Bonus prima casa: non è causa di forza maggiore la cassa integrazione guadagni

Ai sensi dell’art. 1, nota II bis, comma 4, Parte 1 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/86 non rientra tra l’ esimente della cd. forza maggiore, che è un evento oggettivo non prevedibile né imputabile alla parte obbligata., la CIG invocata dal contribuente.

Gli argomenti addotti dai ricorrenti non rivestono i presupposti di fatto integranti l’ipotesi di forza maggiore, giacché la CIG era temporanea e non è stato dimostrato che il minor introito avrebbe potuto rendere impossibile il pagamento del mutuo. Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n. 678 del 12 gennaio 2017. Il caso. Il Giudice di prima istanza ha accolto il ricorso proposto dai contribuenti contro l’avviso di liquidazione emesso per il recupero delle agevolazioni fiscali relative alla prima casa. Il giudice del gravame in accoglimento dell’appello del Fisco ha riformato la decisione di primo grado. La CTR ha affermato che l’impedimento dedotto dai contribuenti - ossia il collocamento in CIG per la durata di 13 settimane - non avrebbe potuto legittimare la vendita dell’immobile, già acquistato con le agevolazioni fiscali. I ricorrenti, con il ricorso in Cassazione, hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 1, nota II bis , comma 4, Parte 1 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/86, in quanto la CTR avrebbe ignorato la ratio della norma citata, volta ad evitare intenti speculativi e sicuramente recessiva rispetto all’esimente della forza maggiore, ossia di un evento oggettivo non prevedibile né imputabile alla parte obbligata, e l’omessa valutazione di un fatto rilevante per il giudizio, quale la CIG applicata nei confronti del contribuente. Inoltre, hanno affermato i ricorrenti che la decisione impugnata avrebbe omesso di valutare la composizione del nucleo familiare dei contribuenti ed i comportamenti successivi alla CIG, nonché la sospensione del mutuo e la prorogabilità della CIG stessa, oltre alla mancanza di qualunque garanzia per la ripresa dell’attività lavorativa. La CIG non può configurarsi causa di forza maggiore idonea ad impedire la decadenza dall’agevolazione prima casa. Gli Ermellini, con la pronuncia citata, hanno confermato la decadenza dalle agevolazioni fiscali relative alla prima casa per lavoratore in cassa integrazione, che procede alla vendita dell’immobile, già acquistato con le agevolazioni fiscali. La Corte di Cassazione ha affermato che la cassa integrazione guadagni non può configurarsi causa di forza maggiore idonea ad impedire la decadenza dall’agevolazione prima casa . Il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile acquistato con l’agevolazione prima casa” non comporta la decadenza dall’agevolazione qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore, sopraggiunta in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell’atto di acquisto dell’immobile stesso Cass., sez. Trib., n. 14399/13 . La non imputabilità del mancato trasferimento della residenza, per effetto della sopravvenienza di un impedimento oggettivo, imprevedibile e inevitabile, esclude, di per sé, la decadenza dall’agevolazione, senza che possano essere a tal fine richiesti ulteriori comportamenti – come, ad esempio, il reperimento di altro immobile nel medesimo comune – a carico del contribuente Cass., sez. trib., n. 14399/13. . La forza maggiore deve esser fatta consistere in un evento non prevedibile, che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente di abitare nella prima casa” entro il perentorio termine di 18 mesi stabilito dalla legge Cass., sez. Trib., n. 13177/14 Cass., sez. VI civ. – T, n. 4800/15 . La ricorrenza di tale forza maggiore va esclusa in caso di mancata ultimazione di un appartamento in costruzione Cass., sez. Trib., n. 7067/14 e in caso di protrazione di lavori di straordinaria manutenzione di un immobile già edificato Cass., sez. VI civ. – T, n. 5015/15 . La causa di forza maggiore che può giustificare la inottemperanza del contribuente all’onere di trasferire la propria residenza nel Comune ove è situato l’immobile acquistato con l’agevolazione prima casa , entro 18 mesi dall’acquisto, pur potendo riferirsi alla inutilizzabilità dell’immobile acquistato con detta agevolazione, deve tuttavia essere caratterizzata dai requisiti