Ricorso valido se “asseverato” dalla posta

Ai fini della tempestività del ricorso/appello il mancato deposito della ricevuta di spedizione è sanato con l’avviso di ricezione solo se certificato dall’ufficio postale.

Solo in tale caso l’avviso di ricevimento vale come prova al pari della ricevuta di spedizione Cass. n. 22244/2017 . Sul tema, l’art. 53 d.lgs. n, 546/92 prevede che l’appello è proposto nelle stesse forme di presentazione del ricorso in primo grado e che deve essere depositata, a pena di inammissibilità, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell’atto copia della ricevuta di spedizione della raccomandata. Mentre l’art. 22 del medesimo decreto prevede, per la costituzione in giudizio, che il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, depositi l’originale del ricorso notificato ovvero copia del ricorso spedito per posta unitamente a copia della ricevuta di deposito o dell’avviso di spedizione della raccomandata. La fattispecie. Nel caso in esame l’Agenzia delle Entrate ha proposto appello a mezzo posta alla sentenza della CTP eccependo l’illegittimità della sentenza che aveva ritenuto irrilevante la presentazione di copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata, depositata unitamente al ricorso, al fine della tempestività dell’appello. La Corte ha ritenuto, avallando le motivazioni delle Sezioni Unite sent. nn. 13452 e 13453/2017 , che il termine di 30 giorni ai fini della costituzione del ricorrente o dell’appellante , che si avvalso della notifica a mezzo posta,, decorre dal giorno di ricezione del plico da parte del destinatario e non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o dall’evento che la legge ritiene equipollente alla ricezione . Non costituisce, inoltre, motivo di inammissibilità del ricorso o appello il deposito dell’avviso di ricevimento del plico in luogo della ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento stesso la data di spedizione sia asseverata” dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o con proprio timbro datario. Nel caso in cui la data sia riportata manualmente o dattilografata, ma non certificata dalla posta, la prova della data di spedizione ai fini della tempestività della notifica del ricorso, vale unicamente se la ricezione del plico sia certificata dalla posta come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza . In atti, i Giudici hanno accertato che la costituzione dell’ufficio finanziario appellante era avvenuta tempestivamente, ai sensi degli artt. 22 e 53 d.lgs. n. 546/92, in quanto il relativo termine di 30 giorni decorrente dalla ricezione della raccomandata non era ancora scaduto. Ai fini della tempestività dell’appello della sentenza di primo grado, pubblicata ma non notificata, il mancato deposito della ricevuta di spedizione, all’atto di costituzione in giudizio dell’appellante, è superata dal contestuale deposito dell’avviso di ricevimento, risultando comunque l’appello proposto entro il termine lungo” 6 mesi , di cui all’art. 327 c.p.c., trattandosi di giudizio instaurato dopo il 4 luglio 2009. Per quanto precede la Cassazione, accogliendo il ricorso, ha rinviato la causa ad altra sezione della CTR per l’esame dell’appello erroneamente dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 20 luglio – 25 settembre 2017, n. 22244 Presidente Cirillo – Relatore Vella Rilevato che 1. con riguardo ad avviso di accertamento per Irpef dell'anno d'imposta 2005, il giudice a quo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate per mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata contenente l'atto di appello , con decorrenda del termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio normativamente ancorata alla spedizione e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente , omissione non sanabile ex post, con la tardiva produzione alla udienza di trattazione del documento mancante', né grazie al comportamento processuale della controparte 2. l'amministrazione ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 53, comma 2, 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, con riferimento all'art. 360 n. 4 c.p.c. , per avere la C.T.R. ritenuto irrilevante, ai fini della verifica della ritualità dell'appello, la copia dell'avviso di ricevimento della relativa raccomandata che era stata depositata in giudizio unitamente al ricorso doc. n. 3 , attestante che l'appello è stato spedito il 28/12/2012 e ricevuto in data 31/12/2012 cfr. doc. n. 2 e che, pertanto, l'impugnazione era tempestiva la sentenza della Ctp era stata depositata il 14/5/ 2012 per cui il termine per l'appello sarebbe scaduto il 31/12/2012 così come la costituzione in giudizio dell'Ufficio avvenuta il 24/1/2013 doc. n. 3 e, quindi, nel rispetto del termine di 30 giorni sia dalla data di spedizione che dalla data di ricezione 3. all'esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l'adozione della motivazione in forma semplificata. Considerato che 4. il ricorso è fondato, alla luce dei principi recentemente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte Sez. U. 29 maggio 2017, n. 13452, Rv. 644364 in base ai quali, nel processo tributario 4.1 il termine di trenta giorni per la costituzione in giudico del ricorrente o dell'appellante , che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione conf. ex multis, Cass. Sez. V, nn. 12185/08, 9173/11, 18373/12, 7645/14, 19138/16 Cass. Sez. VI-5, nn. 12027/14, 14183/15, 18296/15 4.2. non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello , che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante , al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello , unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza v. Cass. Sez. V, nn. 4615/08, 27991/11, 23593/12, 7645/14, 5376/15, 19138/16, 27286/16, 5. applicando alla fattispecie concreta i richiamati principi – tenuto conto che le stesse Sezioni Unite hanno già affrontato le ulteriori questioni dedotte nella memoria di parte controricorrente sulla base degli articoli 111 della Costituzione e 6 della CEDU - si rileva come dagli atti e documenti di causa risulti che 5.1. la costituzione in giudizio della parte appellante in data 24/01/2013 è sicuramente tempestiva, ai sensi degli artt. 53, comma 2, e 22, comma 1, D.Lgs. 546/92, poiché il relativo termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della raccomandata avvenuta in data 31/12/2012 5.2. ai fini della tempestività dell'appello della sentenza di primo grado, pubblicata il 14/05/2012 e non notificata, il mancato deposito tempestivo della ricevuta di spedizione, all'atto della costituzione in giudizio dell'appellante, resta superata dal contestuale deposito dell'avviso di ricevimento, avvenuto in data 31/12/2012 lunedì , con conseguente esito positivo della c.d. prova di resistenza , risultando l'appello proposto entro il termine lungo di cui al novellato art. 327 c.p.c. applicabile ratione temporis, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 4 luglio 2009 cfr. Cass. Sez. U. n. 13452/17 cit, punti 5.13 e 6 , in combinato disposto con l'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c 6. la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio, per l'esame dell'appello erroneamente dichiarato inammissibile, oltre che per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.