La proposta di compensazione è impugnabile se il credito è prescritto

È atto impugnabile in CTP la proposta di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo, di cui all’art. 28-ter d.P.R. n. 602/73, laddove il contribuente intenda far valere l’intervenuta prescrizione.

La proposta di compensazione che l’Agente della riscossione notifica al contribuente ai sensi dell’art. 28- ter d.P.R. n. 602/73 rappresenta un atto autonomamente impugnabile nella misura in cui il contribuente lamenti l’intervenuta prescrizione del credito erariale .In caso contrario, la mancata adesione alla compensazione comporterebbe la prosecuzione delle azioni di recupero coattivo di un credito già prescritto. Il contribuente propone ricorso avverso la proposta di compensazione non già per rimettere in discussione la pretesa impositiva, di fatto ormai cristallizzata nelle cartelle di pagamento divenute definitive, bensì per eccepire la successiva prescrizione del credito. Conseguentemente, l’unico modo per prevenire il pregiudizio che deriverebbe dalla prosecuzione dell’azione esecutiva è quello di attribuire alla proposta di compensazione autonoma impugnabilità. La soluzione prospettata è percorribile solamente nell’ipotesi in cui la proposta di compensazione sia impugnata entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto. Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 19 ottobre 2017 n. 24638. Il caso. I Giudici d'Appello hanno ritenuto la proposta di compensazione dell’Agente della riscossione notificata ad un contribuente, ai sensi dell’art. 28- ter d.P.R. n. 602/73 ,non impugnabile, in quanto, non immediatamente lesivo della sfera giuridico-patrimoniale del destinatario, che non aveva interesse ad impugnarlo, ex art. 100 c.p.c., trattandosi di una semplice compensazione di natura volontaria. Con il ricorso in Cassazione, il predetto contribuente ha invocato sia l’interesse all’impugnativa, perché la mancata adesione a tale proposta, comporta la prosecuzione delle azioni di recupero coattivo del credito sia la prescrizione del credito tributario Tarsu in assenza di atti interruttivi. Gli Ermellini, con la pronuncia citata, hanno ribadito che la possibilità di far valere l’invalidità derivata dell’atto conseguenziale per vizio o invalidità dell’atto presupposto assurge a esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale tale tutela non può essere compressa, ritardata, resa più difficile o gravosa ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione. Nel caso di specie, il contribuente ha impugnato la proposta di compensazione, ex art. 28- ter d.P.R. n. 602/73, non per rimettere in discussione la pretesa impositiva, oramai cristallizzata nelle cartelle di pagamento divenute definitive, ma per un fatto nuovo e sopravvenuto, rispetto alla notifica delle stesse, fatto che le renderebbe invalide”, dovuto al decorso del termine prescrizionale di 5 anni del credito tributario TARSU, in assenza di atti interruttivi, e ciò sulla base della legge regolativa del tributo. Ebbene, una interpretazione estensiva del principio di diritto sopra enunciato porta a consentire la possibilità d'impugnare il credito iscritto a ruolo portato, nella specie, da una proposta di transazione, la cui mancata accettazione prospetta la ripresa della procedura coattiva, determinando l'interesse all'impugnativa, per una causa d'estinzione del medesimo credito fiscale, al fine di prevenire o anticipare il pregiudizio che deriverebbe dalla prosecuzione dell'azione esecutiva, nel rispetto, beninteso, del termine di 60 giorni dalla notifica della proposta che, nella specie, appare rispettato. Nell’ipotesi in cui, invece, si propendesse per la soluzione opposta, la procedura coattiva farebbe il suo corso, nonostante il suo esito risultasse già segnato dall’intervenuta prescrizione del diritto di credito sottostante, e il contribuente troverebbe tutela solo nel ricorso contro il fermo/ipoteca, o, peggio, il pignoramento. In sede fiscale, è bene rammentarlo, non esistono azioni di accertamento, quindi il contribuente non può adire il giudice per far dichiarare l’estinzione del credito per intervenuta prescrizione, in assenza di un atto impugnabile che rappresenta il veicolo di accesso al contenzioso. Pagamento di debiti erariali con compensazione dei crediti a rimborso. Con l’art. 28- ter d.P.R. n. 602/1973 è stato introdotto nel sistema della riscossione tributaria quello strumento civilistico di estinzione dell’obbligazione che si verifica allorché due soggetti sono contestualmente creditore e debitore l’uno dell’altro di debiti reciproci omogenei, certi, liquidi ed esigibili, cosicché i debiti contrapposti si cancellano, fino alla concorrenza dello stesso valore. L’art. 28- ter d.P.R. n. 602/1973 prevede infatti che, in sede di erogazione di rimborsi d’imposta, l’Agenzia delle Entrate verifichi se i beneficiari risultino iscritti a ruolo all’uopo trasmette in via telematica ad Equitalia un elenco con i nominativi dei beneficiari di tali rimborsi. Equitalia, entro 12 giorni dal ricevimento di tale elenco, provvede a restituirlo all’Agenzia delle Entrate dopo aver effettuato la distinzione tra coloro che non risultano titolari di iscrizioni a ruolo e coloro che invece risultano iscritti a ruolo. Sono escluse da tale procedura di compensazione le partite oggetto di sgravio, rateazione o sospensione, quelle per le quali sono stati effettuati versamenti ex art. 12 legge n. 289/2002 e quelle dove siano stati effettuati versamenti ex art. 25, comma 3- quater , d.lgs. n. 472/1997, nonché quelle relative a soggetti deceduti. L’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dal ricevimento di tale elenco, mette a disposizione di ciascun Agente della Riscossione, relativamente ai soggetti che risultano iscritti a ruolo, un importo corrispondente alla somma iscritta a ruolo non riscossa alla data del riscontro comprensiva degli interessi e delle spese calcolate al 90° giorno successivo a tale data il tutto nei limiti dell’importo dei rimborsi spettanti ai beneficiari degli stessi. Contestualmente all’invio del riscontro, l’Agente della Riscossione è tenuto a sospendere le azioni di recupero e deve provvedere a notificare una proposta di compensazione agli aventi diritto al rimborso. A tal punto, l’Agente notifica al contribuente una proposta di compensazione tra credito di imposta e debito iscritto a ruolo. In ogni caso, la comunicazione che l’Agente della Riscossione ha l’obbligo di inviare ai contribuenti che possono fruire della compensazione deve contenere le indicazioni concernenti i tributi iscritti a ruolo, quelli oggetto di rimborso e gli sportelli di Equitalia ove è possibile inviare il modulo di adesione compilato. Il contribuente ha a disposizione, per comunicare l’accettazione o il rifiuto della proposta, un termine di 60 giorni, durante il quale l’azione di recupero è sospesa. In ogni caso, in base a quanto previsto dall’art. 31, comma 1, ultimo periodo, d.l. n. 78/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il pagamento mediante compensazione con crediti d’imposta è ammesso solo per i ruoli di ammontare superiore a 1.500 euro. Tale comunicazione va notificata ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 ai beneficiari dei rimborsi d’imposta che abbiano somme iscritte a ruolo ancora da riscuotere. In presenza di risposta affermativa del contribuente, entro 5 giorni l’Agente della Riscossione deve darne apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate e, entro il limite dell’importo oggetto della compensazione, verserà a proprio favore le somme per le quali il contribuente risulta debitore, rilasciandone quietanza. Da questa data decorre il termine di 10 giorni per riversare all’Agenzia delle Entrare le somme riscosse art. 22, comma 1, d.lgs. n. 112/1999 . È solo a questo punto della procedura che l’Agenzia delle Entrate è ammessa ad erogare al contribuente quella parte del rimborso eccedente l’importo oggetto della compensazione. Qualora il contribuente accetti la proposta di compensazione del debito iscritto a ruolo con il credito di imposta chiesto a rimborso, entro il limite dell’importo oggetto di compensazione, Equitalia procederà a - versare a proprio favore le somme per le quali il contribuente risulta debitore, rilasciando quietanza al contribuente stesso, comprensive anche delle spese vive sostenute per