La falsa percezione della realtà richiede la revocazione ordinaria e non il ricorso in Cassazione

La verifica, da parte del Giudice tributario di secondo grado, dell'avvenuto deposito dell'atto d'appello presso la segreteria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, quando il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 , costituisce oggetto di un accertamento di fatto e non di una interpretazione degli atti processuali. Pertanto, la parte la quale lamenti che il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, sull'erroneo presupposto che il suddetto deposito non fosse avvenuto, ha l'onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria e non col ricorso per cassazione.

Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1102 del 18 gennaio 2017. La vicenda. Il giudice del gravame ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da una società avverso la sentenza del giudice di primo grado, poiché l’'atto di gravame presentato in CTR non è stato preceduto dal deposito presso la CTP che ha emesso la sentenza così come previsto dall'art. 53, 2° comma, d.lgs. n. 546/1992. Gli Ermellini, con la pronuncia citata, hanno statuito che il vizio denunciato dalla società ricorrente è in realtà soggetto a revocazione, perché implica un accertamento di fatto circa un adempimento richiesto a pena di inammissibilità dell'appello. In particolare ,la suprema Corte di Cassazione ha precisato che oggetto del ricorso è una sentenza di inammissibilità dell'appello per mancato deposito dell'atto di gravame nella cancelleria della commissione tributaria di primo grado pertanto , la mancata percezione, da parte del giudice di appello, del fatto che l'atto di gravame era stato notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, è una circostanza che esclude la necessità del predetto deposito. Considerazioni. La parte, la quale lamenti che il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, sull’erroneo presupposto che il deposito della sentenza di primo grado fosse avvenuto in una determinata data, ha l’onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria e non col ricorso per cassazione, trattandosi, appunto, di una falsa percezione della realtà ovvero una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività. Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17393/16 del 26 agosto 2016 .Qualora la declaratoria di inammissibilità dell’appello scaturisca dalla falsa percezione della realtà , intesa come svista materiale immediatamente rilevabile la sentenza è l’effetto di un errore di fatto. Trattasi di un errore decisivo e non di una valutazione sbagliata del giudice e non cadente su un punto controverso tra le parti, tale punto non è stato dibattuto tra le parti in quanto assolutamente pacifico. La sentenza erroneamente resa in quanto poggia le sue basi sull’esistenza di un fatto del quale, dai documenti già versati in atti, è pacifica l’esclusione realizza l’ipotesi di revocazione ordinaria di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c L’errore di fatto è la falsa percezione della realtà, intesa come svista materiale immediatamente rilevabile la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti della causa l’errore deve essere decisivo e non deve cadere su di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato. Il rimedio della revocazione concerne l’errore di fatto non già una valutazione sbagliata del Giudice. Il rimedio revocatorio, ex art. 395, n. 4, c.p.c., è accordato per emendare sviste materiali di percezioni Cass., Sez. V, sent. n. 11887 del 20 settembre 2001 . Non si è in presenza di un errore percettivo ma eventualmente di un errore di giudizio quando il fatto su cui l’errore è caduto ha costituito oggetto di decisione Cass., Sez. III, sent. n. 605 del 17 gennaio 2003 Cass., Sez. V, sent. n. 15522, del 6 novembre 2002 . L’errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., non è configurabile rispetto ad atti o documenti che non siano stati prodotti Cass., sent. n. 8974 del 20 giugno 2002 . L’errore di fatto non si sostanzia in un’errata interpretazione di norme CTR del Lazio, sent. n. 130 del 31 gennaio 2001 .Revocazione straordinaria si fonda su vizi cosiddetti occulti numero 1, 2, 3, e 6 dell’articolo 395 del codice di procedura civile, non rilevabili immediatamente dalla sentenza tali vizi possono, pertanto, essere fatti valere senza termine o in un termine che decorre soltanto dalla scoperta la revocazione straordinaria potrà essere proposta anche dopo la formazione del giudicato. Revocazione ordinaria i vizi, di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395 del codice di procedura civile, possono essere conosciuti e rilevati sulla base della sola sentenza. La proposizione della revocazione ordinaria impedisce il passaggio in giudicato della sentenza la sentenza passa in giudicato solo se non è più soggetta a revocazione ordinaria. La revocazione ordinaria non è più consentita una volta che il giudicato sia intervenuto.Il termine per proporre ricorso per revocazione è di 60 giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza in caso di revocazione ordinaria in buona sostanza, la revocazione ordinaria, di cui all’art. 395, nn. 4 e 5, c.p.c., deve essere proposta entro il termine ordinario di 60 giorni dalla notificazione della sentenza o entro il termine lungo in assenza di notificazione. Scaduti i tempi ordinari per impugnare, non è più possibile far valere i motivi di revocazione ordinaria CTR Lombardia, sentenza n. 104/02 . Effetti dell’appello non depositato in CTP. Il Decreto sulle Semplificazioni fiscali d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 ha eliminato, con effetto dal 13 dicembre 2014, l’obbligo di deposito di copia dell’appello presso la segreteria della CTP che ha pronunciato la sentenza impugnata. La disposizione non stabilisce una specifica decorrenza della norma in oggetto pertanto, si ritiene che la stessa riguarderà gli atti presentati in seguito all’entrata in vigore del provvedimento 13 dicembre 2014 . Per gli appelli proposti fino al 12 dicembre 2014 sussiste l’obbligo del deposito per tali appelli occorre depositare a pena di inammissibilità, entro il termine di 30 giorni dalla proposizione dell’appello, copia dell’appello presso l’Ufficio di segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata ovvero presso la CTP. Con Ordinanza 10 novembre 2011, n. 23499, la Corte di Cassazione ha statuito che il secondo adempimento previsto dall’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, è prescritto a pena d’inammissibilità dell’appello e presuppone ineludibilmente l’esecuzione entro un termine perentorio, termine che va identificato in quello di trenta giorni dalla proposizione dell’impugnazione, già indicato dalla prima parte dell’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 attraverso il richiamo all’art. 22, comma 1 per il deposito del ricorso presso la segreteria della commissione ad quem . Per gli appelli proposti fino al 12 dicembre 2014 l’appellante che non aveva effettuato la notifica del ricorso in appello a mezzo di ufficiale giudiziario, doveva a depositare a pena di inammissibilità, entro il termine di 30 giorni dalla proposizione dell’appello, copia dell’appello presso l’Ufficio di segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata ovvero presso la Commissione tributaria provinciale b entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso a pena di inammissibilità depositare nella segreteria della Commissione tributaria adita ovvero presso la segreteria della Commissione tributaria regionale copia del ricorso consegnato o spedito per posta. Per gli appelli proposti fino al 12 dicembre 2014 e non depositati in Commissione tributaria provinciale occorre precisare che l’inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce in giudizio costituzione alla quale la legge, evidentemente, non riconosce alcuna efficacia sanante.

