Le gravi condizioni di salute croniche giustificano lo scostamento dagli studi di settore

Nella libera valutazione delle risultanze probatorie, il giudice di merito, pur rilevata la correttezza dello studio di settore applicato dall’Ufficio ha esaminato, dandone adeguato conto in motivazione, gli elementi dedotti dal contribuente in ordine alla propria concreta situazione personale ed economica, ed ha ritenuto che tali elementi, anche alla luce delle controdeduzioni dell’Ufficio, fossero idonei ad inficiare la congruità dello studio di settore, non applicabile dunque alla concreta situazione personale del contribuente. In particolare, tale giudice ha appurato che le gravi condizioni di salute croniche e l’impossibilità di svolgere in modo assiduo ed intenso l’attività lavorativa giustificano lo scostamento dalle risultanze degli studi di settore.

Avuto riguardo alla esiguità dei ricavi, in effetti, la CTR ha specificamente evidenziato come il contribuente, già nell’anno successivo a quello oggetto di accertamento 2005 fosse stato costretto ad un’operazione di ristrutturazione del debito, in quanto il piano di ammortamento non era stato rispettato. Tale assunto è stato statuito dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 25466 del 12 dicembre 2016. La vicenda. Il giudice del gravame, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento ex art. 39 Dpr 600/73 con il quale veniva rideterminato il reddito del contribuente. La CTR affermava che, sulla base della copiosa ed univoca documentazione prodotta risultava che il contribuente era già da molti anni afflitto da gravi malattie, ormai croniche, che non gli consentivano di svolgere in modo assiduo ed intenso la propria attività lavorativa. Il Giudice di appello rilevava inoltre che il contribuente risultava pesantemente indebitato ed in particolare nell’anno 2005 aveva posto in essere una ristrutturazione del debito derivante da un mutuo acceso nel 1994. Sulla base di tali elementi riteneva che dovesse ritenersi superata la presunzione semplice derivante dai coefficienti parametrici allegata dall’ufficio. Sulla base di tali elementi riteneva che dovesse ritenersi superata la presunzione semplice derivante dai coefficienti parametrici allegata dall’ufficio. La pronuncia. Gli Ermellini, con la pronuncia citata, hanno rigettato il ricorso in Cassazione del fisco sulla base delle seguenti articolate argomentazioni. Il Giudice del gravame ha valutato in modo adeguato le risultanze istruttorie, ed in particolare ha appurato il fatto che, sulla base della documentazione prodotta, risulta che le pur gravi patologie del contribuente hanno inciso negativamente nell’anno oggetto di accertamento la CTR ha specificamente preso in esame e valutato la documentazione clinica depositata in atti ritenendo che la stessa era idonea ad integrare idonea prova contraria a fronte delle risultanze dei cd. studi di settore . L’argomento fatto valere dall’Ufficio, secondo cui la documentazione prodotta non si riferiva in modo specifico all’anno oggetto di accertamento, non sembra costituire un fatto decisivo, attesa la natura cronica e gravemente invalidante che, pacificamente, qualifica le patologie del contribuente. Tale particolare situazione, direttamente incidente sulla capacità lavorativa del contribuente, è dunque risultata idonea, secondo la valutazione del giudice di merito, a far ritenere non applicabili le risultanze dello studio di settore alla concreta situazione personale del contribuente. La CTR ha fatto corretta applicazione dei principi in materia di ripartizione dell’onere della prova in materia di accertamento tributario standardizzato, tenendo conto degli elementi emersi all’esito del contraddittorio e prendendo altresì in esame le giustificazioni del contribuente natura cronica e gravemente invalidante che, pacificamente, qualifica le patologie del contribuente . Conclusioni. La sussistenza delle condizioni giustificative dello scostamento in rapporto all’applicabilità dello standard prescelto deve essere provata dal contribuente. Prova che deve essere fornita con elementi di prova concreti. E’ onere del contribuente provare, in sede di contraddittorio appositamente attivato dall’ufficio, la sussistenza delle condizioni giustificative dello scostamento in rapporto all’applicabilità dello standard prescelto Cass. n. 4092/2012 . Il giudice di merito deve considerare attentamente le controdeduzioni giustificative all’applicazione degli standard. In caso contrario è sbagliata la condotta del giudice che si limiti a considerare come esclusiva” l’indagine standardizzata Cass. n. 16572/2013 . L’Amministrazione deve motivare perché non ha tenuto conto dei rilievi del contribuente emersi nel contraddittorio perché la presunzione di conseguimento di maggiori ricavi è priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. La motivazione non può limitarsi ad indicare il solo scostamento, ma deve essere altresì integrata con la dimostrazione dell’applicabilità dello standard” cluster al caso concreto. Pertanto va cassata perché affetta da errore di diritto la sentenza che confermi la pretesa tributaria senza che l’Amministrazione abbia considerato le motivazioni addotte dal contribuente durante il contraddittorio procedimentale Cass. n. 5715/2016 . Nell'accertamento mediante l'applicazione dei parametri assume rilievo primario il contraddittorio con il contribuente, dal quale possono emergere elementi idonei a commisurare alla concreta realtà economica dell'impresa la presunzione indotta dal rilevato scostamento del reddito dichiarato dai parametri. Pertanto, la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo del predetto scostamento dai parametri, ma deve essere integrata anche sotto il profilo probatorio con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio è da questo più complesso quadro che emerge la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto a carico del contribuente. Nell'ambito degli accertamenti fiscali basati sull'applicazione degli studi di settore, assume primario rilievo il contraddittorio avuto con il contribuente, contraddittorio dal quale possono emergere elementi idonei a commisurare alla concreta realtà economica dell'impresa la presunzione indotta dal rilevato scostamento