la notifica della proposta di compensazione, nonché del rimborso forfetario a copertura dei costi sostenuti per la procedura - comunicare all’Agenzia delle entrate gli estremi del predetto versamento. L’Agenzia delle Entrate, invece, erogherà direttamente al contribuente stesso, beneficiario del rimborso, la parte delle somme da rimborsare eccedente l’importo oggetto di compensazione. Qualora il contribuente non risponda nel termine di 60 giorni dalla notifica della proposta o, comunque, non la accetti, l’Agenzia delle Entrate comunque provvede a sospendere il rimborso delle somme dovute e, al tempo stesso, Equitalia riprende le azioni cautelari e/o esecutive, a meno che il contribuente non provveda comunque a pagare in un’unica soluzione o mediante un piano di dilazione gli importi dovuti a seguito di iscrizione a ruolo, comprensivi degli interessi e degli altri oneri di riscossione. In particolare, qualora il contribuente rifiuti la compensazione, 80 giorni dopo la notifica della proposta, l’agente della riscossione revoca la sospensione delle azioni di recupero, con possibilità di pignorare direttamente le somme messe a disposizione dell’Agenzia delle entrate che avrebbero dovuto essere oggetto di rimborso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 14 settembre – 19 ottobre 2017, n. 24638 Presidente Cirillo – Relatore Solaini Fatto e diritto Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria, nei cui confronti sia Roma Capitale che il concessionario della riscossione hanno resistito con controricorso, il contribuente impugnava la sentenza della CTR del Lazio, relativa alla impugnabilità di un atto di rimborso e proposta di compensazione, ex art. 28 ter del DPR n. 602/73, lamentando il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 19 commi 1 e 3 del d.lgs n. 546/92 e dell'art. 100 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d'appello avrebbero ritenuto non impugnabile l'atto impugnato, in quanto, non immediatamente lesivo della sfera giuridico-patrimoniale del destinatario, che non avrebbe interesse ad impugnarlo, ex art. 100 c.p.c., trattandosi di una semplice compensazione di natura volontaria, mentre, invece, ad avviso del ricorrente, tale interesse sussisterebbe, perché la mancata adesione a tale proposta, comporta la prosecuzione delle azioni di recupero coattivo del credito. Con un secondo motivo, la parte contribuente, pur non rubricando motivi di censura v. pp. 6 e 7 del ricorso , eccepisce la prescrizione del credito. Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata. I due motivi, che possono essere oggetto di un esame congiunto appaiono fondati nei termini che seguono. Secondo l'insegnamento di questa Corte Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabiiità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione Cass. sez. un. n. 19704/15 . Nel caso di specie, il contribuente ha impugnato la proposta di compensazione, ex art. 28 ter del DPR n. 602/73, non per rimettere in discussione la pretesa impositiva, oramai cristallizzata nelle cartelle di pagamento divenute definitive, ma per un fatto nuovo e sopravvenuto, rispetto alla notifica delle stesse, fatto che le renderebbe invalide , dovuto al decorso del termine prescrizionale di cinque anni del credito tributario Tarsu, in assenza di atti interruttivi, e ciò sulla base della legge regolativa del tributo Cass. sez. un. n. 23397/16 . Ebbene, una interpretazione estensiva del principio di diritto sopra enunciato porta a consentire la possibilità d'impugnare il credito iscritto a ruolo portato, nella specie, da una proposta di transazione, la cui mancata accettazione prospetta la ripresa della procedura coattiva, determinando l'interesse all'impugnativa, per una causa d'estinzione del medesimo credito fiscale, al fine di prevenire o anticipare il pregiudizio che deriverebbe dalla prosecuzione dell'azione esecutiva, nel rispetto, beninteso, del termine di 60 giorni dalla notifica della proposta che nella specie, appare rispettato v. p. 1 del ricorso e p. 1 del controricorso di Equitalia . La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia. P.Q.M. Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.