Pignorati i beni del manager costituiti in fondo patrimoniale

La Cassazione, con l’ordinanza n. 25443/2017, accoglie il ricorso del Fisco e dichiara legittimo il pignoramento dei beni dell’imprenditore anche se il debito scaturisce dall’attività aziendale.

Son pignorabili gli immobili dell’imprenditore che sono stati costituiti in un fondo patrimoniale ciò, anche se il debito scaturisce dall’attività dell’azienda. È la conclusione alla quale sono giunti i Giudici della Corte di Cassazione con l’ordinanza del 26 ottobre 2017 n. 25443. Fondo patrimoniale. La Corte ha accolto il ricorso del Fisco, sostenendo che in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni dell’art. 170 del c.c. , sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore . Nel caso di specie, il Giudice del merito aveva erroneamente ritenuto inadempiuto l’assolvimento dell’onere della prova, in capo al creditore, che il debito riguardasse le esigenze familiari mentre grava sul debitore, che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari. Il caso tornerà all’esame della CTR, in diversa composizione, per una valutazione conforme ai principi di legittimità. Fonte fiscopiu.it

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 11 luglio – 26 ottobre 2017, n. 25543 Presidente Schirò – Relatore Manzon Fatto e diritto Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria, nei cui confronti la parte contribuente ha resistito con controricorso, il concessionario della riscossione impugnava la sentenza della CTR della Toscana, relativa a un'iscrizione ipotecaria su beni costituiti in fondo patrimoniale, lamentando il vizio di nullità della sentenza impugnata in ordine al carente contenuto della decisione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto i giudici d'appello di sarebbero appiattiti su altre decisioni della medesima sezione della menzionata commissione tributaria, senza esaminare, seppur sinteticamente i motivi d'appello, al fine di rendere edotto l'appellante sulle considerazioni che avevano indotto i giudici a disattenderle con un secondo motivo, il concessionario ricorrente ha denunciato il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 167 e 170 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente, i giudici d'appello hanno ritenuto impignorabili i beni costituiti in fondo patrimoniale del ricorrente, perchè non era stato soddisfatto l'onere della prova dell'inerenza del credito alla soddisfazione dei bisogni della famiglia del ricorrente. Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata. Il primo motivo è infondato. Il motivo è infondato, perchè la motivazione della sentenza impugnata consente, sia pure attraverso un passaggio argomentativo sintetico, di comprendere le ragioni poste a base della decisione e l'iter logico giuridico seguito dal collegio giudicante, integrando così il requisito del minimo costituzionale di cui alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014. Il secondo motivo è fondato. E', infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicchè è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore. Cass. n. 22761/16, ord. n. 23876/15, 1652/16 . Non può pertanto escludersi che il debito tributario scaturente dall'attività imprenditoriale sia stato contratto per esigenze familiari, che sono quelle volte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della famiglia, ovvero per il potenziamento della capacità lavorativa del coniuge. La sussistenza di esigenze familiari va invece esclusa in relazione a debiti assunti per finalità di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi Cass. ord. n. 3738/15 . Nel caso di specie, il giudice del merito ha erroneamente ritenuto inadempiuto l'assolvimento dell'onere della prova, in capo al creditore, che il debito inerisse alla esigenze familiare, laddove grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore. Nessun pregio probatorio ha l'eccezione contenuta in controricorso p. 19 sulla sussistenza di un giudicato formatosi tra altro socio della compagine sociale dell'odierno ricorrente e il concessionario della riscossione, sulla medesima questione della pignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, in quanto la sentenza richiamata, avendo come parte un diverso contribuente e quindi un soggetto diverso, non ha efficacia vincolante nel presente giudizio. La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione.