Collaboratore part-time: il medico non paga l’IRAP

Il professionista in questo caso, un medico del SSN che per lo svolgimento della propria attività si avvale di un solo dipendente part-time” non è soggetto al pagamento dell’IRAP.

Quanto precede emerge dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 6785/17 depositata il 15 marzo in cui viene affermato che l’utilizzo di una collaborazione part-time non configura l’autonoma organizzazione in quanto non aumenta la capacità produttiva del professionista cfr. anche Cass. n. 6786/17 . L’autonoma organizzazione. In tema di assoggettabilità all’IRAP, introdotta dal d.lgs. n. 446/1997 e dovuta da aziende, enti o liberi professionisti ossia tutti coloro i quali esercitano un’attività anche non commerciale, il presupposto prevalente è costituito dall’autonoma organizzazione, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità. Tale presupposto sussiste quando il contribuente è il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità impieghi, inoltre, beni strumentali eccedenti, secondo l’ id quod plerumque accidit , il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore con mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. La vicenda. Nella fattispecie in esame il contribuente un medico convenzionato con il SSN ha impugnato il silenzio-rigetto dell’ufficio finanziario all’istanza di rimborso per l’IRAP versata per gli anni 2006-2009. Sia in primo che in secondo grado, i Giudici hanno riconosciuto che il medico si avvaleva di una collaboratrice part-time con mansioni meramente esecutive di compiti strumentali rispetto all’espletamento dell’attività. I Giudici di legittimità hanno ritenuto infondato il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate atteso che in tema di IRAP il presupposto dell’autonoma organizzazione ex art. 2 d.lgs. n. 446/1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Collaboratrice part-time. In materia di imposta regionale sulle attività produttive dunque l’utilizzo in modo non occasionale, da parte di un medico di base, della collaborazione di terzi un solo dipendente part-time , non rappresenta, di per sé, un fattore decisivo per il riconoscimento dell’ autonoma organizzazione”, atteso che il Giudice di merito deve accertare in concreto se tale prestazione lavorativa rappresenti quel valore aggiunto idoneo ad accrescere la capacità produttiva del professionista. In sostanza la Corte, avallando le motivazioni di merito, ha affermato che l’avvalersi di una collaborazione part-time non è elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento dell’autonoma organizzazione, atteso che non aumenta l’indice di capacità produttiva del professionista, anche in considerazione della peculiarità dell’attività del medico di base, tenuto, nell’interesse della sanità pubblica, ad un servizio continuo ed efficiente.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 21 dicembre 2016 – 15 marzo 2017, n. 6785 Presidente Iacobellis – Relatore Mocci Fatto e diritto La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione del contribuente, medico convenzionato con il SSN, avverso il silenzio rigetto sull'istanza di rimborso dell'IRAP, da lui versato per gli anni 2006 - 2009, per un totale di 19.928,74. Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che, nella specie, il sanitario si avvaleva di una collaboratrice part rime, con mansioni meramente esecutive, e di beni strumentali essenziali all'espletamento dell'attività. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione degli artt. 2 comma 1 e 3 comma 10 lett. c del D.Lg 15/12/1997 n. 446, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c Sostiene la ricorrente che, nella specie, l'impiego di un collaboratore nell'esercizio dell'attività professionale, seppure part time, sarebbe sicuro indice della sussistenza di un'autonoma organizzazione. L'intimato ha resistito, proponendo altresì ricorso incidentale, per denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione alla disposta compensazione delle spese. Il ricorso principale è infondato. In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'autonoma organizzazione richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive Sez. U, n. 9451 del 10/05/2016 cfr. anche Sez. 5, n. 22468 del 04/11/2015 . Conformemente a tale indirizzo, questa Corte aveva già affermato che, in materia di imposta regionale sulle attività produttive 110.1 3 , l'avvalersi in modo non occasionale, da parte di un medico di base, della collaborazione di terzi nella specie di un solo dipendente part time , non costituisce, di per sé, fattore decisivo per determinare il riconoscimento della autonoma organizzazione , dovendo il giudice del merito accertare in concreto se tale prestazione lavorativa rappresenti quel valore aggiunto idoneo ad accrescere la capacità produttiva del professionista Sez. 6 - 5, n. 26982 del 19/12/2014 conf. Sez. 6 - 5, n. 3755 del 18/02/2014 . Insomma, come ha correttamente affermato la CFR, l'utilizzo di una collaborazione pari time non è elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento dell'autonoma organizzazione, in quanto non aumenta l'indice di capacità produttiva del professionista, anche in considerazione della peculiarità dell'attività del medico di base, tenuto, nell'interesse della sanità pubblica, ad un servizio continuo ed efficiente. Il ricorso incidentale è fondato. La disposta compensazione delle spese del grado è motivata col richiamo a giuste ragioni , concetto ormai superato dallo stesso legislatore da oltre un decennio con la legge n. 263/2005 . Nel processo tributario, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 1 5, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, ai procedimenti instaurati dopo il 4 luglio 2009 si applica l'art. 92, comma 2, c.p.c., nella versione emendata dall'art. 45, comma 11, della legge n. 69 del 2009 — posto che il processo è stato pacificamente introdotto dopo tale data e prima della riforma di cui al D.L. 13 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162 - sicché la compensazione delle spese richiede la concorrenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione , che non possono essere desunte dal complesso della sentenza, pena la sua cassazione sul punto Sez. 6 - 5, n. 22793 del 09/11/2015 . Va pertanto rigettato il ricorso principale ed accolto quello incidentale, con conseguente cassazione della pronuncia impugnata e rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CFR del Lazio, che uniformandosi ai principi di diritto sopra riportati, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, a diversa sezione della CFR del Lazio.