Auto d’epoca, esenzione dalla tassa disconosciuta solo con avviso di accertamento

La Cassazione respinge il ricorso della Regione avverso un contribuente proprietario di un’auto immatricolata da oltre 20 anni e riconosciuta quale auto d’epoca.

Sul caso la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 27 settembre 2017, n. 22505. La vicenda. Un contribuente ricorreva avverso la cartella emessa per il pagamento della tassa automobilistica, relativa al 2005, in riferimento ad un veicolo immatricolato da oltre 20 anni ritenuto di particolare interesse storico e collezionistico ai sensi dell’art. 63 l. n. 342/2000. Secondo la CTR, ai fini della determinazione della storicità del veicolo, era necessario avere una determinazione dell’ASI Automobilclub Storico Italiano che valorizzi gli aspetti idonei per stabilire la meritorietà dell’esenzione si tratta di una sorta di patente di storicità di ogni veicolo. La determinazione ASI può essere aggiornata annualmente. Il contribuente aveva invece prodotto un’autocertificazione, che non poteva essere sostitutiva del documento ASI ma che era necessitata dal fatto che l’Automobilclub non aveva adottato il provvedimento. Auto d’epoca. La Cassazione ha respinto il ricorso della Regione, riconoscendo la decisione della CTR. L’esenzione della tassa di possesso automobilistica prevista dall’art. 63, comma 2, l. n. 342/00, in favore dei veicoli ritenuti di particolare interesse storico e collezionistico dipende dall’accertamento costitutivo dell’ASI, delegata all’adempimento di tale compito . Tale accertamento è limitato ad un elenco analitico di modelli e marche, ed ha portata generale ed astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli nella specie, immatricolati da oltre vent’anni con determinate caratteristiche tecniche . Ne consegue che la contestazione circa l’insussistenza dei requisiti legittimanti l’esenzione deve essere oggetto di un apposito avviso di accertamento e non può, invece, costituire il presupposto implicito di una procedura di riscossione, sul mero presupposto del non avvenuto adempimento dell’imposta integrale . Fonte www.fiscopiu.it

