Spetta il rimborso IRAP all’avvocato con costi per professionisti esterni

Non paga l’IRAP il professionista con costi afferenti all’attività di collaboratori esterni, trattandosi , in effetti, di professionisti esterni parte dei quali incaricati della difesa personale del contribuente in una causa civile in cui egli era parte e non compensi per collaboratori. Erra la CTR nel ritenere che i costi indicati siano afferenti all'attività di collaboratori esterni.

Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 6 ottobre 2017, n. 23350. La vicenda. Un contribuente avvocato ha presentato istanza di rimborso al fisco ai fini dell’imposta IRAP per gli anni 2003-2004, ritenendola non dovuta sul rilievo di non svolgere attività professionale con elementi di organizzazione secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2001. A seguito della formazione del silenzio rifiuto sull’istanza, il contribuente ha presentato ricorso al giudice tributario di primo grado chiedendo il rimborso integrale delle somme versate a fini IRAP. A fondamento del ricorso introduttivo, il ricorrente ha argomentato che la propria attività di lavoro autonomo risultava essere stata svolta in assenza dell’elemento di organizzazione e rientrava pertanto fra quelle che la Corte Costituzionale ha ritenuto escluse dall’imposizione di detta imposta. Il giudice di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso del contribuente dichiarando non dovuta l’imposta per l’anno 2004 avverso tale sentenza ha proposto appello il professionista per vedersi riconosciuto il diritto al rimborso anche per l’anno 2003, e avverso la medesima sentenza ha proposto appello incidentale l’Ufficio non ritenendo condivisibile quanto affermato dai primi giudici in ordine alla spettanza del rimborso per l’anno 2004. Il giudice del gravame ha accolto l’appello dell’ufficio e ha respinto l’appello del contribuente ritenendo dovuta l’imposizione dell’IRAP analizzando i compensi corrisposti a terzi indicati nel rigo 3 e 11 della dichiarazione dei redditi per gli anni 2003 e 2004 esso ha ritenuto che detti importi costituivano prestazioni professionali di cui l’avvocato aveva usufruito nell’ambito della propria attività professionale, in quanto le relative parcelle riportavano la ritenuta fiscale alla fonte prevista dalla normativa, sicché ha ravvisato, sulla base di tali elementi, il requisito della organizzazione necessario per l’imposizione dell’imposta. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente. Esso ha censurato, in particolare, l’erronea applicazione della normativa istitutiva dell’IRAP, sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di una autonoma organizzazione, per aver ritenuto, il giudice del gravame, che ad integrare quest’ultima era sufficiente il riscontro di una serie di parcelle emesse nei confronti del ricorrente accomunate dal fatto che tutte operavano la ritenuta fiscale alla fonte. Per il contribuente nessuna correlazione vi era tra le predette e l’esecuzione dell’attività professionale, che costituisce elemento che a sua volta è presupposto impositivo dell’IRAP. Nella fattispecie in esame, il giudice del merito ha trascurato di esaminare le ragioni per cui le spese per compensi a terzi erano state sostenute dal ricorrente, nonostante la documentazione prodotta dimostrava al contrario che, quanto ai compensi erogati in relazione al 2003, questi erano inerenti alla retribuzione di prestazioni professionali corrisposte a terzi per tutelare proprie posizioni personali o erano inerenti ad un ‘unica sporadica spesa per incarico di domiciliazione legale, e, per il 2004, si trattava di compensi corrisposti per consulenza legale. Collaboratori esterni. Gli Ermellini, con la pronuncia citata, hanno ritenuto fondata la censura di violazione di legge in relazione agli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 446/1997 avendo il giudice del gravame valorizzato elementi di fatto non idoneamente significativi per l’espressione di un giudizio circa la sussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione sotto il profilo dell’avvalersi di attività di collaborazione esterna. Ed invero, la sentenza impugnata esprime il convincimento dell’autonoma organizzazione fondandolo sulla sussistenza di costi sostenuti dal contribuente, per l’anno 2003, per parcelle professionali riferibili non ad attività di collaborazione svolta in suo favore, bensì al pagamento di attività professionale svolta nel suo interesse in un contenzioso civile in cui il contribuente era parte si era in presenza di