Iscrizione ipotecaria, contraddittorio obbligatorio

L’amministrazione finanziaria prima di iscrivere ipoteca su beni immobili deve trasmettere al contribuente una comunicazione preventiva con cui lo avvisa che, in mancanza del pagamento, sarà iscritta ipoteca.

Quanto precede è contenuto nella sentenza n. 7597/2017 della Corte di Cassazione da cui emerge che l’omessa attivazione del contraddittorio con il contribuente comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento. Il concessionario della riscossione, infatti, può iscrivere ipoteca sugli immobili del contribuente, che si è reso inadempiente all’intimazione di pagamento eseguita mediante la relativa cartella o l’avviso di accertamento esecutivo, previa notifica di una comunicazione contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento, sarà iscritta l’ipoteca art. 77, comma 2- bis , d.P.R. n. 602/1973 . L’agente della riscossione, quindi, può emettere cartelle e/o ingiunzioni di pagamento solo sulla base di elementi validi e documentabili in grado di giustificare le pretese degli enti creditori, essendo dovuta la prova da parte di questi ultimi o da parte del concessionario. L’iscrizione ipotecaria è una facoltà del concessionario della riscossione e il titolo per l’iscrizione ipotecaria è l’esistenza della cartella di pagamento regolarmente notificata la giurisdizione del giudice tributario, quindi, si limita alla verifica della correttezza della sequenza procedimentale di atti di cui al d.P.R. n. 602/1973 e non si estende alla fondatezza del rapporto tributario sottostante, respingendo il ricorso. Il caso. Nella fattispecie in esame il contribuente ha proposto impugnazione al provvedimento di iscrizione ipotecaria su un immobile di proprietà emesso dall’Agente di riscossione per mancato pagamento di cartella esattoriale. La CTR, in particolare aveva ritenuto che l’opposizione all’iscrizione doveva esercitarsi entro 60 gg. Dalla notificazione della cartella, a nulla rilevando la mancanza dell’avviso di intimazione ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973. La Suprema Corte ha ritenuto preliminarmente che l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 non è atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, per cui può effettuarsi senza procedere alla notifica dell’intimazione di cui al suddetto art. 50, la quale è prevista quando l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento. Il contribuente deve essere preventivamente informato. L’ufficio finanziario prima di iscrivere ipoteca su beni immobili deve informare preventivamente il contribuente che procederà all’iscrizione ipotecaria mediante l’invio di una specifica comunicazione, concedendo allo stesso un termine 30 giorni, ex art. 77, comma 2- bis, d.P.R. n. 602/1973 per presentare osservazioni o effettuare il pagamento, atteso che l’omessa attivazione del contraddittorio comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dalle norme della Carta dei diritti fondamentali della U.E. artt. 41, 47 e 48 . La mancata notifica della suddetta comunicazione determina, quindi, la nullità dell’iscrizione di ipoteca, come confermato dall’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui spetta al giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente, che ha comunque dedotto la nullità dell’iscrizione ipotecaria a causa della mancata instaurazione del contraddittorio endo-procedimentale. Anche recentemente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’omessa notifica di tale comunicazione determina la nullità dell’iscrizione ipotecaria, non essendo stato attivato il contraddittorio con il contribuente Cass. n. 4590/2017 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 25 gennaio – 27 marzo 2017, numero 7597 Presidente Iacobellis – Relatore Crucitti Considerato in fatto F. C. ricorre, affidandosi a due motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la C.T.R. del Lazio, rigettandone l'appello, ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso proposto avverso il provvedimento di iscrizione ipotecaria emesso dall'Agente della riscossione per mancato pagamento di una cartella di pagamento. In particolare, la Commissione Regionale -accertato preliminarmente che sia la cartella che il prodromico avviso di accertamento erano stati ritualmente notificati-riteneva che l'opposizione avrebbe m dovuto esercitarsi entro il termine di gg.60 dalla notificazione della cartella, a nulla rilevando la mancanza dell'avviso di intimazione ex articolo 50 comma, del d.p.r. numero 602/73 Equitalia Sud s.p.a. resiste con controricorso. L'Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione. Il Ministero dell'economia e delle finanze non ha svolto attività difensiva. A seguito di deposito di proposta ex articolo 380 bis c.p.comma e di fissazione dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, il ricorrente ha depositato memoria. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata. Ritenuto in diritto 1. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze non risultando che lo stesso sia stato parte nei precedenti gradi di giudizio. Ricomma 2015 numero 23166 sez. MT - ud. 25-01-2017 -2- 2.11 primo motivo del ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'agente per la riscossione, nella parte in cui si deduce violazione di legge, è fondato alla luce dell'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con sentenza numero 19667/2014, hanno enunciato i due seguenti principi di diritto a l'iscrizione ipotecaria prevista dall'articolo 77 del d.pr. 29 settembre 1973 numero 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'articolo 50, secondo comma, del d.p.r. numero 602 cit. la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento b in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere ipoteca su beni immobili ai sensi dell'articolo 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, numero 602 nella formulazione vigente ratione temporis , deve comunicare al contribuente che procedera alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che puo‘ essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative da ultimo, quello previsto dall'articolo 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R, come introdotto dal dl. 14 maggio 2011, numero 70, conv. con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, numero 106 , in trenta giorni — per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedirnentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità. 2.1. Se alla stregua del principio sopra trascritto sub a , l'articolo 50, II comma, del d.p.r. cit. non si applica alle iscrizioni ipotecarie in oggetto, deve tuttavia rilevarsi che l'originario ricorso si risolve in sostanza in una denuncia di mancata applicazione dei principi che impongono, anche in materia di iscrizione ipotecaria, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale denuncia da giudicarsi fondata alla stregua del principio sopra trascritto sub a . In proposito è, ormai, consolidato Ricomma 2015 numero 23166 sez. MT - ud. 25-01-2017 -3- l'orientamento v. di recente Cass. numero 6072/15 numero 8447/15 numero 9926/15 numero 11505/2015 numero 15509/15 secondo cui le Sezioni Unite abbiano implicitamente riconosciuto che spetta al giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente, che ha comunque dedotto la nullità della iscrizione di ipoteca a causa della mancata istaurazione del contraddittorio e non assume rilievo la circostanza che sia stata invocata una norma in concreto non applicabile, dovendo il giudice dare adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia nella medesima prospettiva, si vedano i precedenti con cui questa Corte ha affermato che il giudice che dichiari la decadenza dal potere impositivo in forza di una norma diversa rispetto a quella invocata dal contribuente non rileva d'ufficio un'eccezione non proposta, ma si limita a qualificare in termini giuridici diversi la già formulata deduzione, sulla base di circostanze di fatto acquisite agli atti senti. nnumero 25077/14, 25402/14 e 2943/10, quest'ultima in relazione ad una controversia in cui la parte aveva eccepito la prescrizione ed il giudice aveva fatto applicazione di una causa di decadenza . 3. Il secondo motivo, laddove si denuncia una carente ed incongrua motivazione, è, invece inammissibile essendo applicabile al ricorso il nuovo disposto dell'articolo 360, I, comma numero 5 c.p.comma mentre la dedotta violazione di legge impinge nell'accertamento in fatto compiuto dal Giudice di merito in ordine alla rituale notificazione della cartella. 4.Ne consegue, in accoglimento del primo motivo, inammissibile il secondo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione tributaria del Lazio, la quale provvederà anche al regolamento delle spese processuali di questo giudizio. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze. In accoglimento del primo motivo di ricorso proposto nei confronti delle altre intimate, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.