Notifica a mezzo posta, ma se il destinatario è assente…

Se il destinatario è temporaneamente assente, la notifica a mezzo posta si ha per eseguita decorsi 10 giorni dall’invio della raccomandata ovvero dalla data del ritiro del plico.

Per il calcolo di questi 10 giorni bisogna escludere il giorno iniziale che coincide con la data di invio della raccomandata ciò garantisce un giorno in più al contribuente per la proposizione del ricorso, atteso il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell’atto Cass. n. 25040/2017 . La notifica degli atti tributari è disciplinata dagli articoli 137 e ss. c.p.c., come previsto dall’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e dall’art. 60, comma 1, lett. a , d.P.R. n. 600/1973, il quale prevede una norma derogatoria, in caso di irreperibilità assoluta della contribuente nel domicilio fiscale, attuandosi la speciale procedura semplificata ivi prevista secondo cui l'avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale, previsto dall'art. 140 c.p.c., si comunica mediante affissione all'albo del Comune, anziché mediante affissione alla porta della sede della società, non più rintracciabile nel domicilio fiscale Cass. n. 6676/2017 . Notifica brevi manu. La forma di notifica tradizionale è quella c.d brevi manu ” eseguita dall’ufficiale giudiziario o dal messo comunale autorizzato alternativamente può essere effettuata la notifica a mezzo posta con spedizione dell'atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, che non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico da parte dell’agente postale al soggetto destinatario. Nel caso di specie, il contribuente ha proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento per IRPEF ed addizionali, accolto in primo grado, mentre la CTR, in accoglimento dell’Appello dell’Agenzia, lo dichiarava inammissibile per tardività. Occorre premettere che la notifica dell’atto impositivo era avvenuta a mezzo posta ma, risultato assente il destinatario all’atto della consegna, l’agente postale ha depositato l’atto presso il proprio ufficio inviando la raccomandata informativa ex art 8, Legge n. 890/1982. Tale disposizione prevede che, in caso di rifiuto o assenza temporanea del destinatario, l’agente postale può depositare il plico presso l’ufficio lo stesso giorno e la notifica si ha per eseguita decorsi 10 giorni dalla data dell’avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione eccependo la violazione del suddetto art. 8 e l’errato computo di decadenza di cui all’art. 21 d.gs. n. 546/92 ai fini della proposizione del ricorso dinanzi al giudice tributario entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato . La Corte ha accolto il ricorso del contribuente ritenendo errate le valutazioni della CTR circa la presunta tardività del ricorso in quanto, ai sensi dell’art. 8 Legge n. 890/82, la notifica si ha per eseguita decorsi 10 giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego se anteriore, dovendosi qualificare tale termine come termine a decorrenza successiva e determinato in base al criterio di cui all’art. 155 c.p.c. secondo cui nel computo dei termini, a giorni o ad ore, va escluso il giorno inziale. Da ciò ne deriva che il calcolo del termine doveva decorrere dal giorno successivo all’invio della lettera raccomandata il 30 anziché il 29 del mese considerato , con la conseguenza che il ricorso proposto dal contribuente risultava tempestivo.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 27 giugno – 23 ottobre 2017, n. 25040 Presidente Schirò – Relatore Napolitano Fatto e diritto Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e , dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016 dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue con sentenza n. 630/4/2015, depositata il 23 marzo 2015, non notificata, la CTR dell'Emilia - Romagna ha, in accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado della CTP di Reggio Emilia, dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal sig. M.B. avverso avviso di accertamento per IRPEF ed addizionali regionale e comunale per l'anno d'imposta 2004. Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. L'Agenzia delle Entrate ha dichiarato di costituirsi al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione. Con l'unico motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 4, della legge n. 890/1982 e dell'art. 155, comma 1, c.p.c., per errato computo del termine di decadenza di cui all'art. 21 del d. lgs. n. 546/1992 ai fini della proposizione del ricorso dinanzi al giudice tributario avverso l'avviso di accertamento impugnato. Il motivo è manifestamente fondato. La CTR ha ritenuto il ricorso tardivamente proposto, ritenendo che il termine per il perfezionamento della notifica dell'atto impositivo - avvenuta direttamente a mezzo posta da parte dell'Ufficio finanziario, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge n. 890/1982, secondo cui, nel caso in cui non sia stata possibile la consegna del piego raccomandato ed esso sia stato depositato presso l'ufficio postale, dandone notizia al destinatario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego se anteriore - nella fattispecie in esame, non avendone il destinatario curato il ritiro, dovesse fissarsi al 29 novembre 2009, essendo avvenuta la spedizione della raccomandata informativa il 20 novembre 2009, con la conseguenza di ritenere tardivamente proposto il ricorso del contribuente notificato il 29 gennaio 2010. Il motivo è manifestamente fondato. Questa Corte cfr., Cass. sez. unite 1 ° febbraio 2012, n. 1418 e, con riferimento al processo tributario, più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 31 maggio 2016, n. 11269 ai fini della qualificazione del termine per la proposizione del ricorso , ha chiarito che il termine di dieci giorni di cui all'art. 8, comma 4, della L. n. 890/1982, deve essere qualificato come termine a decorrenza successiva e computato quindi, secondo il criterio di cui all'art. 155, comma 1, c.p.c., donde va escluso il giorno iniziale. Ne consegue che la notifica dell'atto impositivo doveva intendersi perfezionata il 30 e non il 29 novembre 2009, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata, con la conseguenza che il ricorso notificato dal contribuente in data 29 gennaio 2010 avverso l'avviso di accertamento impugnato deve ritenersi proposto con l'osservanza del termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo di cui all'art. 21 del d. lgs. n. 546/1992. Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza. La causa va quindi rimessa per nuovo esame delle questioni di merito alla CTR dell'Emilia — Romagna in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia — Romagna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.