unica sporadica spesa per incarico di domiciliazione legale che come tale aveva i caratteri dell’occasionalità e, per il 2004,di una spesa per compensi corrisposti per consulenza legale dell’avvocato. Gli Ermellini, poiché la ratio decidendi del giudice del gravame non corrispondeva alla normativa che regola l'imposta IRAP, hanno cassato la sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto hanno deciso la causa nel merito con accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente. Conclusioni. Con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 446/1997 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente a sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse b impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l' id quod plerumque accidit , il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che espleti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 9 giugno – 6 ottobre 2017, n. 23350 Presidente Virgilio – Relatore Gai Rilevato in fatto Che con istanza in data 19 maggio 2005, M.B., di professione avvocato, ha avanzato, per quanto ancora di interesse, istanza di rimborso, presso l'Agenzia dell'Entrate di Venezia, dell'imposta IRAP per gli anni 2003-2004, ritenendola non dovuta sul rilievo di non svolgere attività professionale con elementi di organizzazione secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 2001, che, formatosi il silenzio rifiuto, il contribuente ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia chiedendo il rimborso integrale delle somme versate a fini IRAP, che, a sostegno del ricorso, il ricorrente ha argomentato che la propria attività di lavoro autonomo risultava svolta in assenza dell'elemento di organizzazione e rientrasse pertanto fra quelle che la Corte Costituzionale ha ritenuto escluse dall'imposizione di detta imposta, che la CTP di Venezia, con sentenza in data 12 giugno 2008, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente dichiarando non dovuta l'imposta per l'anno 2004 che avverso tale sentenza ha proposto appello M.B. per vedersi riconosciuto il diritto al rimborso anche per l'anno 2003 che avverso la medesima sentenza ha proposto appello incidentale l'Ufficio non ritenendo condivisibile quanto affermato dai primi giudici in ordine alla spettanza del rimborso per l'anno 2004 che la Commissione Tributaria Regionale di Venezia ha accolto l'appello dell'ufficio e ha respinto l'appello del contribuente ritenendo dovuta l'imposizione dell'Irap e ciò analizzando i compensi corrisposti a terzi indicati nel rigo 3 e 11 della dichiarazione dei redditi per gli anni 2003 e 2004 e ha ritenuto che detti importi costituissero prestazioni professionali di cui il M. aveva usufruito nell'ambito della propria attività professionale, in quanto le relative parcelle riportavano la ritenuta fiscale alla fonte prevista dalla normativa, sicchè ha ravvisato, sulla base di tali elementi, il requisito della organizzazione necessario per l'imposizione dell'imposta che, avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente M. deducendo tre motivi di ricorso che, con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e art. 3, comma 1, lett. c , in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Censura, in particolare, il ricorrente l'erronea applicazione della normativa istitutiva dell'IRAP, sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di una autonoma organizzazione, per aver ritenuto, i giudici, che ad integrare quest'ultima sia sufficiente il riscontro di una serie di parcelle emesse nei confronti del ricorrente accomunate dal fatto che tutte operavano la ritenuta fiscale alla fonte. Nessuna correlazione vi sarebbe tra le predette e l'esecuzione dell'attività professionale, che costituisce elemento che a sua volta è presupposto impositivo dell'Irap. Nel caso in esame, il giudice del merito avrebbe trascurato di esaminare le ragioni per cui le spese per compensi a terzi erano state sostenute dal ricorrente, nonostante la documentazione prodotta dimostrasse al contrario che, quanto ai compensi erogati in relazione al 2003, questi erano inerenti alla retribuzione di prestazioni professionali corrisposte a terzi per tutelare proprie posizioni personali, e, per il 2004, si trattava di un'unica sporadica spesa per incarico di domiciliazione legale che come tale avrebbe i caratteri dell'occasionalità, che, col secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione alla erronea applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e art. 3, comma 1, lett. c , in relazione all'omessa