Atto spedito da Equitalia al vecchio indirizzo del difensore domiciliatario: è nullo

Non è valido l’atto emesso dalla società di riscossione al vecchio indirizzo del difensore domiciliatario la stessa società aveva l’obbligo, prima di inviare l’atto, di documentarsi e cercare il nuovo indirizzo del professionista.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17717 del 18 luglio 2017, ha stabilito che è nullo l’accertamento emesso da Equitalia al vecchio indirizzo del difensore domiciliatario per i Giudici di legittimità è compito ed obbligo della società di riscossione documentarsi sul nuovo indirizzo del difensore domiciliatario del contribuente. Il caso. La vicenda vede coinvolti Equitalia Nord spa e un contribuente la società di riscossione è ricorsa per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la sentenza dei giudici tributari di primo grado che avevano accolto l’impugnazione del contribuente avverso una iscrizione ipotecaria. In particolare la CTR ha affermato che dalla produzione del plico postale relativo alla notifica dell’atto di appello sarebbe emerso che l’impugnazione, spedita tempestivamente al vecchio domicilio del procuratore, non era stata notificata per trasferimento ad altro luogo del difensore domiciliatario di conseguenza il presupposto che la notifica non fosse andata a buon fine avrebbe dovuto comportare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Nullità sanata? Nel ricorso in Cassazione, Equitalia spa ritiene che la dichiarazione di illegittimità dei Giudici del merito non avrebbe tenuto conto che la Suprema Corte aveva reputato nulla e non inesistente la notifica dell’impugnazione non andata a buon fine, in conseguenza del trasferimento dello studio del procuratore domiciliatario di conseguenza, al caso in esame, si doveva considerare sanata la nullità. Per i Giudici di legittimità il ricorso è infondato nel processo tributario, osservano i giudici di legittimità, l’onere di notificare alle controparti costituite le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede è previsto dall’articolo 17, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l’elezione di domicilio operata presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio di quest’ultimo, sicché il difensore domiciliatario non ha, a sua volta, l’onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio, spettando invece al notificatore effettuare le apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, salva la legittimità della notifica o comunicazione dell’atto presso la segretaria della commissione tributaria ai sensi del medesimo articolo 17, comma 3, in caso di esito negativo di tali indagini . Per i giudici di legittimità nessun effetto sanante è previsto per la costituzione del contribuente opponente, poiché l’inosservanza del termine consuma definitivamente ed insanabilmente il potere di impugnazione, oltre al fatto che, come la Cassazione ha già chiarito, nella specie non si determina un ipotesi di nullità della notificazione, ma ha luogo più esattamente un ipotesi di inesistenza della notificazione, posto infatti che quando il procedimento non si è concluso mediante consegna di copia conforme all’originale dell’atto da notificare, la notificazione è da ritenersi non compiuta, ma solo tentata, e ci si viene a trovare di fronte ad un atto non già nullo, ma del tutto inesistente, perché giammai entrato a far parte della realtà dell’ordinamento , il che esclude che si possa procedere alla sua rinnovazione e che rispetto ad esso possano essere perciò invocati gli effetti propri dell’atto nullo. Conclusioni. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna Equitalia al pagamento delle spese di giudizio di legittimità nonché al pagamento del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 10 maggio – 18 luglio 2017, n. 17717 Presidente Iacobellis – Relatore Mocci Rilevato Che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata che Equitalia Nord s.p.a. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di M.G.R.T. avverso un avviso di iscrizione ipotecaria che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che, dalla produzione del plico postale relativo alla notifica dell'atto di appello, sarebbe emerso che l'impugnazione, spedita tempestivamente il 18/05/2015 al vecchio domicilio del procuratore, non era stata notificata per trasferimento ad altro luogo del difensore domiciliatario pertanto, il fatto che la notifica non fosse andata a buon fine avrebbe dovuto comportare la dichiarazione di inammissibilità del gravame Considerato che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale Equitalia Nord si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 156 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. la declaratoria di illegittimità non avrebbe tenuto conto che la Suprema Corte aveva reputato nulla e non inesistente la notifica dell'impugnazione non andata a buon fine, in conseguenza del trasferimento dello studio del procuratore domiciliatario, sicché, stante la costituzione dell'appellato, avrebbe dovuto considerare sanata la nullità che l'intimato si è costituito con controricorso che il motivo è infondato che, infatti, nel processo tributario, l'onere di notificare alle controparti costituite le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede è previsto dall'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l'elezione di domicilio operata presso lo studio del procuratore ha la mera funzione d'indicare la sede dello studio di quest'ultimo, sicché il difensore domiciliatario non ha, a sua volta, l'onere di comunicare il cambiamento d'indirizzo del proprio studio, spettando, invece, al notificante effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, salva la legittimità della notifica o comunicazione dell'atto presso la segreteria della commissione tributaria ai sensi del medesimo art. 17, comma 3, in caso di esito negativo di tali indagini Sez. 6 - 5, n. 13238 del 27/06/2016 che la sanzione per la notificazione tentata presso il domicilio non più attuale non è produttiva di alcun effetto in grado di sanare l'inosservanza del termine di impugnazione e di essa va perciò conseguentemente rilevata l'inammissibilità Sez. 6 - 5, n. 529 del 11/01/2017 che non vale opporre che, avendo nella specie la controparte resistito con comparsa di risposta, l'irregolarità sarebbe parimenti sanata per effetto dell'art. 156, comma terzo, c.p.c. l'argomento non coglie infatti la specificità della fattispecie, poiché, nella presente ipotesi, viene in considerazione l'inosservanza del termine previsto dall'art. 327, comma primo, c.p.c , correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della altrui costituzione Sez. 2, n. 11166 del 05/06/2015 che, perciò nessun effetto sanante è ascrivibile alla costituzione del controricorrente, giacché l'inosservanza del termine consuma definitivamente ed insanabilmente il potere di impugnazione, oltre al fatto che, come questa Corte ha già chiarito Sez. 5, n. 4594 del 09/03/2016 , nella specie non si determina un'ipotesi di nullità della notificazione, ma ha luogo più esattamente un'ipotesi di inesistenza della notificazione, posto infatti che quando il procedimento non si è concluso mediante consegna di copia conforme all'originale dell'atto da notificare, la notificazione è da ritenersi non compiuta, ma solo tentata, e ci si viene a trovare di fronte ad un atto non già nullo, ma del tutto inesistente, perché giammai entrato a far parte della realtà dell'ordinamento , il che esclude che si possa procedere alla sua rinnovazione a mente dell'art. 291 c.p.c. e che rispetto ad esso possano essere perciò invocati gli effetti propri dell'atto nullo che la CTR si è adeguata ai predetti principi che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, nella misura indicata in dispositivo che, ai sensi dall'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore del T., in euro 3.000, oltre spese forfettarie nella misura del 15%. Ai sensi dall'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.