Che un immobile sia “di lusso” o meno lo decide la legge, non il catasto

La classificazione catastale dell’immobile per cui si chiede l’applicazione dei benefici prima casa” è priva di autonoma e decisiva rilevanza . Ciò che conta sono i requisiti fissati dalla l. n. 408/1949.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9759/17 depositata il 18 aprile. Il caso. Un contribuente si vedeva rigettato l’appello dalla Commissione tributaria regionale del Lazio contro l’avviso di accertamento per imposte di registro, ipotecaria e catastale 2008 . Secondo la CTR, la fondatezza della pretesa fiscale si basava sulla decadenza delle agevolazioni sull’acquisto della prima casa”. Il contribuente ricorreva in Cassazione, lamentando violazione del d.m. 2 agosto 1969, avendo la Commissione escluso che l’immobile de quo facesse parte della categoria degli immobili di lusso” e, pertanto, fosse al di fuori della sfera applicativa dei benefici di cui sopra. L’applicabilità del bonus prima casa. Secondo la Corte di Cassazione, però, il ricorso è inammissibile e comunque infondato. Infatti, in tema d’imposta di registro, l’appartenenza o meno di un determinato immobile alla categoria di lusso”, ai fini dell’applicabilità del bonus sull’acquisto della prima casa, va riscontrato sulla sola base dei requisiti all’uopo fissati dall’art. 13 l. n. 408/1949 , nonché dei decreti del Ministro dei lavori pubblici emanati in attuazione della delega ivi prevista. A nulla rileva, invece, la classificazione catastale. Per questo motivo, il ricorso deve essere rigettato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, sentenza 2 marzo – 18 aprile 2017, n. 9759 Presidente Cirillo – Relatore Manzon Fatto e diritto Rilevato che Con sentenza in data 22 settembre 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto da C.R. avverso la sentenza n. 10544/39/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento per imposte di registro, ipotecaria e catastale 2008. La CTR osservava in particolare che la fondatezza della pretesa fiscale si basava sulla disposta decadenza dalle agevolazioni prima casa , riconoscendone la legittimità. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo un motivo unico. L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contradditorio orale. Considerato che Con l’unico motivo dedotto - ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - il ricorrente lamenta la violazione del d.m. 2 agosto 1969, poiché la CTR ha escluso che l’immobile de quo rientri nella sfera applicativa delle agevolazioni prima casa , in quanto classificabile di lusso . La censura è inammissibile e comunque infondata. Vi è infatti da ribadire che In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione ex multis , da ultimo v. Sez. 5, n. 26110 del 2015 . Va peraltro ribadito che Con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7921 del 2011 . Lo sviluppo della censura - che peraltro contraddittoriamente e quindi vieppiù inammissibilmente, non sviluppa in alcun modo la sua intestazione , bensì critica le argomentazioni di merito della sentenza impugnata - fa collidere il mezzo proposto con detti principi di diritto. Peraltro, va comunque in diritto ribadito anche che In tema d’imposta di registro, il carattere non di lusso del fabbricato, al fine dell’applicazione dei benefici per l’acquisto della prima casa di cui all’art. 1 sesto comma della legge 22 aprile 1982 n. 168, va riscontrato sulla sola base dei requisiti all’uopo fissati dall’art. 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408, nonché dei decreti del Ministro dei lavori pubblici emanati in attuazione della delega con tale norma conferita, mentre resta priva di autonoma e decisiva rilevanza la classificazione catastale nella specie, cat. A/7, inerente alle abitazioni in villini Sez. 1, Sentenza n. 8502 del 26/09/1996, Rv. 499768 - 01 . Il ricorso va dunque rigettato. Nulla per le spese stante la mancata difesa dell’Agenzia fiscale. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.