Accertamenti bancari sempre motivati

L’accertamento basato sulla verifica di conti correnti bancari deve essere sempre motivato previo disconoscimento delle prove addotte dal contribuente. Il contribuente è infatti tenuto a dimostrare i dati ricavabili dai movimenti bancari si riferiscono ad operazioni imponibili non sono rilevanti fiscalmente.

Il principio emerge dalla sent n. 711/2017 della Corte di Cassazione. Contesto normativo. In materia di imposte dirette l’art. 32, comma 7, d.P.R. n. 600/1973, così come modificato dal d.l. n. 193/2016, stabilisce che gli uffici finanziari possono richiedere, previa autorizzazione del direttore dell’Agenzia delle entrate, alle banche, alle società, ecc., dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Le norme dettate negli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, in materia di IVA, con norme speculari consentono agli uffici la richiesta di dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto o operazione effettuata dagli intermediari finanziari con i clienti, prevedendo che l'Ufficio finanziario assegni un termine per la risposta e che il contribuente possa chiedere, motivatamente, la proroga del termine assegnatogli CTR Sardegna n. 266/16 . La vicenda. Nel caso in esame il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento emesso dall’ufficio a seguito di accertamenti bancari. Sia in primo grado che in appello i Giudici hanno giustificato l’operato dell’ufficio ritenendo legittima la ripresa per voci di spesa non giustificate. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione eccependo la nullità della motivazione atteso che l’ufficio ha omesso di spiegare i motivi per cui i documenti giustificativi del contribuente erano stati esaminati ma ritenuti non idonei. Disconoscimento delle prove e onere di motivazione. La Suprema Corte ha ritenuto che nelle indagini bancarie l’ufficio finanziario deve adeguatamente motivare il disconoscimento delle prove contrarie offerte dal contribuente al fine di giustificare i versamenti eseguite sul c/c bancario. Inoltre l’ufficio, allorché l’accertamento si fondi su verifiche di conti correnti bancari, adempie all’onere probatorio con l’esame dei conti correnti attuandosi in realtà un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dai movimenti bancari non sono collegabili ad operazioni imponibili e sono privi di rilevanza fiscale Cass. n. 15857/16 4829/15 . Quanto precede vale sia ai fini delle imposte dirette che in tema di IVA poste a carico del contribuente dall’art. 51, comma 2, d.P.R. n. 633/1972. I Giudici hanno rilevato che l’amministrazione non risulta gravata da ulteriori oneri probatori dal momento che il contribuente svolge le sue difese essendo rimessa al giudice la valutazione delle prove e la disamina delle stesse. In tema dell’accertamento derivante da indagini finanziarie i Giudici i merito hanno ritenuto che ogni singola movimentazione bancaria deve trovare la propria giustificazione in una specifica operazione contabile e, in caso di non coincidenza tra gli importi indicati nei documenti presentati e quelli dei movimenti bancari, la movimentazione non risulta giustificata e, di conseguenza, l'amministrazione finanziaria può recuperare a tassazione l'intero importo della stessa cfr. CTP Milano n. 5322/16 .