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 28 giugno 27 settembre 2017, n. 22505 Presidente Campanile Relatore Stalla Ritenuto che la Regione Emilia Romagna propone ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, con la quale è stato respinto l'appello proposto dall'ente regionale avverso la sentenza della CTP di Bologna, che aveva accolto il ricorso di F.G., avverso la cartella di pagamento emessa per tassa automobilistica, relativa all'anno 2005, che il contribuente aveva contestato di dovere in riferimento ad autoveicolo immatricolato da oltre vent'anni, siccome ritenuto veicolo di particolare interesse storico e collezionistico ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 63 che la sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che, ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di storicità in capo al veicolo per il quale si pretende l'esenzione dalla tassa, necessita una determinazione dell'ASI Automobilclub Storico Italiano , ente delegato all'adempimento di tale compito dal D.P.R. n. 445 del 2000, art. 47 da intendere come espressione di un'attività di natura discrezionale, sia pure tecnica, volta a valorizzare gli elementi idonei ad individuare una categoria di veicoli come meritoria di esenzione, e non già di un'attività di natura certificatoria, cioè una sorta di patente di storicità rilasciata al singolo veicolo, nel caso di specie, l'Alfa Romeo Giulietta Turbodelta del F., determinazione che può essere aggiornata annualmente dall'ASI solo se appunto riferita a tutti i veicoli di quella determinata marca, di quel modello, di quell'anno di costruzione, di quelle caratteristiche tecniche necessarie per ritenere il veicolo di particolare interesse storico e collezionistico , mentre l'autocertificazione all'uopo prodotta dal contribuente, non iscritto all'ASI, rappresenta un documento per così dire necessitato , e non già sostitutivo della determinazione dell'associazione, ma semmai sostitutivo di un provvedimento che l'ASI ha omesso di adottare nelle forme di legge che l'intimato contribuente non ha svolto attività difensiva. Considerato che con il motivo di impugnazione la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma primo, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 63 giacchè la CTR non ha considerato che la richiamata disposizione impone che i veicoli di interesse storico e collezionistico siano individuati singolarmente, giammai per categorie, essendo evidente che l'integrità ed originalità di un dato veicolo non possa essere apprezzata per elenchi generici, diversamente opinando resterebbe irrimediabilmente travolto il prevalente interesse pubblico alla riscossione erariale paritaria, in quanto qualsiasi veicolo ultraventennale, ancorchè degradato e/o radicalmente modificato, potrebbe beneficiare dell'esenzione fiscale chiaramente preordinata a favorire la conservazione di beni di rilevanza storica, cosicchè la valutazione sull'originalità del motore, della carrozzeria, e lo stato di conservazione degli interni, non possono essere rimesse all'arbitrio del singolo proprietario del bene che a questione posta dalla ricorrente va risolta nel senso indicato da questa Corte, con la sentenza n. 3837/2013, secondo cui L'esenzione dalla tassa di possesso automobilistica prevista dalla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 63, comma 2, in favore dei veicoli ritenuti di particolare interesse storico e collezionistico, dipende dall'accertamento costitutivo dell'ASI, delegata all'adempimento di tale compito dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47 che non ha effetto ad rem , è limitato ad un elenco analitico di modelli e marche, ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli nella specie, immatricolati da oltre vent'anni con determinate caratteristiche tecniche . Ne consegue che la contestazione circa l'insussistenza dei requisiti legittimanti l'esenzione deve essere oggetto di un apposito avviso di accertamento e non può, invece, costituire il presupposto implicito di una procedura di riscossione, sul mero presupposto del non avvenuto adempimento dell'imposta integrale che la sopra riferita interpretazione - alla quale il Collegio intende dare continuità - ha trovato conferma nella successiva sentenza n. 319/2014, secondo cui l'esenzione dalla tassa in oggetto dipende dall'accertamento costitutivo dell'ASI, delegata all'adempimento di tale compito dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47 che non ha effetto ad rem , è limitato ad un elenco analitico di modelli e marche, ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli che, invero, il Giudice di appello ha dato atto che nella specie non è negata l'appartenenza del veicolo del contribuente alla categoria individuata in via generale ed astratta dall'ASI e la corrispondenza delle caratteristiche del veicolo a quelle proprie di tale categoria, ma piuttosto è negata la spettanza dell'esenzione a causa della mancata produzione di uno specifico attestato individuale , che dia conto del possesso in concreto dei requisiti per il riconoscimento della natura di veicolo di interesse storico e collezionistico, quali l'originalità del motore e della carrozzeria, nonchè lo stato di conservazione degli interni, elementi che giustificano, nella ratio legis della esaminata disciplina, l'esenzione dalla tassa, ed ha giustamente concluso che non è corretto porre la questione della idoneità dell'autocertificazione all'uopo prodotta dal contribuente a supportare la propria pretesa, poichè l'esenzione non dipende da una specifica attestazione dell'ASI, qui pacificamente mancante, ma dal fatto che un determinato veicolo rientra in una delle categorie individuate negli elenchi annualmente aggiornati dall'ASI medesimo, nei termini innanzi ricordati, costituendo eventualmente tale punto - se ed in quanto contestato - oggetto di prova che, com'è pacifico, l'ASI ha espressamente previsto con le proprie delibere che, oltre al requisito della immatricolazione ultraventennale, gli autoveicoli beneficianti dell'esenzione siano soltanto quelli che presentano le caratteristiche minime indicate dal regolamento tecnico, con peculiare riferimento, appunto, all'autenticità ed originalità del veicolo nelle parti essenziali che lo compongono, di tal che i requisiti minimi necessari ai fini dell'esenzione, che possono essere oggetto di specifico accertamento, previo espletamento dell'apposita procedura di verifica, risultano puntualmente identificati sia pure in via generale L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 63 che, tuttavia, un siffatto accertamento necessita dell'esplicita contestazione dell'insussistenza dei presupposti identificati nelle delibere ASI e condizionanti l'esenzione dal pagamento della tassa di possesso, la qual cosa non può che essere oggetto di un apposito avviso e non può costituire il presupposto implicito di una procedura di riscossione, come risulta essersi verificato nella specie di causa, sotto forma di emissione della cartella esattoriale giustificata esclusivamente in ragione del non avvenuto adempimento dell'imposta Cass. n. 3837/2013 citata che ciò è tanto più vero ove si consideri che, nella esaminata fattispecie, il F., proprietario di una autovettura ultraventennale, modello Alfa Romeo Giulietta Turbodelta, aveva univocamente manifestato l'intenzione di avvalersi dell'esenzione dal pagamento del tributo mediante il versamento sostitutivo della tassa di circolazione forfetaria annua cfr. pag. 4 ricorso per cassazione , ciò che è sufficiente a renderlo estraneo alla categoria del semplice inadempiente che la pronuncia della CTR si è attenuta ai suddetti principi, e non merita di essere cassata, mentre non avendo l'intimato svolto attività difensiva, non v'è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.