Accertamento induttivo non ammesso per lavoratori “irregolari”

L’accertamento induttivo è ammissibile qualora la contabilità sia del tutto inattendibile, non rilevando la presenza di lavoratori irregolari”, soprattutto se in proporzione infima rispetto alla realtà aziendale complessivamente considerata.

Quanto sopra è contenuto nella sentenza della Suprema Corte n. 2466/17, depositata il 31 gennaio, da cui emerge che la presenza di due lavoratori in nero su un totale di 49 addetti non è sufficiente a far scattare l’accertamento induttivo dovendo sussistere la gravità della violazione rispetto alla realtà aziendale. L’ufficio finanziario, ai fini accertativi, procede a rettificare i redditi valutando presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti, eventuali gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e gli studi di settore art. 62- sexies , d.l. 30 agosto 1993 . Contesto normativo. In particolare, l’art. 39 d.P.R. n. 600/1973 disciplina il potere di accertamento dell’ufficio finanziario che, in presenza di irregolarità contabili meno gravi di cui al primo comma del citato art. 39, può procedere ad accertamento analitico, utilizzando gli stessi dati forniti dal contribuente, mentre allorché riscontri un’inattendibilità globale delle scritture contabili è autorizzato ai sensi del successivo secondo comma a procedere al metodo induttivo. In tema di accertamento il legislatore ha previsto alcune espresse garanzie a favore del contribuente, nei cui confronti siano stati eseguiti accessi, ispezioni e verifiche, il quale può comunicare all’ufficio, entro 60 giorni, osservazioni e richieste, che dovranno essere valutate in ordine ai dati ed elementi su cui si fonderà l’atto impositivo art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 - Statuto del contribuente . La vicenda. Nel caso in esame a seguito di una ispezione congiunta Direzione Provinciale del Lavoro e INPS presso i locali di una società emergeva la presenza di lavoratori irregolari. L’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento ritenendo tale violazione grave ai fini della contabilità dell’azienda Quest’ultima ha impugnato l’accertamento eccependo l’illegittimità del procedimento di accertamento induttivo atteso che nel caso specifico presenza di due lavoratori in nero non sussisteva una grave omissione o inesattezza della contabilità. La Corte, accogliendo la tesi della società, ha ritenuto che l’art. 39 d.P.R. n. 600/1973 consente all’ufficio di presumere l’esistenza di attività non dichiarate facendo ricorso a presunzioni semplici, secondo i canoni civilistici di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c., essendo ammesso l’accertamento induttivo solo qualora la contabilità sia complessivamente e completamente inattendibile. I Giudici di legittimità hanno rilevato che nella fattispecie esaminata l’esistenza di due lavoratori in nero” su un totale di 49 dipendenti costitutiva una lieve omissione che non giustificava il ricorso all’accertamento induttivo, attesa anche la complessiva attività svolta per di più la mancata registrazione si era verificata per un breve lasso di tempo con una tempestiva regolarizzazione. La CTR, riportandosi al contenuto del verbale di ispezione dell’INPS, non aveva chiarito perché tali condizioni erano state ritenute dotate di quei caratteri di gravità tali da giudicare inattendibile l’intera contabilità e far scattare un accertamento induttivo. Emerge da tale pronunciamento che il Giudice di merito non deve valutare i singoli elementi fattuali tali da poter originare l’inattendibilità della contabilità ma deve valutare la realtà aziendale nel suo complesso, motivando la gravità e la sufficienza di tale giudizio. In precedenza. La Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare che anche nel caso di prestazioni sanitarie avente base nella installazione di protesi dentarie è legittimo il recupero a tassazione dei ricavi, ricostruiti induttivamente, ove la cessione o l’impiego in prestazioni d’opera di beni possa ricavarsi dall’esistenza di documentazione contabile di acquisto in tal caso spetta al contribuente fornire la specificazione per categorie omogenee di beni sent. n. 3777/13 .

