Il medico ASL paga l’IRAP

Il medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale che svolge attività di medicina di gruppo è soggetto al pagamento dell’IRAP.

Il principio è contenuto nell’ordinanza della Cassazione n. 6370/17 depositata il 13 marzo da cui emerge che la medicina di gruppo non è un’associazione tra professionisti ma un organismo del SSN la cui attività integra il presupposto impositivo dell’IRAP per l’esistenza di un’autonoma organizzazione. L’autonoma organizzazione. Com’è noto l’IRAP è stata introdotta con il d.lgs. n. 446/1997 ed è dovuta da aziende, enti o liberi professionisti ossia tutti coloro i quali esercitano un’attività anche non commerciale. L’esercizio del lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’IRAP solo nel caso in cui si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il parametro dell’autonoma organizzazione, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, sussiste quando il contribuente è il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità impieghi, inoltre, beni strumentali eccedenti, secondo l’ id quod plerumque accidit , il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore con mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. La vicenda. Nella fattispecie in esame il ricorrente, medico di medicina generale convenuto con il SSN, a seguito di istanza di rimborso dell’IRAP versata anni 2004-2007 ha impugnato il silenzio-rifiuto opposto dall’ufficio finanziario. In primo grado il ricorso non è stato accolto mentre la CTR ha ritenuto che l’attività svolta dal medico non fosse assoggettabile all’imposta in quanto aveva sostenuto spese per beni strumentali di valore modesto e non assumeva rilievo l’attività di medicina generale svolta in forma associata. Medicina di gruppo e presupposto impositivo. La Corte ha affermato che in materia di IRAP, la medicina di gruppo non è considerata un’associazione tra professionisti ma un organismo promosso dal SSN, sicché la relativa attività configura il presupposto impositivo non per la forma associativa ma per l’eventuale sussistenza di un’autonoma organizzazione. I Giudici di legittimità hanno escluso che l’attività della medicina di gruppo sia riconducibile ad un tipo di società di cui all’art. 2 e 3 d.lgs. n. 446/1997 e che quindi rappresenti per legge presupposto di imposta dell’IRAP tale attività, quindi, non integra di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del pagamento dell’imposta in esame. Il Collegio ha specificato poi che la CTR non si è conformata a tale principio di diritto non avendo accertato che la fattispecie rientrasse nella c.d. medicina di gruppo . In base a quanto precede, ritenendo la sussistenza del presupposto impositivo per l’attività di medicina generale svolta dal ricorrente in forma associata, la Corte ha accolto il ricorso dell’ufficio rinviando la causa ad altra sezione della competente CTR. In conclusione. Non ricorre il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione dell’IRAP qualora nella produzione di reddito, incentrato sulle sole capacità personali del professionista, manchi una parte aggiuntiva di profitto derivante da una struttura organizzativa cioè di un complesso di fattori.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 11 gennaio – 13 marzo 2017, n. 6370 Presidente Iacobellis – Relatore Iofrida In fatto L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di Calderini Bruno che non resiste , avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 124/09/2012, depositata in data 14/12/2012, con la quale - in controversia concernente l'impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente esercente l'attività di medico di medicina generale convenzionato con il SSN di rimborso dell'IRAP versata dal 2004 al 2007 - è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente. In particolare, i giudici d'appello, nell'accogliere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che l'attività svolta dal medico di medicina generale per le intrinseche caratteristiche era da ritenersi non assoggettabile ad IRAP e comunque, nello specifico, il contribuente aveva dimostrato di avere sostenuto spese per beni strumentali di valore finale modesto ed indispensabili all'esercizio dell'attività arredi dello studio, attrezzature telefoniche ed informatiche ed un'autovettura e non assumeva rilievo lo svolgimento dell'attività di medicina generale in forma associata, modalità prevista anzi raccomandata dalla Convenzione con il SSN sino al 2008, al fine della produzione di un migliore servizio sanitario pubblico. A seguito di deposito di relazione ex articolo 380 bis c.p.c., è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata. In diritto 1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 n. 3 c.p.c., dell'articolo 2 d.lgs. 446/1997, avendo i giudici della C.T.R. affermato che le regole della citata disposizione non si applicano ai medici convenzionati con il SSN, non considerando che l'attività di medico, anche libero professionale, era svolta all'interno di uno studio associato che si avvaleva di un dipendente cui venivano corrisposti importi vicini e superiori ad C 20.000,00 e che il professionista aveva comunque erogato compensi a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale ed aveva utilizzato beni strumentali di entità non trascurabile. Con il secondo ed il terzo motivo, la ricorrente svolge poi, in relazione allo stesso fatto storico, la sussistenza o meno di un'autonoma organizzazione, vizi motivazionali, di insufficiente e contraddittoria motivazione e di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ex articolo 360 n. 5 c.p.c., vecchia e nuova formulazione. 2. La prima censura è fondata, nei sensi di cui appresso, assorbiti i restanti motivi. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia n. 7291/2016, hanno di recente affermato il seguente principio di diritto In materia di imposta regionale sulle attività produttive, la medicina di gruppo , ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. n. 270 del 2000, non è un'associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicché la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l'eventuale sussistenza di un'autonoma organizzazione per quest'ultima, è insufficiente l'erogazione della quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune, giacché essa costituisce il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale. 3- Le Sezioni Unite hanno escluso quindi che l'attività della medicina di gruppo sia riconducibile ad uno dei tipi di società o enti, di cui agli artt. 2 e 3 del d. Igs. n. 446 del 1997, e che quindi costituisca ex lege presupposto d'imposta ed hanno richiamato, da tempo chiarito, da questa stessa Corte, con riguardo all'IRAP, in ordine al fatto che la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature, indicate nell'articolo 22 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e considerazioni analoghe conseguono in relazione poi alle spese costituenti la quota per il Personale di segreteria o infermieristico comune , il cui utilizzo è previsto per lo svolgimento dell'attività di medicina di gruppo dall'articolo 40, camma 9, lettera d , del detto accordo collettivo, reso esecutivo col D.P.R. n. 270 del 2000 , rientrando nell'ambito del minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale ed essendo obbligatoria ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo Cass. n. 10240 del 2010, n. 1158 del 2012 . La C.T.R. non risulta conforme a tale principio di diritto successivamente affermato, non essendosi compiuto alcun accertamento in ordine alla ricorrenza o meno di una fattispecie effettivamente rientrante nella c.d. Medicina di Gruppo la ricorrente lamenta l'esercizio in forma associata da parte di medico di medicina generale convenzionato con il SSN quale requisito integrante l'autonoma organizzazione ai fini IRAP. 3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Toscana in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. della Toscana.