L’agente della riscossione paga le spese di lite se l’esecuzione è illegittima

Nella controversia con cui il debitore contesti l’esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite, né di per sé sola considerata, di compensazione delle stesse, nei confronti dell’agente della riscossione la circostanza che l’illegittimità dell’azione esecutiva sia da ascrivere all’ente creditore interessato. Resta la facoltà dell’agente di chiedere a quest’ultimo di manlevarlo anche dall’eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20865/17, depositata il 6 settembre, ha confermato la condanna per l’agente della riscossione al pagamento in solido nei confronti del debitore perché l’azione di espropriazione è risultata illegittima. La vicenda. Equitalia ha impugnato la sentenza del Tribunale che aveva accolto il ricorso di un contribuente inerente una cartella di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni al c.d.s., compensando le spese di lite. I giudici del merito avevano accolto il gravame e nel confermare l’annullamento della cartella avevano condannato gli appellati tra cui Equitalia in solido al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. Mancata prova della notificazione del verbale di accertamento. Nel ricorso in Cassazione la società di riscossione ha fatto presente che la sentenza sembra assumere la intervenuta contestazione della notifica della cartella di pagamento con conseguente declaratoria di decadenza quando in realtà ciò non mai avvenuto. Con il secondo motivo la società ricorrente censura la sentenza in quanto il giudice del merito si sarebbe pronunciato su un motivo di opposizione, che l'opponente non avrebbe mai proposto col terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della normativa, perché il primo giudice aveva compensato le spese, in quanto a detta della ricorrente, avrebbe accolto l'opposizione solo in parte, quindi vi sarebbe stata una soccombenza reciproca ben motivata dal giudice dì pace, ed erroneamente disattesa dal Tribunale. Nel ricorso in Cassazione si evidenzia, inoltre, che né in primo né in secondo grado, sarebbe stata riscontrata responsabilità alcuna ascrivibile ad Equitalia, essendo stata la cartella esattoriale annullata per la mancanza di prova della notificazione del verbale di accertamento presupposto, imputabile esclusivamente all'ente impositore. Il nodo delle spese processuali. I Giudici di legittimità evidenziano che il ricorso pone una questione analoga a quella già decisa con diverse sentenza emanata dalla giurisprudenza della Cassazione nel corso del 2016 e 2017. La Cassazione ribadisce, pertanto, il principio di diritto affermato nei seguenti termini nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite, né - di per sé sola considerata - di compensazione delle stesse, nei confronti dell'agente della riscossione la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere all'ente creditore interessato restano peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente di chiedere a quest'ultimo di manlevarlo anche dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di compensare le spese del debitore vittorioso nei confronti dell'agente della riscossione e condannare al pagamento delle spese del debitore vittorioso soltanto l'ente creditore interessato o impositore quando questo è presente in giudizio, ove sussistano i presupposti previsti dalla normativa , diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore interessato o impositore . La Cassazione proprio per tali motivazioni corregge la motivazione della sentenza impugnata, nel senso di escludere che sussista una responsabilità dell'agente della riscossione per omesso controllo e/o verifica del titolo esecutivo o del ruolo esattoriale, ma che, ciononostante, debba rispondere delle spese del processo che la parte debitrice sia stata costretta ad intentare per sottrarsi all'azione esecutiva ingiusta. Le conclusioni. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 6 luglio – 6 settembre 2017, n. 20865 Presidente Amendola – Relatore Barreca Rilevato in fatto che con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, pronunciando sull'appello proposto da O.M. nei confronti di Equitalia Sud S.p.A. e di Roma Capitale avverso la sentenza del giudice di pace che aveva accolto l'opposizione avanzata dall' O. contro una cartella di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S., compensando le spese di lite, ha accolto il gravame e -confermato l'annullamento della cartella ha condannato gli appellati in solido al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio il ricorso è proposto da Equitalia Sud S.p.A. con tre motivi gli intimati non si difendono. Considerato in diritto Col primo motivo si denuncia errata valutazione delle risultanze processuali in quanto la sentenza sembra assumere un fatto -la intervenuta contestazione della notifica della cartella di pagamento con conseguente declaratoria di decadenza in realtà mai avvenuto col secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c., perchè il giudice si sarebbe pronunciato su un motivo di opposizione vale a dire quello di cui al primo motivo di ricorso , che l'opponente non avrebbe mai proposto col terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., comma 1, artt. 92 e 97 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il primo giudice aveva compensato le spese, in quanto a detta della ricorrente avrebbe accolto l'opposizione solo in parte, quindi vi sarebbe stata una soccombenza reciproca ben motivata dal giudice di pace, ed erroneamente disattesa dal Tribunale aggiunge la ricorrente che, comunque, nè in primo nè in secondo grado sarebbe stata riscontrata responsabilità alcuna ascrivibile ad Equitalia Sud S.p.A., essendo stata la cartella esattoriale annullata per la mancanza di prova della notificazione del verbale di accertamento presupposto, imputabile esclusivamente all'ente impositore il ricorso pone una questione analoga a quella già decisa con la sentenza di questa Corte n. 14125/16 e con la recente ordinanza n. 3101/17 nel fare integrale rinvio alla motivazione di quest'ultima, si ribadisce qui il principio di diritto ivi affermato nei seguenti termini nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite, nè di per sè sola considerata di compensazione delle stesse, nei confronti dell'agente della riscossione la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere all'ente creditore interessato restano peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente di chiedere a quest'ultimo di manlevarlo anche dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di compensare le spese del debitore vittorioso nei confronti dell'agente della riscossione e condannare al pagamento delle spese del debitore vittorioso soltanto l'ente creditore interessato o impositore quando questo è presente in giudizio, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore interessato o impositore le ragioni poste a fondamento di questo principio, quali risultano dalla motivazione dell'ordinanza n. 3101/2017, inducono altresì a correggere, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., u.c., la motivazione della sentenza qui impugnata, nel senso di escludere che sussista una responsabilità dell'agente della riscossione per omesso controllo e/o verifica del titolo esecutivo o del ruolo esattoriale, ma che, ciononostante, debba rispondere delle spese del processo che la parte debitrice sia stata costretta ad intentare per sottrarsi all'azione esecutiva ingiusta le ragioni di questa conclusione, esposte nell'ordinanza da ultimo citata, rendono infondato il terzo motivo ed inammissibili i primi due perchè riferiti a questioni irrilevanti ai fini della decisione il ricorso va perciò rigettato non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, poichè gli intimati non si sono difesi ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.