Iscrizione ipotecaria su immobili costituiti in fondo patrimoniale e debito d’imposta sorto da attività d’impresa

Il fatto che un soggetto ometta di dichiarare utili di impresa e percepisca, così, un maggior reddito dalla propria attività, non assoggettato al prelievo fiscale, non esclude la destinazione del reddito così prodotto al soddisfacimento dei bisogni familiari. A tal riguardo, l'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c., ed in particolare, che il debito per cui si procede sia contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore sia a conoscenza di tale estraneità, grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale.

Tali principi sono stati statuiti dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4593/17 depositata il 22 febbraio, che ha sottolineato come, da un lato, il maggior reddito conseguito all'evasione ben può essere destinato al soddisfacimento dei bisogni familiari, dall'altro, è onere dei ricorrenti provare che il debito verso il fisco è determinato da scopi voluttuari estranei ai bisogni della famiglia. Il fatto che un soggetto sia stato separato dalla moglie nel periodo in cui ha contratto il debito tributario non esclude la relazione tra il fatto generatore del debito ed i bisogni della famiglia, poiché egli è comunque tenuto ad adempiere all'obbligo di mantenimento previsto dagli artt. 147 e 148 c.c Inoltre i coniugi, nel presentare la dichiarazione congiunta per il periodo di imposta in cui è maturato il debito nei confronti del fisco, assumono responsabilità solidale, a norma della l. n. 114/77, in relazione agli obblighi da essa derivanti. Debito di natura tributaria e soddisfazione dei bisogni della famiglia. Il giudice civile di gravame ha confermato la legittimità dell'iscrizione ipotecaria eseguita da Equitalia. su immobili, di proprietà di un soggetto, costituiti in fondo patrimoniale con atto pubblico. Gli Ermellini, con la pronuncia citata, hanno rigettato il ricorso per cassazione sulla base delle seguenti articolate argomentazioni. L'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero - nell'ipotesi contraria - purché il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l'eventuale iscrizione comunque effettuata. Considerazioni. In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell’obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi Cass. n. 21396/15 . Qualora il coniuge che ha costituito un fondo patrimoniale, conferendovi un suo bene, agisca contro un suo creditore chiedendo che - in ragione dell'appartenenza del bene al fondo - venga dichiarata, ai sensi dell'art. 170 c.c., l'illegittimità dell'iscrizione di ipoteca che costui abbia eseguito sul bene, ha l'onere di allegare e provare che il debito sia stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di tale circostanza, anche nel caso di iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 Cass. n. 1652/16 . L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicché, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 c.p.c., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell’obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari Cass. n. 22762/16 . In sostanza, il debito che si vuole soddisfare con l'esecuzione forzata non deve essere sorto per soddisfare esigenze di natura meramente voluttuaria o speculativa, ma deve essere volto al soddisfacimento delle esigenze di mantenimento e sviluppo del nucleo familiare, anche attraverso il potenziamento della capacità lavorativa del capo famiglia. Limitarsi ad accertare che i debiti derivano dall'attività di quest'ultimo, quindi, è insufficiente, di per sé, a legittimare l'iscrizione ipotecaria sui beni costituiti in fondo patrimoniale, essendo a tal fine richiesta un'indagine più approfondita Cass. n. 23876/15 . I beni costituiti nel fondo patrimoniale, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, possono costituire oggetto di ipoteca ad opera di terzi solo nei limiti in cui sono suscettibili di esecuzione forzata e, quindi, solo in relazione all’inadempimento di obbligazioni assunte nell’interesse della famiglia Cass. n. 7880/12 . Spetta al contribuente fornire la prova della estraneità del debito fiscale ai bisogni familiari e della conoscenza della estraneità in capo al creditore. L'accertamento relativo alla riconducibilità dei beni alle esigenze della famiglia, costituisce accertamento di fatto, istituzionalmente rimesso al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione Cass. n. 1295/12 .

