanto espresso dalla Commissione Regionale, secondo cui In tema di IRAP, non sono indicativi del presupposto dell'autonoma organizzazione i compensi corrisposti da un avvocato per le domiciliazioni presso i colleghi, trattandosi di prestazioni strettamente connesse all'esercizio della professione forense, che esulano dall'assetto organizzativo della relativa attività Cass. ord. n. 22695/16 , ovvero i compensi corrisposti a colleghi del professionista in caso di sostituzioni Cass. ord. n. 20088/16 oppure a consulenti esterni Cass. n. 20610/16 in quanto trattasi di esborsi che non rilevano di per sé a fini IRAP .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 13 settembre – 7 novembre 2017, n. 26332 Presidente Schirò – Relatore Solaini Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti la contribuente non ha spiegato difese scritte, l'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR dell'Emilia-Romagna, relativa al silenzio rifiuto serbato dall'Agenzia delle Entrate, nei confronti della istanza di rimborso dell'IRAP per gli anni 2005, 2006 e 2007, lamentando il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., in quanto, la CTR si sarebbe limitata ad affermare apoditticamente che i compensi a terzi sono verosimilmente imputabili a prestazioni esterne procuratorie e domiciliazioni senza indicare le fonti dalle quali avrebbe desunto tale verosimiglianza, corredando la decisione impugnata da una motivazione perplessa con un secondo motivo, l'ufficio ha dedotto la violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/97, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d'appello, alla luce delle risultanze processuali, avevano ritenuto non sussistere il requisito dell'autonoma organizzazione , quale presupposto d'imposta al quale il ricorrente doveva essere assoggetto, per il fatto che si era avvalso, nell'esercizio della professione forense di lavoro altrui , la CTR, infatti, ha ritenuto di prescindere dalla natura e dalla rilevanza dell'attività concretamente svolta dai terzi collaboratori. Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata. Il primo motivo di censura è infondato, in quanto, i giudici d'appello, seppur sinteticamente, si sono sforzati di ricostruire la vicenda professionale della contribuente, ai fini Irap, con una motivazione che si pone al di sopra del minimo costituzionale così da non incorrere nel vizio di nullità della sentenza, per violazione delle norme di cui alla rubrica. Il secondo motivo è, altresì, infondato. Infatti, è insegnamento di questa Corte che In tema d'IRAP, non sono indicativi del presupposto dell'autonoma organizzazione i compensi corrisposti da un avvocato per le domiciliazioni presso i colleghi, trattandosi di prestazioni strettamente connesse all'esercizio della professione forense, che esulano dall'assetto organizzativo della relativa attività Cass. ord. n. 22695/16 , ovvero i compensi corrisposti a colleghi del professionista in caso di sostituzioni Cass. n. ord. n. 20088/16 , oppure a consulenti esterni Cass. n. 20610/16 , in quanto trattasi di esborsi che non rilevano di per sé a fini Irap. Nel caso di specie, la CTR ha correttamente applicato i principi sanciti dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di compensi a terzi e ha compiuto un accertamento di fatto, ritenendo che, sulla base della documentazione in atti, gli importi erogati, rapportati all'ammontare dei compensi, erano imputabili a prestazioni esterne procuratorie e domiciliazioni non indicative di significativo apporto di terzi. La mancata predisposizione di difese scritte da parte del contribuente, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese. Poiché il ricorrente è un'amministrazione dello Stato, non paga il doppio del contributo unificato Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550 . P.Q.M. Rigetta il ricorso.