del reddito dichiarato . Per cui il fisco non può emettere un avviso di accertamento usando gli studi di settore per l'attività posta in essere in un periodo di crisi. Gli studi di settore non si applicano al contribuente che dimostra di aver attraversato un periodo di crisi Cass. n. 19676/2013 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 19 ottobre – 12 dicembre 2016, numero 25466 Presidente Cirillo – Relatore Federico Fatto e diritto La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti di F.P., che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna numero 1082/14, depositata il 4 giugno 2014, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, è stato annullato l’avviso di accertamento ex art. 39 Dpr 600/73 con il quale veniva rideterminato il reddito del contribuente. La CTR affermava che, sulla base della copiosa ed univoca documentazione prodotta risultava che il contribuente era già da molti anni afflitto da gravi malattie, ormai croniche, che non gli consentivano di svolgere in modo assiduo ed intenso la propria attività lavorativa. Il giudice di appello rilevava inoltre che il contribuente risultava pesantemente indebitato ed in particolare nell’anno 2005 aveva posto in essere una ristrutturazione del debito derivante da un mutuo acceso nel 1994. Sulla base di tali elementi riteneva che dovesse ritenersi superata la presunzione semplice derivante dai coefficienti parametrici allegata dall’ufficio. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 numero 5 cpc, rilevando che agli atti non risultava depositata alcuna certificazione sanitaria che attestasse il verificarsi di particolari eventi patologici nell’anno 2004 idonei a limitare in maniera particolarmente significativa l’attività lavorativa del contribuente per tale annualità. Il motivo appare inammissibile in quanto, nei termini in cui è formulato, non censura l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ma evidenzia, piuttosto, una insufficiente motivazione, non più censurabile alla luce del nuovo disposto del numero 5 comma 1 dell’art. 360 codice di rito, Cass. Ss.Uu. numero 8053/2014 , lamentando in effetti che la CTR non abbia valutato in modo adeguato le risultanze istruttorie, ed in particolare il fatto che sulla base della documentazione prodotta non risulta che le pur gravi patologie del contribuente abbiano inciso negativamente nell’anno oggetto di accertamento. Si osserva in contrario che la CTR ha specificamente preso in esame e valutato la documentazione clinica depositata in atti ritenendo che la stessa fosse idonea ad integrare idonea prova contraria a fronte delle risultanze dei c.d. studi di settore . L’argomento fatto valere dall’Ufficio, secondo cui la documentazione prodotta non si riferiva in modo specifico all’anno oggetto di accertamento, non sembra costituire un fatto decisivo, attesa la natura cronica e gravemente invalidante che, pacificamente, qualifica le patologie del contribuente. Tale particolare situazione, direttamente incidente sulla capacità lavorativa del contribuente, è dunque risultata idonea, secondo la valutazione del giudice di merito, a far ritenere non applicabili le risultanze dello studio di settore alla concreta situazione personale del contribuente. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 numero 3 codice di rito, deducendo che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che la pretesa erariale era fondata su elementi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, avuto riguardo in particolare alla esiguità dei redditi conseguiti dal contribuente nell’anno oggetto di accertamento ed in quello successivo, tali da non giustificare lo svolgimento di un’attività economica. Pure tale censura appare destituita di fondamento. Come già affermato da questa Corte, la procedura di accertamento standardizzato, mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore, costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standards in sé considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivarsi obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente nella motivazione dell’accertamento vanno esposte le ragioni per la quale i rilievi del destinatario dell’attività accertativa siano state disattese. Il contribuente ha, nel giudizio relativo all’impugnazione dell’atto di accertamento la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo presunzioni semplici ed il giudice può liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standards al caso concreto, che va dimostrata dall’ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente Cass. Ss.Uu. numero 26635/2009 . Facendo applicazione di tale consolidato principio ermeneutico, cui si intende dare senz’altro continuità, al caso di specie, non appare ravvisabile la dedotta violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. La CTR ha fatto corretta applicazione dei principi in materia di ripartizione dell’onere della prova in materia di accertamento tributario standardizzato, tenendo conto degli elementi emersi all’esito del contraddittorio e prendendo altresì in esame le giustificazioni del contribuente. Nella libera valutazione delle risultanze probatorie, il giudice di merito, pur rilevata la correttezza dello studio di settore applicato dall’Ufficio ha esaminato, dandone adeguato conto in motivazione, gli elementi dedotti dal contribuente in ordine alla propria concreta situazione personale ed economica, ed ha ritenuto che tali elementi, anche alla luce delle controdeduzioni dell’Ufficio, fossero idonei ad inficiare la congruità dello studio di settore, non applicabile dunque alla concreta situazione personale del contribuente. Avuto riguardo alla esiguità dei ricavi, in particolare, la CTR ha specificamente evidenziato come il contribuente, già nell’anno successivo a quello oggetto di accertamento 2005 fosse stato costretto ad un’operazione di ristrutturazione del debito, in quanto il piano di ammortamento non era stato rispettato. Il ricorso va dunque respinto e l’Agenzia va condannata alla refusione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia alla refusione delle spese del giudizio, che liquida in 4.000,00 € per compensi, 200,00 euro per rimborso spese vive e rimborso forfettario spese generali in misura del 15%.