Corte di Cassazione, sez. Tributaria Civile, sentenza 1 – 22 febbraio 2017, n. 4593 Presidente Chindemi – Relatore Zoso Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione 1. La Corte d'appello di Bari confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Trani, sezione staccata di Canosa di Puglia, con cui era stata rigettata la domanda proposta da I.V., P.M., I.D., I.C. e I.S. volta alla declaratoria di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria eseguita da Equitalia ETR S.p.A. su immobili di proprietà di P.M. costituiti in fondo patrimoniale con atto del 19 settembre 1990. 2. Avverso la sentenza della corte d'appello di Bari propongono ricorso per cassazione P.M., I.D. e I.C. affidato a quattro motivi. Equitalia Sud S.p.A., subentrata per atto di fusione per incorporazione ad Equitalia ETR S.p.A., si è costituita in giudizio con controricorso. 3. Con il primo motivo i ricorrenti deducono omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 5, cod. proc. civ Sostengono che i giudici di appello hanno dichiarato che i redditi per i quali era stato omesso il versamento dei relativi tributi provenivano da un'impresa familiare e che, per tale ragione, gli interessi della famiglia e dell'impresa erano coincidenti in ragione della destinazione degli utili alle esigenze familiari. Sennonché non era emerso da alcun atto processuale che i redditi tassati fossero originati da un'impresa familiare e i giudici d'appello hanno omesso di valutare le risultanze processuali rinvenienti dai documenti del fascicolo di appello in particolare, dal verbale della Guardia di Finanza si evinceva che non vi era relazione tra il fatto generatore dell'obbligazione ed i bisogni della famiglia perché l'unico fatto generatore dell'obbligazione era la norma di cui all'articolo 17 della legge numero 114 del 1977, che prevedeva la solidarietà in caso di dichiarazione congiunta presentata dai coniugi. In realtà P.M. ed il marito I.V. erano separati dal 1991 e l'obbligazione della P. derivava dal solo fatto di aver sottoscritto una dichiarazione congiunta e non già dalla produzione di utili che avrebbero potuto essere utilizzati per esigenze familiari. 4. Con il secondo motivo deducono violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all'articolo 170 cod. civ. poiché nel caso di specie il debito di I.V. nei confronti dello Stato era derivato da attività illecite poste in essere nella qualità di amministratore di fatto della società S.I. Srl quando egli era già separato dalla moglie, sicché i redditi da lui prodotti non erano mai stati ricondotti nell'alveo familiare. Dunque non si poteva ritenere che il debito tributario fosse stato contratto per il soddisfacimento dei bisogni familiari. Peraltro il fatto generatore dell'obbligazione, nel caso di specie, non era la produzione del reddito ma la solidarietà prevista per legge in caso di dichiarazione congiunta. 5. Con il terzo motivo deducono violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 5, cod. proc. civ., in relazione all'articolo 345 cod. proc. civ Sostengono che la Corte d'appello ha errato nel ritenere che fosse inammissibile la produzione documentale nel giudizio di appello poiché era applicabile l'articolo 345 c.p.c. nella formulazione antecedente alla legge numero 68/2009 che prevedeva l'ammissibilità della produzione di documenti nuovi purché ritenuta indispensabile alla decisione del giudizio. 6. Con il quarto motivo deducono omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 5, cod. proc. civ., in quanto i giudici di appello non si sono pronunciati sui motivi formulati in via gradata ritenendoli assorbiti laddove, invece, avrebbero dovuto considerare che l'agenzia delle entrate era a conoscenza della natura del debito contratto per esigenze estranee alla famiglia poiché ciò si evinceva dalle sentenze prodotte inoltre l'agenzia delle entrate era perfettamente a conoscenza delle motivazioni sottese all'accertamento del debito tributario in capo alla società S.I. Srl e alla ripercussione in capo all'amministratore socio della debenza delle somme sicché non poteva non conoscere la natura della pretesa tributaria e l'attività speculativa da cui scaturiva. Inoltre buona parte dei debiti esattoriali per cui era stata iscritta ipoteca si riferivano ad interessi moratori e sanzioni che dovevano necessariamente rimanere a carico del soggetto che aveva commesso il fatto giuridico. 7. In ordine al primo ed al terzo motivo di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione, osserva la Corte che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, non è applicabile nel caso di specie, giusta la noma di cui all'art. 54 citato che prevede che l'art. 360, comma 1 n. 5, cod. proc. civ. si applichi alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Ciò posto, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19150 del 28/09/2016 . Al lume di tale principio i motivi di ricorso sono infondati in quanto il fatto che i giudici di appello non abbiano esaminato i documenti da cui si evinceva che il debito tributario derivava da evasione fiscale commessa da I.V. nell'esercizio dell'impresa non ha carattere decisivo poiché non consente di ritenere che i giudici stessi sarebbero pervenuti ad un diverso giudizio di merito. Ciò in quanto, come già affermato dalla Corte di legittimità Cass. n. 1652 del 29/01/2016 l'art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, sicché l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero - nell'ipotesi contraria - purché il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l'eventuale iscrizione comunque effettuata. E' stato, poi, affermato che il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della famiglia ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi Cass. n. 3738 del 24/02/2015 . Dunque il fatto che I.V. avesse omesso di dichiarare utili di impresa ed avesse, così, percepito un maggior reddito dalla propria attività in quanto non assoggettato al prelievo fiscale non escludeva la destinazione del reddito così prodotto al soddisfacimento dei bisogni familiari. Va, poi, ribadito il principio affermato dalla Corte di legittimità per il quale l'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c., ed in particolare, per quanto rileva in questa sede, che il debito per cui si procede sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore sia a conoscenza di tale estraneità, grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale Cass. n. 1652 del 29/01/2016 Cass. n. 4011 del 19/02/2013 Cass. n. 12730 del 30/05/2007 Cass. n. 12998 del 31/05/2006 . Dunque da un lato il maggior reddito conseguito all'evasione ben avrebbe potuto essere destinato al soddisfacimento dei bisogni familiari, dall'altro sarebbe stato onere dei ricorrenti provare che il debito verso il fisco era stato determinato da scopi voluttuari estranei ai bisogni della famiglia. 8. Per le stesse ragioni testé esposte è infondato anche il secondo motivo di ricorso in quanto il fatto che I.V. fosse separato dalla moglie nel periodo in cui ha contratto il debito tributario non esclude la relazione tra il fatto generatore del debito ed i bisogni della famiglia poiché egli era comunque tenuto ad adempiere all'obbligo di mantenimento previsto dagli artt. 147 e 148 cod. civ Inoltre i coniugi, nel presentare la dichiarazione congiunta per il periodo di imposta in cui è maturato il debito nei confronti del fisco, hanno assunto responsabilità solidale, a norma della legge n. 114/77, in relazione agli obblighi da essa derivanti. 9. Il quarto motivo è infondato sia perché l'onere della prova che l'Agenzia delle Entrate fosse a conoscenza della natura del debito contratto per esigenze estranee alla famiglia incombeva sui ricorrenti sia perché il debito per interessi e sanzioni segue la sorte del debito capitale in quanto accessorio. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere all'agenzia delle entrate e le spese processuali che liquida in euro 7.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.