delle non imputabilità al contribuente, della necessità e della imprevedibilità. Cass., sez. VI, n. 864/2016 -Il protrarsi dei lavori di straordinaria manutenzione copertura del fabbricato deliberati dall'assemblea condominiale e assolutamente necessari, rientra tra l'esimente della forza maggiore. In tema di agevolazione per l'acquisto della prima casa, il trasferimento della residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile costituisce, al fine dell'ottenimento delle agevolazioni fiscali, un vero e proprio obbligo a carico del contribuente e non un onere. Pertanto, come accade nell'ambito obbligatorio, anche in riferimento a tale materia assumono rilevanza le esimenti della responsabilità per inadempimento, quali la forza maggiore o il caso fortuito. Cass., sez. T, n. 8351/2016 . Non costituisce un oggettivo impedimento al trasferimento della residenza nel nuovo immobile, entro i 18 mesi dall’atto notarile di acquisto, il fatto che l’inquilino non sia ancora andato via dall’appartamento. Cass., sez. T, n. 13346/2016 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 23 novembre 2016 – 12 gennaio 2017, numero 678 Presidente Iacobellis – Relatore Mocci Fatto e diritto Costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue. S.S. e A.A.S. propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva riformato la decisione di primo grado della CTP di Milano. A sua volta, quest’ultima aveva accolto il ricorso proposto dai contribuenti contro l’avviso di liquidazione emesso per il recupero delle agevolazioni fiscali relative alla prima casa. La CTR ha affermato che l’impedimento dedotto dai contribuenti - ossia il collocamento in CIG per la durata di 13 settimane - non avrebbe potuto legittimare la vendita dell’immobile, già acquistato con le agevolazioni fiscali. Il ricorso è affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. Con una prima censura, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, nota II bis, 4° comma, Parte 1 della Tariffa allegata al DPR numero 131/86, ex art. 360 numero 3 c.p.c. La decisione della CTR avrebbe ignorato la ratio della norma citata, volta ad evitare intenti speculativi e sicuramente recessiva rispetto all’esimente della forza maggiore, ossia di un evento oggettivo non prevedibile né imputabile alla parte obbligata. Con una seconda censura, si deduce omessa valutazione di un fatto rilevante per il giudizio, quale la CIG applicata nei confronti del contribuente, ai sensi dell’art. 360 numero 5 c.p.c. Affermano i ricorrenti che la decisione impugnata avrebbe omesso di valutare la composizione del nucleo familiare dei contribuenti ed i comportamenti successivi alla CIG, nonché la sospensione del mutuo e la prorogabilità della CIG stessa, oltre alla mancanza di qualunque garanzia per la ripresa dell’attività lavorativa. L’Agenzia si è costituita, senza depositare controricorso. Il primo motivo è infondato. Diversamente dall’assunto dei ricorrenti, la CTR non ha commesso alcuna violazione di legge a proposito dell’applicazione dell’art. 1, nota li bis, 4° comma, Parte 1 della Tariffa allegata al DPR numero 131/86. Infatti, ha valutato l’eventuale sussistenza della forza maggiore, escludendo che il caso della CIG applicata al contribuente potesse richiamare, in concreto, quell’esimente. E, d’altronde, gli argomenti addotti dai ricorrenti non rivestono i presupposti di fatto integranti l’ipotesi di forza maggiore, giacché la CIG era temporanea e non è stato dimostrato che il minor introito avrebbe potuto rendere impossibile il pagamento del mutuo. Il secondo motivo è inammissibile. Com’è noto, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ., disposta dall'alt. 54 del d.l. 22 giugno 2012, numero 83, conv. in legge 7 agosto 2012, numero 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente , nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione Sez. U, numero 8053 del 07/04/2014 conf. Sez. 6 - 3, numero 23828 del 20/11/2015 . Nella specie, i ricorrenti si dolgono dell’insufficiente valutazione di tutti i profili della Cassa Integrazione Guadagni, lamentando dunque un vizio che non è inquadrabile fra quelli di cui all’art. 360 numero 5 c.p.c. Le spese di lite vanno compensate, alla luce della particolare situazione concreta in cui versavano i ricorrenti. P.Q.M. Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.