Corte di Cassazione, sez. V Civile, sentenza 9 – 31 gennaio 2017, n. 2466 Presidente Tirelli – Relatore Fuochi Tinarelli Ritenuto in fatto 1. L'Agenzia delle entrate, in esito ad ispezione congiunta della Direzione Provinciale del Lavoro e dell'INPS presso i locali della Santa Barbara Food Srl, dalla quale emergeva la presenza di lavoratori irregolari per il periodo dal 2004 al 2007, emetteva avviso di accertamento ex D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d , e art. 40, ai fini delle imposte dirette, ed ex D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55 del, ai fini IVA, per l'anno d'imposta 2004, con determinazione delle maggiori imposte per Ires, Irap ed IVA. 2. La Commissione provinciale tributaria di Como, in parziale accoglimento del ricorso del contribuente, riduceva l'ammontare del reddito determinato dall'Ufficio finanziario nella misura del 50 per cento, decisione che veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale di Milano. 3. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente con due motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. Ragioni della decisione 4. Il collegio ha autorizzato la redazione di motivazione in forma semplificata. 5. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente assume la violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 2, n. 3, in materia di IVA, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d , in materia di imposte sui redditi, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 24 e 25 in materia di IRAP, in merito alla legittimità del procedimento di accertamento induttivo del reddito di impresa e dell'imposta dovuta, deducendo, in particolare, che la possibilità di avviare la procedura di accertamento induttivo è consentita in caso di omissioni ed inesattezze delle scritture contabili così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilità del contribuente nella sua interezza, mentre l'accertamento effettuato aveva ad oggetto due soli lavoratori in nero per poche mensilità ciascuno, su un totale di 49 addetti nel periodo, con incidenza meramente marginale. Del resto, con riferimento al cd. accertamento con parametri, il legislatore con il D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570 ha fornito criteri per la valutazione di inattendibilità della contabilità ordinaria in particolare, a condizione che i compensi non contabilizzati superino di almeno il 10 % le spese di lavoro contabilizzato nello stesso periodo , criteri la cui applicazione porterebbe ad escludere il ricorso ad un accertamento induttivo. 5.1. Con un secondo motivo i ricorrenti assumono la violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in particolare in merito al carattere di gravità e sufficienza delle contestazioni rilevate a carico della ricorrente per fondare il ricorso ad un accertamento induttivo, essendosi limitata la decisione impugnata a ritenere giustificato il ricorso al procedimento induttivo sulla base del verbale di ispezione INPS. 5.2. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondate. E' ben vero che in tema di accertamento delle imposte, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, fa salva la possibilità di desumere l'esistenza di attività non dichiarate facendo ricorso a presunzioni semplici, assistite dalla connotazione civilistica di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c., sicchè, pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette, è ammissibile l'accertamento induttivo del reddito qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente ed essenzialmente inattendibile. Nella vicenda in esame, peraltro, l'esistenza di prestazioni lavorative, senza la preventiva registrazione, ha coinvolto esclusivamente due lavoratori su un totale di 49 dipendenti e per un periodo di pochi mesi nel corso del 2004, con una pronta regolarizzazione ed assunzione dei lavoratori in epoca anteriore all'ispezione, per una somma totale di retribuzioni erogate pari a Euro 6.644, in termini marginali rispetto alla complessiva attività svolta. Orbene, la CTR ha ritenuto che la presenza di lavoratori in nero fa scattare un accertamento induttivo rilevando che il verbale di ispezione dell'INPS ha richiamato rilievi per gravi irregolarità relative alla presenza di lavoratori non regolarmente risultanti dall'apposita documentazione obbligatoria , ma omette di chiarire, alla luce della realtà aziendale, le ragioni di una tale valutazione, nè illustra, in alcun modo, gli elementi fattuali e l'iter logico che hanno condotto a ritenere la violazione contestata dotata di quei caratteri di gravità e sufficienza tali da far ritenere l'intera contabilità complessivamente ed essenzialmente inattendibile e giustificare l'accertamento induttivo. 6. Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione cassa la sentenza impugnata rinvia a diversa sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.