Fatture false, prova all’ufficio

In materia IVA nel caso sia contestata l’inesistenza soggettiva dell’operazione, grava sull’amministrazione finanziaria, anche in via presuntiva, l’onere della prova.

Spetta, invece, al contribuente che intende esercitare la detrazione provare l’incolpevole affidamento sulla regolarità fiscale ingenerato dal comportamento del cedente. Tale principio è contenuto nell’Ordinanza n 25538/2017 della Cassazione cfr. anche Cass. n 25545/2017 . Si evidenzia che per evasione fiscale si intendono in generale sistemi illeciti per i quali l’assoggettamento all’imposta è occultato o ignorato, ossia il contribuente paga meno di quanto sia tenuto a fare per legge occultando redditi o informazioni alle amministrazioni fiscali. In tale ambito per fatture inesistenti si intendono fatture soggettivamente inesistenti , ovvero fatture relative a operazioni realmente avvenute ma emesse da un soggetto diverso da colui che le ha effettivamente realizzate e fatture oggettivamente inesistenti ovvero fatture a cui non corrisponde alcuna consegna merce o erogazione di servizio. Come recita l’art. 8 d.lgs. n. 74/2000 colui che emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte, è punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi. La fattispecie. Nel caso in esame, il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento IRPEF, IRAP ed IVA per recupero operazioni inesistenti. In primo e secondo grado i Giudici hanno accolto il ricorso ritenendo che il contribuente fosse a conoscenza delle fatture inesistenti oggetto della pretesa impositiva. La Corte ha ritenuto che, in tema di detrazione IVA, liquidata nella fatture emessa dal cedente e versata in rivalsa dal cessionario, qualora sia contestata l’inesistenza soggettiva dell’operazione, è l’Amministrazione finanziaria che deve provare, anche in via presuntiva ex art. 2727 c.c., la frode fiscale realizzata a monte dell’operazione, eventualmente da altri soggetti spetta al contribuente provare l’incolpevole affidamento sulla regolarità fiscale, ingenerato dalla condotta del cedente. Cass. n. 13803/2014 . Conoscenza/conoscibilità della frode IVA da parte del contribuente. I Giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la motivazione addotta dalla Commissione di merito che aveva posto in luce la conoscenza/conoscibilità della frode IVA da parte del contribuente, evidenziando in particolare che lo stesso non fosse destinatario della restituzione del 50% IVA e non essendo oggetto di accertamento per i successivi 2 anni di imposta. Per di più quanto eccepito dall’ufficio finanziario poneva in discussione l’apprezzamento dei fatti e delle prove del Giudice di merito che in quanto tale è sottratto al sindacato di legittimità della Suprema Corte. Su tali premesse la Corte ha respinto il ricorso dell’Ufficio finanziario condannandolo alle spese di giudizio. Sul tema si rileva che nel caso di cessione di ramo d’azienda, l’ufficio finanziario non può procedere a riqualificare giuridicamente un atto impositivo basandosi su un presunto effetto economico. Anche se la situazione di chi cede l’azienda è la medesima di chi cede la partecipazione, le situazioni giuridiche emergenti sono diverse, restando comunque a carico dell’ufficio l’onere di provare il fine elusivo della cessione del ramo d’azienda Cass. sent. n. 2054/2017 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 11 luglio – 27 ottobre 2017, n. 25538 Presidente Schirò – Relatore Manzon Rilevato che Con sentenza in data 16 aprile 2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, respingeva l'appello principale proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, e quello incidentale proposto da P.L. avverso la sentenza n. 469/1/10 della Commissione tributaria provinciale di Ragusa che aveva accolto il ricorso della P. contro l'avviso di accertamento IRAP, IRPEF ed altro, IVA ed altro 2004. La CTR osservava in particolare che andavano condivise le considerazioni di merito della CTP, specificamente sul punto, dirimente, che la contribuente fosse a conoscenza della inesistenza soggettiva delle fatture oggetto della contestazione erariale. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo due motivi. Resiste con controricorso la contribuente. Considerato che Con il primo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. l'agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione degli artt. 21, 19, primo comma, 26, terzo comma, d.P.R. 633/1972, poiché la CTR non ha rilevato la partecipazione della P. alla frode IVA accertata a carico di soggetti terzi ed in particolare dell'emittente delle fatture de quibus. La censura è infondata. Va premesso e ribadito che In materia di detrazione IVA, liquidata nella fattura passiva emessa dal cedente e versata in rivalsa dal cessionario, qualora sia contestata la inesistenza soggettiva dell'operazione, grava sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare, anche in via presuntiva, ex art. 2727 cod. civ., la interposizione fittizia del cedente ovvero la frode fiscale realizzata a monte dell'operazione, eventualmente da altri soggetti, nonché la conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario della frode commessa spetta, invece, al contribuente che intende esercitare il diritto alla detrazione o al rimborso, provare la corrispondenza anche soggettiva della operazione di cui alla fattura con quella in concreto realizzata ovvero l'incolpevole affidamento sulla regolarità fiscale, ingenerato dalla condotta del cedente Sez. 5, Sentenza n. 13803 del 18/06/2014, Rv. 631553 — 01 . La sentenza impugnata si è dimostrata ben consapevole di tale arresto giurisprudenziale e lo ha correttamente applicato. Il giudice tributario di appello infatti ha specificamente argomentato sul punto della conoscenza/conoscibilità della frode IVA in oggetto da parte della P., in particolare rilevando che essa non fosse destinataria della restituzione del 50% dell’IVA e non essendo oggetto di accertamento gli anni 2005/2006 . Tale valutazione meritale non può essere oggetto di ulteriore sindacato in questa sede, dovendosi altresì ribadire che Con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente l'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione Sez. 6 5, Ordinanza n. 7921 del 2011 e che In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione ex Multis Sez. 5, n. 26110 del 2015 . Con il secondo motivo --ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione degli artt. 112, 132, secondo comma, lett. d , cod. proc. civ., 36, secondo comma, lett. d , d.lgs. 546/1992, 115, 116, cod. proc. civ., poiché la CTR ha omesso di pronunciarsi sulle specifiche censure alla sentenza della CTP contenute nel gravame che le era stato sottoposto. La censura è infondata. Va infatti ribadito che La differenza fra l'omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. consiste nel fatto che, nel primo caso, l'omesso esame concerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata, mentre nel secondo, l'omessa trattazione riguarda una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione Sez. 6 3, Ordinanza n. 25714 del 04/12/2014, Rv. 633682 —01 . Nella censura in esame peraltro non è nemmeno specificato su quale domanda ovvero eccezione il giudice tributario di appello abbia omesso di pronunciarsi, consistendo la censura medesima in una generica critica alla motivazione della sentenza impugnata, che tuttavia non può considerarsi sussistente sulla base di quanto considerato in ordine al primo mezzo dedotto dall'agenzia fiscale. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 Sez. 6 L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 — 01 . P.Q.M. Rigetta il ricorso condanna l'agenzia fiscale ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600 oltre euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.