“Salvo” l’avvocato che si avvale di sostituti d’udienza

Anche se espletata con l’ausilio di terzi remunerati, l’attività del professionista non è soggetta ad IRAP ancorché gli esborsi siano di modesta entità.

Sfugge all’IRAP l’avvocato che si avvale di prestazioni di terzi per l’espletamento di attività in sedi lontane o per situazioni di concomitanza o di impedimento. È quanto emerge dalla lettura dell’ordinanza della Suprema Corte depositata il 3 luglio 2017 n. 16364. Con essa, gli Ermellini di piazza Cavour hanno respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che aveva impugnato la sentenza del giudice di secondo grado, favorevole ad un contribuente avvocato , relativamente al rimborso dell’IRAP dovuta dal professionista per gli anni di imposta 2008 e 2009. Sostituzione in udienza. Per l’Agenzia, il professionista stava remunerando dei terzi con significativi compensi. Il ricorso del Fisco è però stato rigettato, in quanto non aveva indicato con dovuta autosufficienza gli elementi a carico del contribuente e in quanto aveva suggerito una diversa ricostruzione dei requisiti fattuali dell’autonoma organizzazione. Infatti, a carico del contribuente non risultavano dipendenti e costi per attrezzature particolari ed inoltre, il Giudice di Appello, con insindacabile accertamento di merito , aveva ritenuto l’attività priva del requisito dell’autonoma organizzazione ancorché espletata con l’ausilio di terzi remunerati , rilevando inoltre i modesti esborsi dell’avvocato. Secondo i giudici territoriali, si trattava delle usuali prestazioni di altri avvocati solo domiciliatari o sostituti d’udienza per l’espletamento di attività processuali in sedi lontane o in situazioni di concomitanza o di impedimento . Fonte fiscopiu.it

Corte di Cassazione, sez. VI Civile T, ordinanza 3 maggio 3 luglio 2017, n. 16364 Presidente Schirò Relatore Cirillo Ragioni della decisione La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 , osserva con motivazione semplificata L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR - Campania, che il 28 settembre 2015 ha confermato, a favore dell’avv. S.G. , il rimborso dell’IRAP limitata alle somme versate per gli anni d’imposta 2008 e 2009. La parte privata resiste con controricorso. La ricorrente censura - per violazione di norme di diritto d.lgs. 446/1997, artt. 2, 3 cod. civ., art. 2697 - la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente priva del requisito dell’autonoma organizzazione per essere espletata con minimali supporti, mentre risulterebbero significativi compensi corrisposti a terzi. L’assunto del giudice merito si pone in continuità coi principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 Rv. 639529 laddove si afferma che, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione - previsto dall’art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente a sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse b impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. Premesso che pacificamente non risultano a carico del contribuente dipendenti e costi per attrezzature particolari, il giudice d’appello, con insindacabile accertamento di merito, ha ritenuto l’attività priva del requisito dell’autonoma organizzazione ancorché espletata con l’ausilio di terzi remunerati, però, con modesti esborsi 6000 Euro nel 2008 e 9000 Euro nel 2009 trattandosi - secondo l’id plerumque accidit - delle usuali prestazioni di altri avvocati solo domiciliatari o sostituti d’udienza per l’espletamento di attività processuali in sedi lontane o in situazioni di concomitanza o impedimento v. Cass. Sez. 6-5, n. 22675 dell’8/11/2016 . Il fisco, invece, censura la sentenza assolutoria dagli obblighi in materia di IRAP, denunciando sì asserite violazioni di norme di diritto sostanziali ma, in realtà, suggerendo un diversa ricostruzione dei requisiti fattuali dell’autonoma organizzazione senza neppure ricorrere ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., ipotesi peraltro preclusa dalla cd. doppia conforme Cass. Sez. U, Sentenze n. 8053 del 07/04/2014 e n. 7931 del 29/03/2013 e senza neppure indicare, con la dovuta autosufficienza, gli elementi a carico del contribuente. Conseguentemente, il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375, primo comma, cod. proc. civ. con ordinanza di rigetto del ricorso stesso. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza in materia. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso compensa le spese del giudizio di legittimità. Motivazione semplificata.