Equitalia “buca” il termine per impugnare la sentenza, vittoria per il contribuente

Nell’ambito di una controversia nata dall’impugnazione di una cartella di pagamento, giunge all’attenzione degli Ermellini la questione relativa alla possibilità di rimessione in termini per omessa comunicazione, da parte della cancelleria, dell’avviso di trattazione dell’udienza d’appello, oltre che del dispositivo della sentenza di prime cure.

Lo hanno affermato i Supremi Giudici con l’ordinanza n. 20144/17 depositata il 17 agosto. Il fatto. A seguito dell’impugnazione di una cartella di pagamento emessa da Equitalia a carico del socio accomandante di una società ormai cancellata dal Registro delle imprese, la CTR della Campania, confermando la decisione di prime cure, accoglieva il ricorso del contribuente. La pronuncia viene quindi impugnata in Cassazione da Equitalia che lamenta l’erronea dichiarazione di inammissibilità del gravame proposto per decorso del termine semestrale di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., decisione confermata poi in Cassazione. Rimessione in termini. Ricorda infatti la S.C. che il termine semestrale di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza con il deposito in cancelleria e non dalla comunicazione di tale deposito da parte del cancelliere, essendo quest’ultima un’attività meramente informativa estranea al procedimento di pubblicazione della sentenza. Laddove dunque il difensore non abbia ricevuto comunicazioni di cancelleria, rientra tra i suoi doveri professionali attivarsi per verificare se, a causa di un mancato adempimento della cancelleria medesima, siano state svolte attività processuali a sua insaputa . Prosegue inoltre la Corte affermando che nel processo tributario la nullità per omessa o irregolare comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza può essere fatta valere solo con la tempestiva impugnazione della sentenza conclusiva del giudizio o con impugnazione tardiva nei limiti e nelle condizioni di cui all’art. 327 c.p.c., restando estraneo a tale fattispecie l’istituto della rimessione in termini. La medesima Corte infatti, con la sentenza n. 8151/15 , ha già avuto modo di precisare che l’errore sulla norma processuale che disciplina le forme di notifica della sentenza tributaria di appello rimane escluso dall’ambito di applicazione dell’istituto della rimessione in termine in quanto viene a risolversi in un errore di diritto inescusabile, non integrante un fatto impeditivo della tempestiva proposizione della impugnazione, estraneo alla volontà della parte, e della prova del quale quest’ultima è onerata . Per questi motivi, il ricorso viene respinto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 6 luglio – 17 agosto 2017, n. 20144 Presidente Iacobellis – Relatore Iofrida Fatti di causa Equitalia Servizi di Riscossione spa propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo, nei confronti di M.F. che resiste con controricorso e dell’Agenzia delle Entrate che si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione , avverso a sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 4676/33/2016, depositata in data 17/05/2016, con la quale - in controversia concernente l’impugnazione di cartella di pagamento, emessa a carico del socio accomandante, coobbligato in solido, di società cancellata dal Registro delle Imprese, per IRES ed altri tributi dovuti in relazione all’anno d’imposta 2001, - è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente. In particolare, i giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile il gravame di Equitalia Sud spa, per decorso del termine lungo semestrale, di impugnazione di cui all’articolo 327 c.p.c A seguito di deposito di proposta ex articolo 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata. Ragioni della decisione 1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 nn. 3 e 4 cp.c., degli artt. 327 c.p.c., 101 c.p.c., 156 comma 2 c.p.c., 159 c.p.c. e 31 e 37 d.lgs. 546/1992 avendo i giudici della C.T.R. dichiarato inammissibile l’appello, quanto notificato oltre il termine semestrale di cui all’articolo 327 c.p.c. senza considerare la richiesta, preliminarmente formulata dall’appellante, di rimessione in termini, per omessa comunicazione da parte della segreteria della C.T.P. di Napoli, al procuratore domiciliatario di Equitalia, costituitosi il 17/04/2014 , dell’avviso di trattazione dell’udienza del 27/06/2014 , nonché del dispositivo della sentenza di primo grado. 2. La censura è infondata. Questa Corte ha ribadito che il termine previsto dall’articolo 227 c.p.c., comma 1 decorre dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, dai suo deposito in cancelleria e non già dalla comunicazione che di tale deposito dà il cancelliere alle parti D.P.R. n. 546 del 1992, ex articolo 37, comma 2 trattandosi di attività informativa che resta estranea ai procedimento di pubblicazione, della quale non è elemento costitutivo, né requisito di efficacia v. Cass.7675/2015 Cass. 8508/2013 Cass. 639/2003 . In generale, si deve ritenere che, ove il difensore non abbia ricevuto comunicazioni di cancelleria in una fase processuale in cui ne era destinatario, rientri tra i suoi doveri professionali attivarsi per verificare se, a causa di un mancato adempimento della cancelleria medesima, siano state svolte attività processuali a sua insaputa Cass. 16194/2015 . Nel processo tributario, la nullità derivante da omessa ed irregolare comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza può essere fatta valere solo impugnando tempestivamente la sentenza conclusiva del giudizio, ovvero proponendo l’impugnazione tardiva nei limiti ed alle condizioni di cui all’articolo 327 cod. proc. civ. Cass. 6692/2015 . È per questa ragione che è stato ritenuto privo di rilievo, nella fattispecie, l’istituto della rimessione in termini, previsto dall’articolo articolo 153, comma 2, c.p.c., a seguito della L. 69/2009, pur essendone stata riconosciuta l’applicabilità al rito tributario da ultimo Cass.12544/2015 Cass.8715/2014 Cass. 3277/2012 . Invero, è stato chiaramente precisato da questa Corte Cass. 8151/2015 che l’errore sulla norma processuale che disciplina le forme di notifica della sentenza tributaria di appello, rimane escluso dall’ambito di applicazione dell’istituto della rimessione in termine in quanto viene a risolversi in un errore di diritto inescusabile, non integrante un fatto impeditivo della tempestiva proposizione della impugnazione, estraneo alla volontà della parte, e della prova del quale quest’ultima è onerata . postulando la causa non imputabile che legittima la rimessione in termine il verificarsi di un evento che presenti il carattere della assolutezza - e non già una impossibilità relativa, né tantomeno di una mera difficoltà - e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza . 3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ne rapporto ricorrente/controricorrente M. , non avendo invece la resistente Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrete al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, in favore de controricorrente M. , liquidate in complessivi Euro 3.000,00, a titolo di compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dall’articolo 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17 della l. n. 228 dei 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.