accertamento da parte del giudice del merito dell'effettivo ammontare del reddito imponibile percepito dal ricorrente nell'anno 2003, a seguito della rettifica della dichiarazione dei redditi 2003, effettivamente operata dal contribuente, tale per cui il reddito così rettificato è risultato pari a Euro 4.525,00, reddito che fa venir meno il presupposto impositivo dell'Irap, che, la sentenza impugnata sarebbe, così, fondata su un errore di diritto, costituito dall'errata applicazione dei presupposti impositivi dell'IRAP. Premette ricorrente che in conseguenza del contenzioso intercorso con la Congregazione delle suore mantellate di Pistoia, egli otteneva dal giudice del lavoro del Tribunale di Pistoia la pronuncia di un'ordinanza provvisoriamente esecutiva che riconosceva al ricorrente un risarcimento pari ad Euro 410.293,44. Prudenzialmente il contribuente aveva inserito nella dichiarazione dei redditi suddetto importo, solo successivamente, a seguito del deposito della sentenza, tale dichiarazione si appalesava come errore in quanto il giudice del merito aveva qualificato al suddetto importo come risarcimento del danno e come tale esente da qualsiasi tassazione. Conseguentemente, il reddito del ricorrente per l'anno 2003, si riduceva ad Euro 4525, riduzione riconosciuta anche dalla commissione tributaria provinciale di Venezia e dalla commissione tributaria regionale del Veneto, in quanto entrambe le sentenze affermavano la natura non imponibile del predetto importo riconoscendo all'avvocato M. il rimborso di quanto versato a titolo Irpef. Tutto ciò premesso sarebbe evidente l'errore di diritto in cui è incorsa la commissione tributaria regionale di Venezia, la quale nonostante le deduzioni svolte avrebbe omesso di rilevare l'assoluta evidente carenza dei presupposti impositivi dell'Irap in relazione all'anno 2003, senza peraltro offrire alcuna motivazione sul punto che, con il terzo motivo deduce la insufficiente, contraddittoria e omessa motivazione, non avendo il giudice esaminato, e dato conto, delle deduzioni svolte dal contribuente per dimostrare la non attinenza all'attività professionale delle prestazioni di terzi dal medesimo remunerate negli anni 2003 e 2004. Ritenuto in diritto Che il primo motivo di ricorso sia fondato e che, atteso il carattere assorbente, esime dalla valutazione dei restanti motivi che è fondata la censura di violazione di legge in relazione agli D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, avendo il giudicante di appello valorizzato elementi di fatto non idoneamente significativi per l'espressione di un giudizio circa la sussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione sotto il profilo dell'avvalersi di attività di collaborazione esterna. Ed invero, la sentenza impugnata esprime il convincimento dell'autonoma organizzazione fondandolo sulla sussistenza di costi sostenuti dal contribuente, per l'anno 2003, per parcelle professionali riferibili non ad attività di collaborazione svolta in suo favore, bensì al pagamento di attività professionale svolta nel suo interesse in un contenzioso civile in cui il contribuente era parte, per la gestione contabile per Euro 513,01 e un'unica sporadica spesa per incarico di domiciliazione legale avv. Licini che come tale avrebbe i caratteri dell'occasionalità e, per il 2004, per compensi corrisposti per consulenza legale dell'avv. Megali che, quanto all'elemento dei costi per prestazioni di terzi il superficiale esame fattone dal giudicante va apprezzato alla luce del principio enunciato nella recentissima decisione di questa Corte a Sezioni Unite Cass. n. 9451/2016 secondo il quale con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente a sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse b impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che espleti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive, che, con riguardo a quest'ultimo profilo, erra la CTR nel ritenere che i costi indicati siano afferenti all'attività di collaboratori esterni, trattandosi di professionisti esterni parte dei quali incaricati della difesa personale del contribuente in una causa civile in cui egli era parte e non compensi per collaboratori, che, in definitiva, la ratio decidendi non corrisponde alla normativa che regola l'imposta IRAP e pertanto, la sentenza va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente. Che vi sono ragioni per compensare le spese dell'intero processo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo del contribuente e compensa le spese dell'intero processo.