Rinuncia al TFM, determinante la qualifica di socio

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 124/E, afferma che per considerare il regime applicabile alla rinuncia del TFM bisogna considerare la qualifica di socio.

In merito al regime applicabile alla rinuncia del TFM, trattamento di fine mandato, le modalità di tassazione variano a seconda che si tratti di soci o di soggetti esterni alla società. Lo specifica l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 124/E, pubblicata venerdì scorso. L’interpello. Il Fisco, con l’ultimo documento di prassi pubblicato, risponde ad un interpello posto da una società partecipata da 4 soci 2 amministratori soci e 2 amministratori non soci . Nel corso degli anni, la società aveva accantonato un importo a titolo di trattamento di fine mandato TFM pari al 10% del compenso lordo percepito dagli amministratori i quali, tuttavia, hanno rinunciato all’unanimità al TFM percepito per l’annualità 2016. L’Agenzia ha precisato che la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale . In risposta al quesito posto dalla società, le Entrate hanno affermato che, nel caso di rinuncia al trattamento da parte di amministratori soci, la sopravvenienza attiva non dovrà essere tassata dalla società questo perché non sarebbe riscontrabile una differenza tra il valore fiscale dei crediti e quello nominale ex art. 88, comma 4-bis, del T.U.I.R. . Invece, qualora la rinuncia venga fatta da amministratori esterni, poiché sprovvisti della qualità di socio dovrà essere applicato l’art. 88, comma 1 del T.U.I.R., e la società tasserà la sopravvenienza attiva entro i limiti delle quote di trattamento di fine mandato accantonate e dedotte. Fonte www.fiscopiu.it

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