Consegna al messo comunale l’ultimo giorno utile, ricorso valido

Il ricorso dell’amministrazione finanziaria consegnato al messo comunale l’ultimo giorno utile è valido.

Quanto precede è contenuto nell’ordinanza n. 25795/2017 della Cassazione da cui emerge che il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è legittimo anche quando viene notificato oltre il termine, essendo sufficiente che il plico sia consegnato al messo comunale entro l’ultimo giorno previsto per legge. La procedura di notifica degli atti tributari è disciplinata dagli articoli 137 e ss. c.p.c. e 60 d.P.R. n. 600/1973, a cui si richiama l’art. 16, comma. 2, d.lgs. n. 546/1992 ed è eseguita a mezzo dell'ufficiale giudiziario nonché di messo comunale o messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria può essere eseguita brevi manu ” se non eseguita a mani proprie la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario , o attraverso il servizio postale. In quest’ultimo caso le parti possono effettuare le notifiche con spedizione dell'atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. La notifica in via telematica non è ammessa in materia tributaria, se non espressamente prevista dalle relative disposizioni di legge. In base alle ultime modifiche normative la notifica tramite PEC è ammessa solo dove è operativa la disciplina del processo tributario telematico attivato ormai in tutte le regioni italiane , per cui la stessa notifica è inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione Cass. n. 4066/2017 . Nel caso di specie, l’appello dell’Agenzia delle Entrate era stato notificato ad una società cooperativa con due giorni di ritardo. La CTP e la CTR hanno accolto il ricorso della Cooperativa ritenendo tardivo l’appello dell’Amministrazione, la quale ha proposto ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto preliminarmente che in tema di contenzioso tributario, l’art. 16 d.lgs. n. 546/92 ha natura di norma generale e regola le modalità delle notificazioni degli atti del giudizio tributario, prevedendo una disciplina speciale sia per il contribuente sia per l’Amministrazione tributaria il comma quarto della norma ha per oggetto solo atti di detta Amministrazione, prevedendo un’altra modalità di notificazione per gli uffici pubblici, che consiste nella possibilità di avvalersi di messi comunali o autorizzati che vale anche per la notifica dell’appello. La stessa disposizione, inoltre, nel concedere all’ufficio la facoltà di provvedere alla notificazione anche a mezzo di messo comunale o di messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria, equiparata la figura del messo notificatore autorizzato a quella del messo comunale, rende applicabili alla vicenda i principi generali con riferimento al momento di perfezionamento della notificazione per notificante e per il destinatario. Pertanto, ai sensi della citata norma, la notifica tramite il messo equivale integralmente a quella eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario, restando a carico anche di quest’ultimo l’obbligo di dare avviso dell’avvenuta notifica dell’appello al cancelliere del giudice che ha reso la sentenza impugnata Cass n. 14273/2017 La notifica solo tentata” presso il domicilio del difensore e non perfezionata per trasferimento di quest’ultimo è inesistente. La notifica dell’atto presso il domicilio eletto del difensore, risultato trasferito, senza aver posto in essere altri procedimenti notificatori, deve ritenersi meramente tentata e pertanto non compiuta ossia omessa Cass. n. 18252/2017 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 26 settembre – 30 ottobre 2017, n. 25795 Presidente Cirillo – Relatore Manzon Rilevato in fatto che Con sentenza in data 15 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale del Piemonte dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 2/2/13 della Commissione tributaria provinciale di Cuneo che aveva accolto i ricorsi della Cooperativa Produttori Latte Savoia società cooperativa a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, della Cooperativa Produttori Latte Savoia DUE società cooperativa a.r.l. in liquidazione coatta amministrativa e della Cooperativa Produttori Latte Savoia TRE società cooperativa a r.l. in liquidazione coatta amministrativa contro le cartelle di pagamento IVA ed altro 1998-1999-2000-2001-2002. La CTR osservava in particolare che l’appello doveva considerarsi tardivo, poiché ricevuto dal destinatario difensore domiciliatario delle società contribuenti il 7 marzo 2014, scadendone il termine finale di proposizione il 5 marzo 2014. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico. Resistono con controricorso le società contribuenti. Considerato in diritto che Con l’unico mezzo dedotto - ex art. 360, primo comma 1, n. 3, cod. proc. civ. - l’agenzia fiscale ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione degli artt. 3, 14 legge 890/1982, 16, commi 2, 3, 4, 5 d.lgs. 54/1992, 149, cod. proc. civ., poiché la CTR non ha considerato che il plico in busta chiusa contente l’atto di appello era stato consegnato al messo notificatore speciale in data 5 marzo 2014 e quindi tempestivamente. La censura è fondata. Va infatti ribadito che In tema di contenzioso tributario, l’art. 16 del d.lgs. n. 546 del 1992, ha natura di norma generale e regola le modalità delle notificazioni degli atti del processo tributario, dettando una disciplina speciale sia per il contribuente sia per gli organi dell’Amministrazione tributaria il comma quarto della cit. disposizione ha per oggetto solo atti dell’Amministrazione tributaria, prevedendo un’ulteriore modalità di notificazione a disposizione degli uffici pubblici, che consiste nella possibilità di avvalersi di messi comunali o di messi autorizzati. Tale regola, per ragioni, non tanto letterali, quanto logiche e sistematiche, si applica anche alla notificazione del ricorso in appello Sez. 5, Sentenza n. 26053 del 30/12/2015, Rv. 638459 - 01 In tema di notificazioni degli atti processuali, l’art. 16, comma quarto, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel concedere all’ufficio o all’ente locale la facoltà di provvedere alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria , equiparata la figura del messo notificatore autorizzato a quella del messo comunale, il quale, nello svolgimento dell’incarico di notificazione svolge una funzione indipendente rispetto a quella dell’amministrazione di appartenenza, restando pertanto ad esso applicabili i principi generali con riferimento al momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario Sez. 5, Sentenza n. 4517 del 22/02/2013, Rv. 626388 01 In tema di contenzioso tributario, ai fini della regolare proposizione dell’appello, la notifica tramite il messo, ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, equivale integralmente a quella effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario, sicché, in caso di omesso deposito della copia dell’appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale, non opera la comminatoria d’inammissibilità di cui all’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che si riferisce alle semplici raccomandate previste dall’art. 16, comma 3, del citato decreto, trovando applicazione la regola di cui all’art. 123, comma 1, disp. att. c.p.c., in virtù della quale l’ufficiale giudiziario, e quindi anche il messo notificatore, è onerato di dare immediato avviso scritto dell’avvenuta notificazione dell’appello al cancelliere del giudice che ha reso la sentenza impugnata Sez. 5, Sentenza n. 14273 del 13/07/2016, Rv. 640538 - 01 . Pacifico in fatto che l’atto di appello è stato consegnato dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, appellante al messo notificatore l’ultimo giorno utile per la proposizione dell’appello stesso 5 marzo 2014 , la sentenza impugnata contrasta con i principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali e va dunque cassata in relazione al motivo dedotto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Motivazione Semplificata.