IRAP, compensi alti a terzi da non trascurare

La condizione che il professionista corrisponda a terzi compensi molto alti è indice che può configurare l’autonoma organizzazione e il conseguente assoggettamento ad IRAP.

Quanto sopra è contenuto nell’ordinanza n. 1820/17 della Suprema Corte da cui emerge che tale dato è indice di un costante e non occasionale ricorso alla collaborazione a terzi e non va trascurato dal giudice di merito in quanto può condurre ad una diversa decisione finale. Contesto normativo. L’IRAP, introdotta con il d.lgs. n. 446/1997, costituisce una mera tassa a cui sono soggetti le Aziende, Enti e liberi professionisti ossia tutti coloro che esercitano un’attività anche non commerciale, ivi comprese le Amministrazioni Pubbliche e i produttori agricoli i quali, però, in alcuni casi, possono essere esonerati. L’esercizio del lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma 1, ovvero dall’art. 53, comma 1, TUIR di cui d.P.R. n. 917/1986, è escluso dall’applicazione dell’Imposta reale sulle attività produttive IRAP solo nel caso in cui si tratti di attività non autonomamente organizzata . Pertanto grava sul contribuente che chieda il rimborso dell’IRAP asseritamente non dovuta l’onere di provare l’assenza delle condizioni sopraelencate. Il parametro dell’autonoma organizzazione, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se motivato, sussiste quando il contribuente - è il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità - impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’ id quod plerumque accidit ciò che accade più spesso , il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore con mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. I lavoratori autonomi o imprenditori sono tenuti, quindi, a versare l’IRAP qualora svolgono l’attività mediante una organizzazione autonoma”, secondo l’ id plerumque accidit , che sussiste solo ove il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della stessa in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, sostenendo i relativi costi. Tale condizione deve essere valutata dal giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità e sussiste quando il contribuente è il responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altri, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. La vicenda. Nel caso di specie il contribuente, esercente la professione di ingegnere, ha impugnato il silenzio - rifiuto da parte dell’Agenzia delle Entrate a seguito della richiesta di rimborso dell’IRAP versata per gli anni di imposta 2002-2005. In primo grado il ricorso è stato respinto mentre la CTR hanno ritenuto che la presenza di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile non configurava il requisito dell’autonoma organizzazione. L’ufficio ha proposto ricorso per cassazione eccependo l’omessa esame di ingenti compensi a terzi corrisposti dal contribuente negli anni contestati. La Suprema Corte ha ricordato preliminarmente che il requisito dell’autonoma organizzazione di cui al citato art. 2 d.lgs. n. 446/1997 – il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile dinanzi a quello di legittimità -, ricorre quando il contribuente è il responsabile dell’organizzazione e utilizzi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione. I Giudici hanno poi chiarito, uniformandosi all’orientamento di legittimità, che in tema di IRAP una delle possibili condizioni che configura un’autonoma organizzazione sussiste se il professionista eroga elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività , risultando indifferente se lo stesso per ottenere ciò fa ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un’associazione professionale Cass. n. 22674/01 . Secondo la Cassazione, i giudici della CTR avrebbero dovuto tenere in considerazione il dato relativo ai compensi corrisposti a terzi, la cui valutazione poteva determinare una sentenza diversa. Al riguardo si annovera una precedente sentenza, di contenuto opposto, in cui si afferma che la condizione che il professionista percepisca compensi molto alti non è indizio valido a far scattare il requisito dell’autonoma organizzazione e, quindi, dell’assoggettamento all’IRAP Cass. n. 15248/16 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 7 dicembre 2016 – 24 gennaio 2017, n. 1820 Presidente Iacobellis – Relatore Iofrida In fatto L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di F.M. che non resiste , avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 2512/28/2014, depositata in data 15/04/2014, con la quale - in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente esercente la professione di ingegnere di rimborso dell’IRAP versata negli anni d’imposta 2002/2005 - è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente. In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che la presenza di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile un personal computer, alcune stigliature-mobili d’ufficio ed un’autovettura non era idonea a configurare il requisito dell’autonoma organizzazione. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata. In diritto 1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, l’omesso esame, ex art. 360 n. 5 c.p.c., di un fatto decisivo e controverso rappresentato dagli ingenti compensi a terzi corrisposti dal professionista negli anni in contestazione, indice di un costante e non occasionale ricorso alla collaborazione di terzi. 2. La censura è fondata. Di recente, poi, le Sezioni Unite di questa Corte sentenza n. 9451/16 hanno specificato che il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall’art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente a sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse b impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. Questa Corte Cass. 22674/2014 ha poi chiarito che in tema di IRAP, l'impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni, che rende configurabile un'autonoma organizzazione, sussiste se il professionista eroga elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un’associazione professionale in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito e ritenuto legittimo l'assoggettamento al tributo del commercialista che, per prestazioni afferenti l'esercizio della propria attività - in particolare per la tenuta della contabilità dei propri clienti, funzionale all'attività di consulenza fiscale e societaria -, aveva impiegato in modo non occasionale una società di servizi retribuita a percentuale, erogandole significativi compensi per le sue prestazioni . Ora, la C.T.R. ha del tutto trascurato il dato relativo ai compensi a terzi, la cui valutazione avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione. 3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. del Lazio.