Anche la proprietaria dell'auto alimentata a metano (misto benzina) può godere dell’esenzione fiscale

Non esistono tre tipologie di motore per le autovetture ma solamente due, uno a benzina che può essere predisposto anche per l’alimentazione a metano o a GPL, l’altro diesel con alimentazione a gasolio. L’applicabilità dell’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche non è dunque condizionata dal tipo di alimentazione della vettura ma solo dalla cilindrata.

Lo precisa la CTP di Verona con sentenza n. 154/17 depositata il 3 aprile. Il caso. L’interessata ha proposto ricorso contro l’Agenzia delle Entrate relativamente ad un provvedimento di diniego dell’esenzione dalle tasse per la sua autovettura. La ricorrente, affetta da sordomutismo, aveva chiesto, in ragione della sua disabilità, l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per la sua vettura, alimentata a metano misto benzina e l’Agenzia aveva rigettato la richiesta in quanto le auto con alimentazione a metano non rientravano nella normativa di esenzione vigente. Alimentazione a metano? La Commissione afferma che se è pur vero che la normativa in materia di cui al d.P.R. n. 633/1972 non prevede esplicitamente le vetture che abbiano l’alimentazione a metano, resta nozione di comune esperienza che non esistono vetture con la sola ed esclusiva alimentazione a metano, in quanto questa è sempre accompagnata da quella a benzina. Pertanto, non vi è ragione di escludere dall’esenzione le vetture con motore alimentato alternativamente a benzina o a metano, purchè queste siano di cilindrata inferiore a 2000 cc. La Commissione accoglie, quindi, il ricorso e compensa le spese in virtù della novità della questione.

CTP di Verona, sez. I, sentenza 3 aprile 2017, n. 154 Presidente/Relatore Bertezzolo