Corte di Cassazione, sez. V Civile, sentenza 8 novembre 2016 – 13 gennaio 2017, n. 711 Presidente Tirelli – Relatore Tricomi Ritenuto in fatto 1. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 67/05/09, depositata il 01.06.2009 e non notificata, ha confermato la decisione di primo grado che, preso atto dell'annullamento parziale da parte dell'Ufficio dell'avviso di accertamento n. OMISSIS per l'anno di imposta 2002 emesso nei confronti di P.E. sulla scorta di accertamenti bancari, aveva ritenuto legittima la residua ripresa per voci di spesa non giustificate pari ad Euro 3.296,37. 2. Il secondo giudice ha ritenuto che la documentazione prodotta dal contribuente non è sufficiente a giustificare le spese che lo stesso ritiene di aver sostenuto e, quindi, a dimostrare la fondatezza delle censure allo stesso mosse alla sentenza impugnata . 3. Il contribuente ricorre per cassazione su quattro motivi. L'intimata Agenzia delle entrate non svolge difese. Considerato in diritto 1.1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata. 1.1. Con il primo motivo si denuncia la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere la CTR omesso di illustrare le ragioni in base alle quali la documentazione giustificativa fornita dal contribuente era stata ritenuta non sufficiente, precisando che la controversia non aveva riguardato voci per spese - come erroneamente denominate in sentenza - ma alcuni dei versamenti confluiti sul conto corrente bancario oggetto di accertamento. 1.2. Il motivo, circoscritto con il quesito alle riprese per Euro 600,00 ed Euro 1.500,00, è fondato. Invero la statuizione sul punto è assertiva e non è svolto alcun argomento motivazionale a sostegno della ritenuta insufficienza probatoria degli affidavit prodotti dal contribuente. 2.1. Il secondo motivo, con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., nonchè dell'art. 2697 c.c., in rel. al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 , per avere la CTR fondato la sua decisione unicamente sulle risultanze istruttorie fornite dall'Ufficio e non avere adeguatamente posto a base le prove contrarie proposte dal contribuente art. 115 c.p.c. e, nel contempo, per aver omesso di rilevare che l'Ufficio non aveva provato in alcun modo l'inefficacia degli elementi probatori addotti dal contribuente a sostegno delle proprie difese, è assorbito dall'accoglimento del primo motivo perchè, sostanzialmente, sollecita un riesame del merito in termini favorevoli al ricorrente. 2.2. La censura prospettata ai sensi dell'art. 115 c.p.c., ripropone la doglianza oggetto del primo motivo, censurando la inadeguata valutazione da parte della CTR delle prove offerte dalla parte privata. 2.3. Ne consegue anche l'assorbimento della denuncia relativa alla violazione dell'art. 2697 c.c., anche se va rimarcata l'errata prospettazione interpetativa di tale norma da parte del ricorrente. 2.4. Secondo il dettato normativo, infatti, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 51 cit. e non sono fornite adeguate giustificazioni, soccorre una presunzione legale che può essere vinta solo dal contribuente con la prova liberatoria. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale Cass. nn. 15857/2016, 4829/2015 ciò vale anche in tema di IVA, al fine di superare la presunzione di imponibilità delle operazioni confluite nelle movimentazioni bancarie posta a carico del contribuente dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2 Cass. sent. n. 21303/2013 . Ne consegue che l'Amministrazione non è gravata da ulteriori oneri probatori dal momento in cui il contribuente svolge le sue difese, potendo anche limitarsi a contestarne la valenza, poichè è rimessa al giudice la valutazione del complessivo materiale probatorio sottopostogli e la disamina ponderata dello stesso. 3.1. Il terzo motivo, con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 sulla considerazione che la CTR non aveva rilevato la falsa applicazione data dall'Ufficio al sistema delle presunzioni, in quanto quest'ultimo non avrebbe tenuto conto delle giustificazioni addotte dalla parte privata in merito agli accrediti contestati, è inammissibile per difetto di autosufficienza. 3.2. Invero la parte non ha fornito gli elementi necessari a verificare la tempestiva introduzione della questione nel giudizio, atteso che non vi è trascrizione degli atti processuali sul punto e la sintesi dell'atto di appello fol. 3/4 del ricorso non ne contiene menzione, per cui la stessa appare nuova. 4.1. Il quarto motivo, con il quale è denunciata la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di gravame art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 relativo alla richiesta del contribuente di accertare la mancata applicazione della deduzione forfettaria per l'IRAP prevista dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 4 bis, vigente all'epoca dei fatti, a suo dire applicabile in ragione della base imponibile di Euro 5.227,00, e di pronunciare, in conseguenza, la nullità dell'avviso per la parte relativa all'IRAP, è fondato, poichè sul punto, pur riprodotto nella parte narrativa della sentenza, non si rinviene alcuna pronuncia. 5.1. In conclusione, fondati i motivi primo e quarto, assorbito il secondo motivo ed inammissibile il terzo, il ricorso va accolto, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR della Lombardia in altra composizione per il riesame nei limiti dei motivi accolti ed in applicazione dei principi espressi e per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte di Cassazione - accoglie il ricorso, fondati i motivi primo e quarto, assorbito il secondo, inammissibile il terzo - cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia in altra composizione per il riesame nei limiti dei motivi accolti e per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.