Valido l’accertamento anche senza contraddittorio

Ancora una volta la Cassazione prende posizione in tema di legittimità dell’accertamento a tavolino senza contraddittorio preventivo.

Ok all’accertamento a tavolino senza il contraddittorio preventivo, qualora non si tratti di tributi armonizzati. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza depositata il 5 settembre n. 20799/17, con la quale ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate. Il caso. Il Fisco aveva notificato ad una contribuente un avviso di accertamento a fini IRPEF ed IRAP. La donna aveva impugnato davanti al Giudice Tributario il provvedimento del Fisco, lamentando anche l’assenza del contraddittorio preventivo in entrambi i passaggi primo e secondo grado i Giudici avevano accolto le ragioni della donna non così, invece, la Suprema Corte che ha ribaltato il verdetto accogliendo il ricorso presentato da via Cristoforo Colombo. No all’obbligo del contraddittorio preventivo. In particolare, la Cassazione ha ricordato che nell’ordinamento italiano non esiste un obbligo generale di contraddittorio preventivo qualora si tratti di accertamenti a tavolino, tale obbligo sussiste soltanto per i tributi armonizzati, purché però il contribuente enunci le ragioni che voleva far valere per valutare la natura non pretestuosa della sua opposizione. Tuttavia, IRPEF ed IRAP sono tributi interni e quindi, anche senza contraddittorio preventivo, l’atto era da considerarsi valido. Con le parole degli Ermellini nel caso di specie, è incontestato che si sia trattato di accertamento a tavolino relativamente ad IRPEF ed IRAP, per cui deve escludersi, in assenza di precisa disposizione, che la mancanza di previo contraddittorio finalizzato all’emissione dell’atto impositivo sia sanzionata a pena di nullità dell’atto . Fonte www.fiscopiu.it

Corte di Cassazione, sez. VI Civile T, ordinanza 4 maggio 5 settembre 2017, n. 20799 Presidente Cirillo Relatore Napolitano Fatto e diritto La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e , convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016 dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che la controricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue Con sentenza n. 4748/33/2015, depositata il 4 novembre 2015, la CTR della Lombardia rigettò l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della sig.ra B.B. avverso la sentenza della CTP di Milano, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento per IRPEF ed IRAP per l'anno 2007. Avverso la sentenza della CTR l'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, cui resiste la contribuente con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria critica alla proposta del relatore depositata in atti. Con l'unico motivo l'Amministrazione ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12 e del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 33, anche nel relativo combinato disposto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la decisione impugnata ha ritenuto nullo l'avviso di accertamento impugnato perchè notificato prima del termine di sessanta giorni dal verbale di chiusura delle operazioni, rilevando come nella fattispecie in esame non vi fosse stato alcun accesso, trattandosi di accertamento cd. a tavolino, sulla base dell'acquisizione di documenti richiesti dall'Amministrazione e forniti dalla contribuente a seguito di risposta al questionario ad essa inviato. Il motivo è manifestamente fondato, trovando applicazione, nella fattispecie in esame, il principio espresso da ultimo dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 9 dicembre 2015, n. 24823 e ribadito dalla successiva giurisprudenza conforme tra le altre, cfr. Cass. sez. 65, ord. 2016, n. 10903 Cass. sez. 6-5, ord. 31 maggio 2016, n. 11283 Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875 Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3012 Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030 , secondo cui un obbligo generale di contraddittorio, la cui violazione comporti la nullità dell'atto, sussiste unicamente riguardo ai tributi armonizzati e purchè il contribuente enunci in concreto le ragioni che avrebbe inteso far valere al fine di valutare la natura non meramente pretestuosa dell'opposizione. Nel caso di specie, è incontestato che si sia trattato di accertamento a tavolino relativamente ad IRPEF ed IRAP, per cui deve escludersi, in assenza di espressa disposizione, che la mancanza di previo contraddittorio finalizzato all'emissione dell'atto impositivo sia sanzionata a pena di nullità dell'atto. Nè la contribuente, in memoria, nell'insistere, affinchè, in subordine, sia sollevata questione di legittimità costituzionale ove l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite sia equiparato a diritto vivente, ha evidenziato profili nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla stessa citata decisione delle Sezioni Unite par. 4 nell'escludere dubbi di costituzionalità del difetto del previo espletamento del contraddittorio endoprocedimentale nell'espletamento di accertamenti a tavolino aventi ad oggetto tributi non armonizzati. Il ricorso va dunque accolto, in conformità alla proposta del relatore, e la sentenza impugnata di conseguenza cassata, con rinvio per nuovo esame alla CTR della Lombardia in diversa composizione, che, nell'attenersi al succitato principio di diritto, svolgerà gli ulteriori accertamenti di fatto necessari in relazione alle questioni rimaste assorbite. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Motivazione semplificata.