Corte di Cassazione, sez. V Civile, sentenza 18 ottobre 2016 – 18 gennaio 2017, n. 1102 Presidente Canzio – Relatore D’Isa Svolgimento del processo 1. D.C.N. e S.E., nella qualità di soci titolari e legali rappresentanti della C.I. di S. e D.C. s.n.c., ricorrono per la cassazione della sentenza, in data 13.04.2010, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Campobasso che ha dichiarato inammissibile l'appello da essi proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso n. 56/02/2006. La motivazione della sentenza impugnata cos' recita L'appello è inammissibile. L'atto di gravame, infatti, presentato in Commissione Tributaria Regionale il 30.07. 2007 non è preceduto dal deposito presso la C.T.P. che ha emesso la sentenza così come previsto dall'art. 53, 2° comma, del D.Lgs 546/1992 . 1.1 Affidano il ricorso ad un unico motivo Erronea interpretazione ed applicazione della legge nella specie dell'art. 53 D.Lgs 546/1992, atteso che il ricorso in appello era stato notificato alla controparte a mezzo di ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ai sensi della seconda parte del 2° comma del richiamato art. 53 nella predente formulazione alla novella d.lgs 175/14 art. 36 n.d.r. non sussisteva l'obbligo da parte degli appellanti di depositare copia dell’appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria provinciale che aveva pronunciato la sentenza. Si specifica che nel caso di specie, infatti, come chiaramente evincibile dalla relata di notifica dell'atto di appello, proposto dai ricorrenti, nei confronti della sentenza n. 56/2/2006 emessa dalla CTP di Campobasso, la notifica all'Agenzia delle Entrate è stata effettuata a mani dell'Ufficiale Giudiziario Sergio Civico in data 23.06.2007. In ragione di tanto, in applicazione del disposto del succitato art. 53 D.Lgs n. 546/1992, nessun obbligo gravava sull'appellante in ordine al deposito della sentenza impugnata presso la CTP e conseguente inammissibilità poteva essere rilevata. Si riportano, poi, i profili di merito oggetto del ricorso in appello. 1.2 Con controricorso notificato in data 25.012011 l'Agenzia delle Entrate, rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, denuncia l'inammissibilità del ricorso principale rappresentando che il vizio denunciato dal ricorrente è in realtà soggetto a revocazione, perché implica un accertamento di fatto circa un adempimento richiesto a pena di inammissibilità dell'appello. 1.3 All'odierna udienza, dopo la relazione del Consigliere designato, Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, i difensori delle parti si sono riportati ai propri atti. Motivi della decisione 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Oggetto del ricorso è una sentenza di inammissibilità dell'appello per mancato deposito dell'atto di gravame nella cancelleria della commissione tributaria di primo grado i ricorrenti allegano la mancata percezione, da parte del giudice di appello, del fatto che l'atto di gravame era stato notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, circostanza che esclude la necessità del predetto deposito. In tema, le Sezioni Unite Sentenza n. 15227 del 30/06/2009, Rv. 608893 hanno affermato che la verifica, da parte del giudice tributario di secondo grado, dell'avvenuto deposito dell'atto d'appello presso la segreteria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, quando il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 53, comma 2, d. Igs. 31 dicembre 1992 n. 546 , costituisce oggetto di un accertamento di fatto, e non di una interpretazione degli atti processuali. Pertanto, la parte la quale lamenti che il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, sull'erroneo presupposto che il suddetto deposito non fosse avvenuto, ha l'onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria, e non col ricorso per cassazione. 2.2 Il controricorso dell'Agenzia delle Entrate è inammissibile in quanto non tempestivo per inosservanza del termine decadenziale previsto dall'art. 370 cod. proc. civ Tale norma, infatti, stabilisce che il controricorso va notificato al ricorrente, nel domicilio eletto, entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso principale ex artt. 366-369, nel caso di specie il termine per il deposito del ricorso principale scadeva il 4 ottobre 2010, il controricorso è stato notificato il 25 novembre 2011. 2.3 La inammissibilità del controricorso giustifica la compensazione delle spese sostenute dalle parti per il giudizio in cassazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.